Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Investimenti rilevanti - Tipologia di beni strumentali agevolabili e revoca dell'agevolazione DI BELLINAZZO
Uno degli aspetti più controversi della detassazione parziale degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature effettuati nel periodo 1.7.2009-30.6.2010 (c.d. Tremonti-ter) riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della stessa. L'agevolazione, infatti, è limitata ai soli macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, ma tale tabella riguarda le attività produttive e non i prodotti, con conseguenti difficoltà ad individuare i beni agevolabili. Alla luce del riferimento effettuato dall'art. 5 del DL 78/2009 ai macchinari e alle apparecchiature, sembrerebbero esclusi dall'agevolazione, ancorché compresi nella suddetta divisione, gli utensili e le parti meccaniche per i macchinari e le attrezzature; appare inoltre dubbia l'agevolabilità di livelle, metri e strumenti di precisione. Problematica è altresì l'individuazione dei beni che possono essere classificati nei codici residuali (28.29.99 e 28.99.99), fermo restando che sono esclusi dall'agevolazione: - i prodotti in metallo per usi generali (divisione 25); - gli apparecchi di controllo associati, gli strumenti computerizzati, gli strumenti di misurazione, gli apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27); - i veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30). In merito poi all'ipotesi di revoca dell'agevolazione nel caso in cui l'imprenditore ceda i beni agevolati nel periodo di sorveglianza, non è chiaro se il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto del bene (il 2011 in caso di investimenti effettuati nel 2009, il 2012 in caso di investimenti effettuati nel 2010) sia compreso o meno nell'ambito applicativo della disposizione antielusiva.
Fonte: ilsole24ore del 30 settembre 2009, p. 31
Tardiva presentazione del Modello CVS - Decadenza del diritto al contributo (Cass. 11.9.2009 n. 19627) DI STRAZZULLA
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato la decadenza del beneficio di cui all'art. 8 della L. 388/2000 nel caso in cui il contribuente abbia presentato oltre il termine previsto il Modello CVS, contenente i dati relativi all'investimento effettuato. In particolare, la sentenza ha affermato che, nonostante l'agevolazione fosse inizialmente fruibile in via automatica, la successione delle disposizioni ha, di fatto, posto il contribuente nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere all'onere di comunicazione. Di conseguenza, presentando il Modello CVS oltre il termine previsto (28.2.2003), la società è decaduta dal beneficio fiscale, ancorché abbia indicato in dichiarazione il credito d'imposta; tale adempimento, infatti, è successivo all'acquisizione del diritto a fruire del credito d'imposta. L'Autrice rileva che, nonostante il ragionamento della Cassazione possa ritenersi corretto, è da censurare il comportamento dell'Agenzia delle Entrate: infatti, è ben vero che il termine per l'invio telematico del Modello CVS era fissato in data 28.2.2003, ma è altrettanto vero che l'apposito software è stato messo a disposizione solo a partire dal 12.2.2003.
Fonte: ilsole24ore del 28 settembre 2009, p. 6
Errata compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti - Regime sanzionatorio DI ODORIZZI
La fase antecedente all'invio della dichiarazione dei redditi postula un attento controllo dei dati riportati nei modelli relativi agli studi di settore. Nell'ipotesi in cui la compilazione del modello sia affetta da errori materiali, non influenzanti l'esito degli studi, la violazione non rientra nell'infedele dichiarazione, e, pertanto, può al massimo comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00. In tal caso, il contribuente potrebbe ricorrere al ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui l'errore è stato commesso (per errori in UNICO 2009, quindi, entro la presentazione di UNICO 2010). Per contro, l'errore concernente l'omessa o la non veritiera compilazione del modello rientra nell'infedele dichiarazione e la sanzione è irrogabile in misura variabile dal 100% al 200% dell'imposta dovuta. Tale sanzione risulta ulteriormente aumentata del 10%, se il maggior reddito d'impresa accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore eccede il 10% del dichiarato.
Fonte: ilsole24ore del 23 settembre 2009, p. 33
Perdite su crediti - Requisiti per la deducibilità DI ODORIZZI
In un periodo, come quello attuale, di congiuntura economica negativa, assume maggiore rilievo la valutazione delle perdite su crediti, sia dal punto di vista civilistico, sia dal punto di vista fiscale ai fini della loro deducibilità. Ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da "elementi certi e precisi". Sull'esatta definizione di questa locuzione, tuttavia, si registra un contrasto tra Amministrazione finanziaria, ancorata ad una impostazione estremamente restrittiva, e giurisprudenza prevalente, orientata verso tesi meno rigide quanto ad oneri probatori. Sul punto, si segnala, da ultimo, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23.1.2009 n. 16, secondo la quale la temporanea illiquidità del debitore non è condizione sufficiente per riconoscere la deducibilità della perdita, anche se poi seguita da pignoramento infruttuoso.
Fonte: ilsole24ore del 21 settembre 2009, p. 4
Fittizietà delle operazioni - Onere della prova (Cass. 15.9.2009 n. 19823) DI FALCONE IORIO
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte, nell'ambito di un contenzioso riguardante la contestazione ad una società dell'indebita detrazione IVA relativa ad operazioni inesistenti, ha ribadito il principio secondo il quale, in presenza di elementi indiziari che evidenzino l'inesistenza materiale dell'operazione, spetta alla società cessionaria provare la "genuinità" dell'operazione stessa. Va osservato, al riguardo, che, per il cessionario, può essere difficile, se non impossibile, fornire la predetta dimostrazione, in special modo quando tale soggetto, al di là della documentazione in suo possesso (fatture, documenti di trasporto, ecc.), non sia in grado di provare il concreto svolgimento dell'attività da parte del cedente. Nel caso di specie, infatti, i verificatori, oltre a non avere rinvenuto, presso il cedente, la documentazione comprovante le cessioni descritte nelle fatture emesse e utilizzate, per la detrazione IVA, dal cessionario, hanno eccepito, sempre nei confronti del cedente, l'assenza di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell'attività da cui sono originate le vendite oggetto di contestazione.
