Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2007 - Ravvedimento operoso - Modalità e termini di Morina
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, si applicano: - la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo; - l'interesse previsto dall'art. 20 del DPR 602/73 (2,75% annuo per i ruoli resi esecutivi dall'1.7.2003). È peraltro possibile avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso, in modo tale da: - ridurre la sanzione ad un ottavo del minimo (3,75%), se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (quindi, nell'ipotesi di carente versamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti, entro il 31.12.2007, posto che il 30 dicembre cade di domenica); - la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2007 (modello UNICO 2008). Inoltre, sono dovuti gli interessi legali (2,5%), con maturazione giorno per giorno. Si ricorda infine che l'istituto del ravvedimento operoso risulta nuovamente applicabile in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto IRAP. Infatti, l'inasprimento del regime sanzionatorio, attuato dapprima con il DL 17.6.2005 n. 106 (conv. L. 31.7.2005 n. 156) e poi con il DL 7.6.2006 n. 206 (conv. L. 17.7.2006 n. 234), ha esplicato la sua efficacia fino alle violazioni inerenti al pagamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2006.
Fonte: Il Sole24ore - pg. 30 del 03/12/2007
Divisione dei crediti (Cass. SS.UU. 28.11.2007 n. 24657) di Negri
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 28.11.2007 n. 24657, hanno chiarito che il principio di ripartizione automatica tra coeredi è stabilito, dall'art. 753 c.c., solo per i debiti, mentre per i crediti ereditari opera una disciplina differente. Pertanto, in seguito all'apertura della successione, i crediti che appartenevano al defunto vengono a far parte della comunione ereditaria, sicché i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento della propria quota, posto che non sono titolari del relativo diritto. In base alle norme che disciplinano la comunione ereditaria, infatti, ogni coerede può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti. Per questo, il coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito e la pronuncia su tale domanda esplicherà effetti nei riguardi di tutte la parti interessate. Ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali interni tra coeredi, invece, sarà definita in sede di divisione.
Fonte: Il Sole24ore, p.30 del 30/11/2007
MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI IVA - SUBAPPALTI NELL'EDILIZIA - REVERSE CHARGE - FRANCHISING DI SERVIZIF (ris. Agenzia Entrate 25.10.2007 n. 303) di Romano
Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo del "reverse charge" (di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72) si applica anche ai contratti di franchising di servizi, regolati dalla L. 129/2004, aventi per oggetto l'esecuzione di prestazioni nel settore edile. L'inversione contabile, in particolare, si applica alle prestazioni rese dal franchisee se: - le stesse sono riconducibili a quelle di cui alla Sezione F (Costruzioni) della Tabella ATECOFIN 2004; - l'obbligo assunto dal franchisee nei confronti di uno o più committenti (tra i quali rientra anche il franchisor), consistente nella realizzazione di un'opera o di un servizio con responsabilità di risultato, è riconducibile allo schema dell'appalto (o del subappalto, nell'ipotesi in cui il committente sia - a sua volta - l'appaltatore).
