\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 20/06/2007 @ 10:33:28, in Rassegna stampa, linkato 569 volte)

Indici di normalità economica - Effetti ai fini della congruità di Pesole

Il viceministro e il sottosegretario al Ministero dell'Economia hanno organizzato una conferenza stampa al fine di replicare alle critiche mosse nei confronti degli studi di settore.
Secondo il Governo, gli studi non hanno alcun intento persecutorio, bensì costituiscono un indice di civiltà fiscale in quanto rappresentano una garanzia per il contribuente.
Il viceministro, richiamando il Protocollo d'Intesa siglato con le categorie il 14.12.2006, precisa che, per i contribuenti i cui studi "sono asseverati", qualora venga effettuato un accertamento con successivo ricorso in Commissione, vi sarà l'obbligo di versare il 25% (e non più il 50%) delle somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio.
Un altro aspetto critico concerne la retroattività degli studi di settore.
Infatti, gli indici di normalità sono noti a partire dai mesi di aprile e maggio del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione, mentre dovrebbero essere disponibili sin dai primi mesi dell'anno di competenza, in modo da consentire al contribuente di verificare in corso d'opera la correttezza del comportamento aziendale rispetto agli obiettivi posti dagli studi.

Fonte: ilsole24ore del 20 giugno 2007, p. 3

 
Di Eduardo (del 11/06/2007 @ 10:10:57, in Rassegna stampa, linkato 985 volte)

Mancato adeguamento al valore proposto - Effetti - Dichiarazioni funzionali all'esclusione della responsabilità dei professionisti di Ranocchi - Valcarenghi

Le recenti novità apportate in materia di studi di settore determineranno l'incremento dei soggetti non congrui e, quindi, nelle condizioni di dover decidere se adeguarsi o meno al valore proposto.
Se la scelta dovesse essere negativa, si rischierà l'accertamento con le relative conseguenze.
A fronte di simili evenienze, i consulenti tendono a richiedere, al fine di evitare successive discussioni, opportune dichiarazioni, predisposte a futura memoria, nelle quali i contribuenti si dichiarano a conoscenza dei risultati che scaturiscono dall'applicazione degli studi, nonché pienamente consapevoli della scelta fatta e delle possibili conseguenze.
Si ricorda, inoltre, che due ulteriori profili di rischio riguardano:
- l'IRAP in capo ai professionisti privi di autonoma organizzazione;
- l'omessa redazione delle distinte inventariali, non sempre messe a disposizione del professionista che assiste l'impresa, cui viene semplicemente comunicato il dato complessivo.
Fonte: ilsole24ore del 11 giugno 2007, p. 33

 
Di Eduardo (del 07/06/2007 @ 11:18:35, in Rassegna stampa, linkato 574 volte)

Proroga dei termini per i versamenti al 9.7.2007 e chiarimenti del Forum de Il Sole-24 Ore di Del Bo - Mobili

Il consigliere economico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Stefano Fassina, ha annunciato che, in ragione delle difficoltà che si stanno incontrando nell'applicazione degli studi di settore, i contribuenti ad essi soggetti beneficeranno di una proroga al 9.7.2007 (ovvero all'8.8.2007, con la maggiorazione dello 0,40%) per i versamenti derivanti dal modello UNICO.
Luigi Magistro, inoltre, Direttore aggiunto del dipartimento Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ha sottolineato come una circolare di prossima emanazione si soffermerà sulla:
- corretta applicazione degli indici di normalità;
- individuazione dei "filtri" che l'Amministrazione finanziaria utilizzerà per definire un contribuente come "marginale";
- attestazione che i consulenti potranno rilasciare ai contribuenti per certificare la loro marginalità

Fonte: ilsole24ore, del 4 giugno 2007, p. 2

 

Incrocio con i dati di UNICO 2007 di Nocera

Quando emerge una discrasia tra le indicazioni recate nel Modello UNICO e quelle inserite nel Modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, possono scattare controlli "bloccanti" o segnalazioni "non bloccanti".
Il controllo "bloccante" si attiva, ad esempio, quando l'importo del rigo G05 del Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non coincide con quello indicato al rigo RE14 del Modello UNICO Persone Fisiche.
Determina, invece, una mera segnalazione "non bloccante" la divergenza tra la sommatoria degli importi dichiarati nel Modello dei dati relativi agli studi di settore, a titolo di spese per lavoro dipendente e di spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, e quanto indicato nel Modello UNICO nel rigo del Quadro RE dedicato alle "spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato".    

