Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Rilevanza (C.T. Prov. Lecce 29.2.2008 n. 771/1/07) DI SACRESTANO
La tutela del diritto di difesa del contribuente comporta che quest'ultimo possa beneficiare, in sede contenziosa, delle dichiarazioni rese da terzi. Nel caso in oggetto, l'Ufficio aveva emanato un accertamento nei confronti di un'attività di ristorazione sulla base di una precedente verifica dell'INPS relativa, a sua volta, all'impiego di lavoratori in "nero". Il contribuente ha eccepito che i suddetti soggetti prestavano solo occasionalmente il proprio lavoro nel ristorante e, a sostegno di ciò, aveva prodotto appositi atti notori, ove ciascun lavoratore attestava il carattere occasionale della prestazione lavorativa. I giudici di merito, accogliendo l'impostazione di precedenti sentenze della Corte di Cassazione, hanno stabilito che, sebbene nel processo tributario non sia ammessa la prova testimoniale, possono concorrere a formare il convincimento giudiziale anche le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale come, del resto, avviene a favore dell'Ufficio.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 37
Soppressione delle deduzioni extracontabili - Affrancamento dei disallineamenti - Novità della Finanziaria 2008 - Disposizioni attuative (DM 3.3.2008) DI GAIANI E SANTACROCE
Il DM 3.3.2008 ha dato attuazione alle disposizioni della L. 244/2007 che consentono il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni sui quali sono state operate deduzioni extracontabili di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% (ovvero del 14% o del 16%, a seconda dell'entità degli importi da affrancare). Il rialineamento può essere richiesto per singole categorie di beni, considerando tali quelle corrispondenti a ciascun rigo del quadro EC. Unica eccezione a tale criterio è riservata ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, per i quali è consentito escludere dalle immobilizzazioni immateriali i marchi d'impresa. L'efficacia del riallineamento viene legata al versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta, da effettuarsi entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2007. Per i disallineamenti relativi all'IRAP, il recupero avviene obbligatoriamente in sei quote costanti (art. 1 co. 51 della L. 244/2007). Si deve ritenere, a questo proposito, che il riallineamento abbia efficacia con il versamento del primo "sesto", e non segua di pari passo il versamento dei sesti residui. In caso contrario, infatti, si verificherebbero effetti distorsivi connessi ad eventuali plusvalenze calcolate su un bene il cui valore fiscale sarebbe influenzato dal compimento o meno del periodo in cui vengono versati i "sesti" dei disallineamenti pregressi.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 34
Recesso del socio di società di persone - Somme corrisposte al socio per la parte eccedente gli utili già tassati - Deducibilità (ris. Agenzia Entrate 25.2.2008 n. 64) di Meneghetti e Ranocchi
Con la risoluzione 25.2.2008 n. 64, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme dovute dalle società di persone ai soci receduti a titolo di liquidazione della quota sono deducibili dal reddito d'impresa, se eccedenti la quota di patrimonio netto contabile di competenza. Viene, in questo modo, superata la posizione di alcune Direzioni Regionali delle Entrate, che avevano ritenuto tali eccedenze indeducibili, in quanto attinenti la sfera dei rapporti tra i soci, e non quella dei rapporti tra il socio e la società. La natura di reddito d'impresa del reddito imputato dalle società di persone ai soci uscenti impone di osservare il principio di competenza; i redditi devono, pertanto, essere dichiarati dal socio nel periodo d'imposta in cui sorge il diritto alla loro percezione, e non quello, eventualmente successivo, in cui essi sono materialmente percepiti.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 35
Violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini e ricevute - Esiguo importo delle contestazioni - Irrilevanza (C.T. Prov. Milano n. 48/40/08) DI CHIAMETTI
La C.T. Prov. Milano n. 48/40/08 chiarisce che la mancata emissione di tre scontrini fiscali, per quanto di importo esiguo, provoca la chiusura dei locali e l'apposizione dei sigilli da parte dell'organo procedente. L'art. 12 co. 2 del DLgs 471/97 prevede, nel caso in cui siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni ad un mese [l'art. 1 co. 159 lett. b) della L. 244/2007 ha elevato a "quattro" il numero di violazioni necessarie per l'irrogazione della sanzione accessoria]. La C.T. Prov. Milano sottolinea, con la sentenza in argomento, che tale sanzione accessoria prescinde dall'esiguità della violazione poichè nell'intento del legislatore essa costituisce uno strumento efficace di prevenzione alla lotta all'evasione fiscale e, pertanto, non costituisce una misura ingiusta ed arbitraria
Fonte: ilsole24ore, del 17 marzo 2008, p. 37
Errore nella dichiarazione di successione - Rettifica oltre il termine per la presentazione della dichiarazione - Rimborso imposta pagata in eccedenza (Cass. 25.2.2008 n. 4755) DI SETTEMBRE
La Corte di Cassazione, nella sentenza 25.2.2008 n. 4755, ha chiarito che, qualora il contribuente abbia commesso un errore nel dichiarare il valore di un bene ereditario nella dichiarazione di successione, può legittimamente chiedere (entro il termine di prescrizione) il rimborso dell'imposta pagata in eccedenza a causa di tale errore, in base al disposto dell'art. 42 co. 1 n. 1 del DLgs. 346/90. Non rileva, ai fini del diritto al rimborso, il fatto che il contribuente non abbia provveduto alla correzione dell'errore entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (art. 31 del DLgs. 346/90), posto che tale termine non ha natura decadenziale e la sua violazione determina solo l'applicazione di sanzioni tributarie. Inoltre, è principio generale del sistema tributario quello secondo cui gli errori del contribuente nella dichiarazione sono emendabili, posto che la dichiarazione non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria. Il diritto al rimborso dell'imposta pagata in eccedenza, dunque, non viene meno per il fatto che l'Amministrazione finanziaria abbia provveduto alla liquidazione dell'imposta e che questa non sia stata impugnata dal contribuente il quale, anzi, vi abbia dato esecuzione concordando una dilazione e pagando la prima rata.