Fonte: Il sole24ore, pag.36
Coordinamento con le novità del Ddl Finanziaria 2008 di Stefani
L'introduzione dell'imposta sostitutiva del 18% per affrancare i maggiori valori attribuiti ai beni nelle operazioni di scissione, fusione e conferimento neutrale, prevista dal Ddl Finanziaria 2008, non dovrebbe influenzare l'applicazione del bonus per le aggregazioni aziendali di cui alla L. 296/2006 e in vigore fino al 31.12.2008. Nel caso in cui le nuove regole della manovra Finanziaria vengano approvate nella versione attuale, ai conferimenti di azienda potranno essere applicate tre modalità di tassazione: - conferimento neutrale: la conferitaria iscrive in bilancio i beni al valore fiscale riconosciuto dalla conferente; - conferimento neutrale e imposta sostitutiva: è possibile l'opzione per l'imposta sostitutiva del 18% per iscrivere nel bilancio della conferitaria un maggior valore agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta; - conferimento aggregativo: l'affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio a titolo di avviamento o assegnati ai beni strumentali materiali e immateriali è gratuito. In relazione all'ultima ipotesi, l'agevolazione spetta solo a patto che siano rispettate le regole stabilite dall'art. 1 co. 242 e ss. della L. 296/2006. Secondo l'Agenzia delle Entrate, possono comportare la decadenza dall'agevolazione anche ulteriori operazioni poste in essere dai soci, come la cessione delle quote della società fusa tra i due soci, che prima dell'operazione straordinaria erano soci unici delle due società. La cessione a terzi delle quote delle società conferenti e delle società fuse può avvenire prima dell'aggregazione, a condizione che rimanga soddisfatto il requisito dell'indipendenza delle imprese che partecipano (ris. Agenzia Entrate 5.10.2007 n. 282).
Fonte: Sole24ore, pag.31 del 22.10.2007
Canoni di leasing - Novità del Ddl Finanziaria 2008 (circ. Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Intesa Sanpaolo n. 6/2007) di Bongi
L'art. 3 co. 1 lett. h) del Ddl Finanziaria 2008 modifica l'attuale disciplina degli interessi passivi per tutti i soggetti IRES. La soglia di deducibilità si calcolerà tenendo presente che: - gli interessi passivi diversi da quelli capitalizzati sono deducibili fino a concorrenza con gli interessi attivi; - l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo sommato agli ammortamenti delle immobilizzazioni (ROL). Il consorzio studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo nella circolare informativa n. 6 osserva come il ROL dovrebbe essere incrementato anche dei canoni di leasing imputati nella voce B.8, in modo da non penalizzare l'acquisizione di beni tramite contratti di locazione finanziaria. Infatti, il nuovo regime di deducibilità degli interessi, unito alla mancata inclusione nel plafond del ROL dei canoni di leasing, rischia di duplicare la tassazione sulle operazioni di locazione finanziaria. Inoltre, il consorzio rileva che gli investimenti saranno svantaggiati dal punto di vista fiscale anche dalla revisione dell'art. 102 del TUIR che elimina la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e sopprime le deduzioni extracontabili nel quadro EC.
Fonte: Italia Oggi, pag. 31 del 19.10.07
Emendamenti al Ddl Finanziaria 2008 di Rogari
Sono stati presentati i primi emendamenti al Ddl Finanziaria 2008, tra i quali si segnalano: - l'estensione dell'ulteriore detrazione ICI (pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile, fino ad un importo massimo di 200,00 euro) anche ai titolari di redditi individuali superiori a 50.000,00 euro; - la proroga al 2008 della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF ad ONLUS, APS e associazioni riconosciute; - alcune modifiche al nuovo regime contabile per i contribuenti minimi.
Fonte: Sole24ore, pag. 2 del 19.10.07
Allargamento della base imponibile e riduzione dell'aliquota IRES - Effetti DI LUGANO - PADULA
La riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5%, attuata dal Ddl Finanziaria 2007, risulta controbilanciata da alcune modifiche alla determinazione della base imponibile. Infatti, a titolo esemplificativo: - non vengono più consentiti ammortamenti anticipati e accelerati; - gli interessi passivi e gli oneri assimilati diventano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; l'eventuale eccedenza risulta deducibile in misura pari al 30% della somma tra il risultato operativo lordo e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali; - aumenta al 95% la percentuale di esenzione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in possesso dei requisiti pex. L'effetto complessivo per le imprese, in termini di minor carico fiscale, risulta quindi di difficile valutazione, dipendendo dall'incidenza che i predetti componenti reddituali hanno nel calcolo dell'imponibile.