Fonte: ilsole24ore, del 5 giugno 2007, p. 29

 

Limitazione al 40% - Deroga alla direttiva 2006/112/CE - Approvazione da parte del gruppo tecnico degli esperti UE di Gaiani

In sede di conversione del DL 258/2006 nella L. 278/2006, è stato stabilito che, ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio, l'indetraibilità dell'IVA sugli automezzi (di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) sarà fissata:
- senza possibilità di prova contraria;
- nella misura percentuale autorizzata dal Consiglio UE;
- a far data dalla pubblicazione nella GUUE della relativa autorizzazione.
Con l'approvazione, da parte degli esperti fiscali UE, della detrazione forfetaria proposta dal Governo italiano, nella misura del 40%, il Consiglio UE dovrebbe concedere l'autorizzazione a breve.
Tale detrazione forfetaria riguarderà, quindi, gli acquisti delle autovetture aziendali e professionali (e delle relarive spese di funzionamento e gestione) effettuati dalla data di pubblicazione nella GUUE dell'autorizzazione comunitaria, a nulla rilevando la data di registrazione delle relative fatture. Secondo quanto già indicato dall'Agenzia delle Entrate a proposito degli acquisti effettuati fino al 13.9.2006, oggetto di rimborso forfetario ex DL 258/2006, il momento di effettuazione degli acquisti in oggetto dovrebbe essere determinato in relazione alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, a prescindere dalla data di registrazione del documento ai fini dell'esercizio della detrazione.
Fonte: ilsole24ore, del 4 giugno 2007, p. 26

 
Di Eduardo (del 01/06/2007 @ 12:31:28, in Rassegna stampa, linkato 1729 volte)

Termini di presentazione e trasmissione telematica - Dichiarazioni del sottosegretario Grandi

Il sottosegretario all'Economia, Alfiero Grandi, ha comunicato che i termini di presentazione dei modelli UNICO 2007 che verranno stabiliti da apposito DPCM dovrebbero essere i medesimi già annunciati con il comunicato diramato dall'Agenzia delle Entrate il 7.5.2007, ovvero:
- il 10.9.2007 per le dichiarazioni dei soggetti IRES;
- il 25.9.2007, per le dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione.
Si registrerebbe, tuttavia, un orientamento di parte dei tecnici dell'Agenzia delle Entrate favorevole all'unificazione delle scadenze ad una data successiva, per esempio fissata al 30.9.2007.
Fonte: Ilsole24ore del 1 Giugno 2007, p. 27

 
Di Eduardo (del 29/05/2007 @ 10:33:06, in Rassegna stampa, linkato 693 volte)

Elenchi clenti e fornitori - Proroga dei termini di presentazione - Provvedimento in corso di pubblicazione in G.U. (comunicato stampa Agenzia Entrate 28.5.2007) di Portale

Con il comunicato stampa in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento direttoriale che detta le disposizioni attuative dell'art. 8-bis co. 4-bis del DPR 322/98, relative agli elenchi dei clienti e fornitori.
Per gli elenchi relativi al 2006, l'invio dovrà essere effettuato, esclusivamente per via telematica:
- entro il 15.10.2007;
- ovvero, per i contribuenti con volume d'affari che consente di optare per la liquidazione IVA trimestrale, entro il 15.11.2007.
Per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere trasmessi solo i dati dei clienti e dei fornitori titolari di partita IVA e, in luogo del codice fiscale, potrà essere indicata la sola partita IVA.
Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le informazioni relative alle:
- fatture di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente;
- fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi;
- note di variazione riferite ad anni precedenti.
A partire dal 2008, invece, i soggetti obbligati dovranno comunicare:
- il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- l'eventuale imposta;
- l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'imposta riguardanti annualità precedenti.
Non dovranno, invece, essere comunicati i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, alle importazioni e alle esportazioni, con esclusione delle operazioni effettuate nei confronti dei c.d. "esportatori abituali".