Fonte: ilsole24ore, del 17 marzo 2008, p. 37
Assoggettamento ad imposizione del Trust - Condizioni (circ. Agenzia Entrate 22.1.2008 n. 3) DI BUSANI
L'Autore critica le affermazioni che l'Amministrazione finanziaria ha espresso in materia di tassazione indiretta del trust nella circolare 22.1.2008 n. 3, ritenendo che, in tale documento, l'Amministrazione finanziaria abbia individuato il trattamento impositivo dei vincoli di destinazione in modo non sempre uniforme. Infatti, nella circolare n. 3 del 2008 si legge, ad esempio, che la costituzione del fondo patrimoniale sconta imposta di successione o donazione in misura fissa se non comporta effetti traslativi, mentre il trust auto-dichiarato è tassato sempre con imposta proporzionale. Tale differenza di trattamento è giustificata, secondo l'Agenzia, per il fatto che "il trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente, sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni". Tuttavia, tale affermazione non può essere condivisa, in quanto la costituzione del trust implica la vera e propria fuoriuscita del bene dal patrimonio del disponente e la segregazione patrimoniale del bene solo nel patrimonio del trustee. Peraltro, la circolare delinea un'ulteriore disparità di trattamento, in quanto - come rilevato dall'Autore - secondo quanto affermato dall'Agenzia, le considerazioni su esposte in materia di trust non opererebbero in relazione alle imposte ipotecaria e catastale (ove la tassazione deve essere limitata ai casi in cui si realizzino effetti traslativi), ma solo nell'ambito delle imposte di successione.
Fonte: ilsole24ore, del 17 marzo 2008, p. 36
Fusioni transfrontaliere - Dir. 2005/56/CE - DLgs. di recepimento - Principali novità DI BUSANI
Dovrebbe essere pubblicato tra breve in Gazzetta Ufficiale il DLgs. attuativo della Direttiva 2005/56/CE, in materia di fusione transfrontaliera. Quest'ultima è una procedura di fusione che, coinvolgendo una o più società di capitali italiane ed una o più società di capitali di altro Stato membro della Comunità europea, ha come risultato una società di capitali di uno Stato comunitario. In ordine alla legge applicabile, è disposto che la società partecipante ad una fusione del tipo in esame rispetti le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta, come integrate dalle specifiche norme sulla fusione transfrontaliera recate dal DLgs. attuativo della Direttiva 2005/56/CE. In caso di conflitto tra le leggi applicabili alle varie società partecipanti alla procedura, inoltre, avrà prevalenza quanto disposto dalla legge dello Stato cui appartiene la società che risulta dalla fusione. Si evidenzia, infine, che ai soci dissenzienti rispetto al fatto che una società italiana sia incorporata in società di altro Stato comunitario è espressamente riconosciuto il diritto di recesso.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 36
Recepimento della Dir. n. 2005/60/Ce (DLgs. 231/2007) - Operazioni fuori conto - Comunicazione all'Anagrafe Tributaria DI CRISCIONE
Ai sensi dell'art. 7 co. 6 seconda parte del DPR 605/73, come modificato dall'art. 63 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 231/2007, l'esistenza di rapporti o di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi, sono comunicate dagli intermediari finanziari all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. Secondo le stime dell'Amministrazione finanziaria, le comunicazioni relative alle operazioni fuori conto ed alle deleghe su conti altrui potranno incrementare del 60% il numero dei rapporti censiti dall'anagrafe tributaria nella specifica sezione. Tali comunicazioni andranno fatte, per il pregresso (vale a dire per il periodo 2005 - 2007), tra l'1.4.2008 ed il 30.6.2008. L'aggiornamento dei dati relativi al periodo 1.1.2008 - 30.6.2008, invece, dovrà essere effettuato entro luglio 2008. Per i periodi successivi, infine, le comunicazioni andranno fatte una volta all'anno in occasione della prima operazione compiuta.