Fonte: ilsole24ore del 5 ottobre 2007, p. 1 - 28
Contenuto, modalità e termini di presentazione (circ. Agenzia Entrate 3.10.2007 n. 53 e circ. Assonime 3.10.2007 n. 59) DI PORTALE
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.10.2007 n. 53 risolve molti dubbi relativi alla compilazione degli elenchi clienti e fornitori. Innanzi tutto, chiarisce che i professionisti, anche se in contabilità ordinaria, sono esclusi dall'obbligo in esame, riferito al 2006, così come : - lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni; - gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; - i produttori agricoli che non producono redditi d'impresa; - in generale, tutti gli altri soggetti in regime di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi. Restano invece obbligati alla presentazione degli elenchi, tra l'altro: - i soggetti non residenti identificati in Italia direttamente e o tramite rappresentante fiscale; - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto delle imprese fallite o in liquidazione. Solo le autofatture "interne" (per acquisti d'oro, subappalti edili, acquisti di rottami e acquisti da agricoltori esonerati) vanno rilevate negli elenchi, mentre le autofatture discendenti da acquisti di beni/servizi effettuati da soggetti esteri e quelle per autoconsumo e passaggi interni tra contabilità separate restano escluse. Siricorda che il 3.10.2007 è stata emanata anche la circolare Assonime n. 59, la quale - su molti aspetti - giunge alle stesse conclusioni dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: ilsole24ore, del 4 ottobre 2007, p. 27
Spese di rappresentanza - Condizioni per la deducibilità - Novità del Ddl Finanziaria 2008 DI GIORGETTI - SANTACROCE
Il Ddl Finanziaria 2008 modifica integralmente il regime di deduzione delle spese di rappresentanza previsto dall'art. 108 co. 2 del TUIR, che attualmente permette la deducibilità del loro ammontare nella misura di un terzo ripartito per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi quattro. In base al disegno di legge, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, le spese in oggetto saranno deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se ripondenti ai requisiti di inerenza e congruità, requisiti che verranno definiti da apposito DM. La nozione di inerenza è fornita dall'art. 109 co. 5 del TUIR, in base al quale i costi sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito. Tuttavia, la prassi ha finora sostenuto che le spese di rappresentanza, a differenza di quelle di pubblicità, hanno la finalità di accrescere il prestigio dell'impresa senza dar luogo ad aspettative dirette di incremento del fatturato (si veda, ad esempio, il parere del Comitato Consuntivo per le norme antielusive del 16.5.2006 n. 5). Quindi, la deducibilità delle spese in esame, fondata sull'inerenza delle medesime, potrebbe risultare difficile. Inoltre, sembrerebbe impossibile la loro deduzione qualora per congruità si intendesse il semplice rapporto tra l'ammontare delle spese di rappresentanza e i ricavi effettivamente conseguiti.
Fonte: ilsole24ore, del 4 ottobre 2007, p. 29
Novità del Ddl Finanziaria 2008 DI LIBURDI
L'art. 3 co. 1 del Ddl Finanziaria 2008 sostituisce l'articolo 96 del TUIR, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, prevedendo i seguenti limiti di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES: - gli interessi passivi diversi da quelli capitalizzati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; - l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Rilevano ai fini dell'applicazione della nuova norma gli oneri derivanti dai contratti di mutuo (quindi anche i finanziamenti dei soci), dalla locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e da ogni altro rapporto di natura finanziaria, con la sola esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e di quelli disciplinati dall'art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR. Inoltre, l'art. 3 co. 1 del Ddl Finanziaria 2008 abroga gli articoli 97 e 98 del TUIR. Le nuove disposizioni prescindono da qualunque requisito di base e valgono per tutti i soggetti IRES, escluse le banche e le assicurazioni. Si rileva infine come il legislatore abbia riformulato l'art. 61 del TUIR, prevedendo un regime di deducibilità degli interessi passivi completamente diverso per i soggetti IRPEF.
Fonte: ilsole24ore, del 3 ottobre 2007, p. 31
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