Fonte: ilsole24ore, del 29 maggio 2007, p.27

 
Di Giancarlo (del 28/05/2007 @ 10:12:53, in Rassegna stampa, linkato 952 volte)

Somme dovute a titolo di interessi a seguito di ravvedimento operoso - Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia Entrate 22.5.2007 n. 109) di Morina

 L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 22.5.2007 n. 109, ha precisato che, in caso di ravvedimento operoso, ex art. 13 del DLgs. 472/97, per la regolarizzazione di versamenti omessi o tardivi, il versamento degli interessi deve essere eseguito a parte. A tali fini sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 1989, denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990, denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991, denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992, denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993, denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994, denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995, denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".
Si precisa, inoltre, che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770.

Fonte: Sole24ore

 
Di Eduardo (del 25/05/2007 @ 14:15:50, in Rassegna stampa, linkato 655 volte)

Omessa registrazione del contratto con le modalità e nei termini previsti dal provv. Agenzia Entrate 14.9.2006 - Ravvedimento operoso (ris. Agenzia Entrate 24.5.2007 n. 114) di Portale

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omessa registrazione dei contratti di locazione in corso al 4.7.2006 può essere regolarizzata, entro il 18.12.2007, attraverso il ravvedimento operoso sia per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro dell'1%, sia per l'esercizio dell'opzione per il regime di imponibilità dei canoni di locazione.
In particolare, il ravvedimento presuppone:
- la registrazione telematica del contratto di locazione, in base all'art. 35 co. 10-quinquies del DL 223/2006, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.9.2006;
- il versamento dell'imposta di registro nella misura dell'1% del canone annuo, nonché degli interessi, calcolati al tasso legale annuo del 2,5% dal 18.12.2006 alla data di perfezionamento del ravvedimento, e della sanzione nella misura ridotta del 15% o del 24% dell'imposta dovuta, a seconda che il ravvedimento intervenga entro o dopo il novantesimo giorno dalla scadenza;
- l'esercizio, in sede di registrazione del contratto di locazione, dell'opzione per l'imponibilità IVA.
Fonte: ilsole24ore, 25 maggio 2007, p. 32

 
Di Eduardo (del 23/05/2007 @ 17:46:29, in Rassegna stampa, linkato 695 volte)

Novità del DL 223/2006 e della L. 296/2006 (circ. Agenzia Entrate 22.5.2007 n. 31) di Nocera

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 22.5.2007 n. 31, fornisce rilevanti chiarimenti in ordine alle recenti modifiche apportate alla disciplina degli studi di settore (DL 223/2006 e L. 296/2006).
E' stato precisato, tra l'altro, che:
- le gravi incongruenze richieste dall'art. 62-sexies del DL 331/93 per legittimare l'accertamento da studi di settore, se, da un lato, non si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili dagli studi di settore, dall'altro, non possono ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali;
- l'introduzione dei nuovi indicatori di normalità per il 2006 è da assimilare ad una revisione degli studi, con la conseguenza che, per il 2006, non è dovuta la maggiorazione del 3% in caso di adeguamento in dichiarazione;
- in sede di contraddittorio, gli uffici dovranno valutare la posizione dei contribuenti nei cui confronti l'applicazione degli indici di normalità economica determina scostamenti rilevanti tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti da GERICO ed, eventualmente, neutralizzare gli effetti della relativa applicazione;
- la previsione che inibisce gli accertamenti basati su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui rispetto agli studi di settore trova applicazione dal periodo d'imposta 2006.
Fonte: ilsole24ore, del 23 maggio 2007 p. 29

 
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

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