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 33
Studi approvati entro il 31.3.2008 - Validità per il periodo di imposta 2007 DI GAVELLI
In merito al periodo d'imposta 2006, gli studi di settore relativi a gran parte delle categorie professionali erano caratterizzati da una situazione di monitoraggio o di sperimentazione. Infatti, i risultati derivanti dall'applicazione del software non potevano essere utilizzati direttamente, bensì come strumenti di ausilio alle ordinarie attività di verifica. Ai fini dell'utilizzo diretto delle suddette risultanze è necessario che lo studio di settore approvato sia a regime. Per ciò che concerne l'esercizio 2007, sono ancora quattro gli studi di settore caratterizzati da un regime monitorato, quindi provvisorio: - la lavorazione di oggetti preziosi e simili (TD33U); - gli studi di ingegneria (UK02U); - i revisori e i periti contabili (UK06U); - i periti industriali (UK17U). Per queste attività lo studio di settore dovrebbe acquistare definitività con effetti a partire dall'esercizio 2008.
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 32
Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei terreni - Novità della Finanziaria 2008 - Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente DI VITALI - ODORIZZI
L'art. 36 co. 7 del DL 223/2006, conv. con modificazioni dalla L. 4.8.2006 n. 248, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali viene assunto al netto del costo delle aree occupate. Secondo l'interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 1, la disposizione in commento prevedeva che, per gli edifici acquistati prima del 2006, venisse effettuata l'imputazione integrale del fondo ammortamento pregresso al solo costo dell'edificio. In questo modo, risultava ridotto il costo storico ammortizzabile, con la conseguenza che i contribuenti con immobili con un fondo ammortamento elevato si sono visti decurtata o annullata la quota di ammortamento deducibile per il 2006. L'art. 1 co. 81 della L. 244/2007, norma di interpretazione autentica (già contenuta nel DL 118/2007, decaduto per mancata conversione), ha previsto che il fondo ammortamento esistente al 31.12.2005 deve essere proporzionalmente imputato al costo del fabbricato e del terreno e non più al solo costo del fabbricato. Si tratta di una disposizione di favore per il contribuente, con effetto retroattivo. Tuttavia, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 17.6.2005 n. 78 aveva chiarito l'impossibilità di ricorrere a variazioni in diminuzione a fronte di ammortamenti fiscali effettuati in un determinato esercizio in misura inferiore rispetto agli ammortamenti civilistici. Pertanto, di fronte a questo scenario interpretativo, la via che sembra non presentare incertezze per ottenere la deduzione di ulteriori quote di ammortamento è quella della dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98. Si ricorda che la dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il Modello del periodo a cui si riferisce e deve essere inviata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo 2007.
L'art. 1 co. 81 e 82 della L. 244/2007 ha riproposto la norma di interpretazione autentica dell'art. 36 co. 8 ultimo periodo del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), già contenuta nell'art. 1 del DL 3.8.2007 n. 118, decaduto per mancata conversione nei termini. La problematica sottesa a tale norma riguarda il trattamento penalizzante che era riservato a quelle imprese che, avendo già esaurito il plafond massimo di costi ammortizzabili (70% o 80% del costo complessivo dell'investimento immobiliare) dei fabbricati in proprietà o in leasing detenuti anteriormente al periodo d'imposta in corso al 4.7.2006, sarebbero state costrette ad interrompere il processo di ammortamento fiscale, riprendendo in aumento le quote stanziate in bilancio in sede di determinazione delle imposte (IRPEF/IRES ed IRAP). La norma di interpretazione autentica consente di adottare un criterio proporzionale per l'imputazione degli ammortamenti fiscali pregressi, con la conseguente possibilità di continuare a dedurre quote di ammortamento anche sui fabbricati per i quali il suddetto plafond risultava esaurito. Le disposizioni fiscali tornano così a coincidere con quelle civilistico-contabili. Tale circostanza comporta la necessità di stornare, nel bilancio dell'esercizio 2007, il fondo imposte differite a suo tempo stanziato.
Fonte: ilsole24 ore del 18 marzo 2008, p. 32
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