Fonte: ilsole24ore del 20 settembre 2009, p. 19
Approvazione degli studi di settore in revisione nel 2009 - Termine del 30.9.2009 - Proposte di proroga al 31.3.2010 DI CRISCIONE
La commissione per la validazione degli studi di settore ha proposto che il termine per l'approvazione degli studi di settore in revisione per il 2009, fissato al 30.9.2009, sia prorogato al 31.3.2010. L'intervento si renderebbe necessario per consentire di tener conto, in tale sede, dei dati relativi alla crisi economica emergenti: - dalle dichiarazioni relative al 2008; - dalle comunicazioni IVA che saranno presentate a febbraio 2010. La proroga dovrebbe essere approvata prima della scadenza del 30.9, anche se, data la natura ordinatoria del suddetto termine, non sembrerebbe ostativa l'eventuale approvazione tardiva del relativo provvedimento.
Fonte: ilsole24ore del 17 settembre 2009, p. 35
Dichiarazione rettificativa a favore del contribuente - Termini (C. T. Prov. Modena 5.5.2009 n. 66) DI DEOTTO
La dichiarazione rettificativa a favore del contribuente ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 può avvenire entro il termine in cui l'Ufficio può procedere all'accertamento della dichiarazione stessa. Il disposto del richiamato comma, secondo cui la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente è possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo, non osta al principio appena enunciato, in quanto rileva ai soli fini della compensazione. Pertanto, affermano i giudici, "l'unico effetto della correzione presentata oltre il termine della successiva dichiarazione dei redditi, sarà perciò quello di impedire che la maggiore imposta conseguente all'errore possa essere compensata". La sentenza si discosta dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, in base alla quale la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente può avvenire entro il periodo di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (risoluzioni 14.2.2007 n. 24 e 2.12.2008 n. 459).
Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2009, p. 26
Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi - Proposte allo studio dell'Agenzia delle Entrate DI BELLINAZZO - MAGLIONE
L'Agenzia delle Entrate sta elaborando alcune ipotesi di modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP, riconosciuta dall'art. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). In particolare, secondo la soluzione al momento più accreditata, l'ordine di priorità verrebbe individuato non più in base alla tempestività di presentazione dell'istanza, bensì in relazione all'annualità oggetto di rimborso, privilegiando le domande aventi ad oggetto i periodi d'imposta più risalenti, a partire dall'IRPEF/IRES relativa al 2004.
Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2009, p. 25
Scomputo delle ritenute subite - Mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto - Effetti (C.T. Prov. Milano n. 111/09) DI CHIAMETTI
È illegittimo il ruolo formato a seguito di controllo formale della dichiarazione scaturito a sua volta dalla mancata esibizione delle certificazioni delle ritenute subite dal sostituito d'imposta, qualora il sostituto non abbia provveduto a rilasciare al sostituito i suddetti documenti. Nel caso di specie, un avvocato/sostituito ha emesso varie parcelle nei confronti del cliente/sostituto, che sono state regolarmente onorate al netto delle ritenute di acconto. Il cliente/sostituto aveva però omesso di rilasciare all'avvocato/sostituito le certificazioni delle ritenute operate, nonostante quest'ultimo abbia sollecitato il rilascio delle certificazioni con varie raccomandate. In sede di controllo formale, sulla base della mancata esibizione delle certificazioni, il diritto allo scomputo è stato negato e le somme sono state iscritte a ruolo. L'avvocato/sostituito era però in possesso di documenti alternativi quali le copie delle parcelle e degli assegni, ove emergeva che le somme erano state incassate al netto delle ritenute. I giudici, negando ogni sorta di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito (la responsabilità solidale si sarebbe potuta configurare, al massimo, qualora la ritenuta non fosse stata effettuata e le somme non fossero state versate), hanno specificato che, in tal caso, l'avvocato/sostituito è da considerarsi "vittima" del comportamento del cliente/sostituto.
Fonte: ilsole24ore del 7 settembre 2009, p. 6
Quadro RQ - Modalità di compilazione DI MENEGHETTI
È possibile riallineare le differenze tra valori civili e valori fiscali derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda mediante due istituti: - il regime dell'art. 176 co. 2-ter del TUIR, per le immobilizzazioni immateriali e materiali, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquote del 12%, 14% e 16%; - il regime dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), per le sole immobilizzazioni immateriali, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%. Uno degli aspetti di maggiore convenienza della disciplina introdotta dal DL 185/2008 attiene alla possibilità di dimezzare il periodo di ammortamento fiscale di marchi e avviamento, ordinariamente fissato dall'art. 103 del TUIR in 18 periodi d'imposta. Tali poste immateriali sono, quindi, deducibili nella misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione a Conto Economico. L'opzione per i regimi sostitutivi prevede l'apposita compilazione del quadro RQ del Modello UNICO 2009 che presenta due apposite sezioni in cui indicare le diverse attività soggette alle imposte sostitutive. Si osserva, infine, che all'interno del Modello IRAP la sezione V del quadro IS accoglie anche il rigo IS24 per evidenziare l'eventuale differenza sottoposta al versamento di imposta sostitutiva.
Fonte: ilsole24ore del 9 settembre 2009, p. 34
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