\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 12/10/2009 @ 10:50:47, in Rassegna stampa, linkato 307 volte)

Versamento delle somme dovute per l'adesione allo scudo fiscale-ter - Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia Entrate 8.10.2009 n. 257) DI SANTACROCE

Con riferimento all'applicazione dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009), l'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per il versamento: - dell'imposta straordinaria del 5% relativa al rimpatrio (codice 8107) e alla regolarizzazione (codice 8108) delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero; - dell'imposta sostitutiva del 27% (alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica) relativa ai redditi derivanti dalle suddette attività dall'1.1.2009 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata (codice 1827). Vengono contestualmente abrogati i codici tributo istituiti in relazione alle precedenti versioni della sanatoria. L'art. 13-bis co. 5 del DL 78/2009 rinvia per gli adempimenti connessi allo scudo fiscale-ter agli artt. 13, 14, 15 e 16 del DL 350/2001, in quanto compatibili con il nuovo impianto normativo. Le disposizioni richiamate prevedono che l'intermediario, unico soggetto obbligato al versamento delle imposte dovute per lo scudo, deve provvedere all'esecuzione dell'obbligo entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata. Il rimpatrio oppure la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta (art. 13-bis co. 3 del DL 78/2009). Tale disposizione si interpreta nel senso che il perfezionamento si realizza al momento della presentazione della dichiarazione riservata, momento in cui il contribuente direttamente o indirettamente fornisce all'intermediario la provvista necessaria per assolvere l'imposta straordinaria (cfr. bozza della circ. Agenzia delle Entrate in materia di scudo fiscale).

Fonte: ilsole24ore del 9 ottobre 2009, p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 08/10/2009 @ 10:47:37, in Rassegna stampa, linkato 343 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Sopravvenienza attiva derivante dal rimborso - Modalità di contabilizzazione DI GAIANI

Contabilmente, il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzio­ne del 10% dell'IRAP (ai sensi dell'art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) genera una sopravvenienza attiva di natura straordinaria, da rilevare nella voce E.20 del Conto economico, con contropartita tra i crediti tributari (voce C.II.4-bis dell'attivo dello Stato patrimoniale). L'annunciata modifica (da parte dell'Agenzia delle Entrate) dei criteri di ripartizione delle risorse impatta altresì sulle modalità di contabilizzazione della suddetta sopravvenienza. In particolare, sulla base del presupposto che vengano liquidati prioritariamente e integralmente i rimborsi relativi alle annualità 2004 e 2005 (circostanza che, peraltro, dovrà essere confermata dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione), è ragionevole affermare che la certezza del relativo credito sussista già al momento dell'invio dell'istanza, con conseguente contabilizzazione nel bilancio dell'esercizio in cui la domanda è stata inoltrata telematicamente (presumibilmente, il 2009). Invece, i rimborsi relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007 dovranno essere rilevati in bilancio soltanto all'atto dell'effettiva erogazione (sempre, ovviamente, sulla base del presupposto che il rimborso prioritario e integrale riguardi soltanto gli esercizi 2004 e 2005).

Fonte: ilsole24ore del 7 ottobre 2009, p. 32

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 08/10/2009 @ 10:27:40, in Rassegna stampa, linkato 437 volte)

Scudo fiscale-ter - Regolarizzazione o rimpatrio di immobili DI LIBURDI

Nella circ. Agenzia delle Entrate in materia di scudo fiscale-ter, ancora in fase di definitiva stesura da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe trovare spazio un chiarimento finalizzato ad affermare che, laddove sia stata costituita una provvista all'estero mediante il canale bancario, anche se riferita ad un immobile da non indicare nel quadro RW nella sezione II, si sarebbe verificata una violazione alla normativa in tema di monitoraggio fiscale. Tale impostazione consentirebbe al caso di specie di beneficiare dell'emersione di cui all'art. 13-bis del DL 78/2009. Tuttavia, si osserva che l'orientamento ipotizzato non sarebbe del tutto coerente con: - la circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9, nella quale si chiarisce che, se gli immobili non sono produttivi di reddito, non devono essere indicati nel quadro RW; - la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54, secondo cui, nella sezione III del quadro RW, non dovevano essere evidenziati quei trasferimenti correlati ad investimenti che non dovevano transitare nella sezione II.

Fonte: italiaoggi del 7 ottobre 2009, p. 32

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 08/10/2009 @ 10:26:19, in Rassegna stampa, linkato 350 volte)

Scudo fiscale-ter - Copertura ai fini del redditometro DI DEOTTO - RIZZARDI

Con riferimento al nuovo scudo fiscale, l'art. 13-bis co. 3 del DL 78/2009 preclude l'accertamento in relazione a quegli imponibili che risultano almeno astrattamente riferibili alle somme o alle attività oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio. La bozza della circ. Agenzia delle Entrate in materia afferma che, in relazione al redditometro o, comunque, all'accertamento sintetico, la copertura può riguardare manifestazioni di capacità contributiva che si sono evidenziate dopo l'emersione. Si pensi, ad esempio, al caso delle somme detenute all'estero che vengono rimpatriate e successivamente utilizzate per acquistare immobili o altri beni che rilevano ai fini del redditometro. Occorre considerare, inoltre, il caso dei beni detenuti all'estero che sono oggetto di emersione: secondo gli Autori, in questo caso, gli stessi non possono rilevare ai fini delle metodologie accertative sopradescritte.

Fonte: ilsole24ore del 7 ottobre 2009, p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 06/10/2009 @ 10:48:46, in Rassegna stampa, linkato 423 volte)

Scudo fiscale-ter - Ambito applicativo - Regolarizzazione o rimpatrio di denaro, strumenti finanziari, immobili e investimenti non finanziari DI PARISOTTO

Il valore delle attività che possono essere oggetto dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) è a discrezione del contribuente. Infatti, solo per il denaro, occorrerà tenere conto del valore nominale. Per gli strumenti finanziari, il contribuente può, a sua insindacabile scelta, optare per indicare: - il costo di acquisto; - il valore corrente (da individuare con riferimento alla data in cui effettua il rimpatrio o la regolarizzazione); - un valore intermedio tra i due. Ai fini della regolarizzazione degli immobili situati all'estero, è possibile scegliere se indicare in dichiarazione riservata il valore di acquisto o quello corrente, supportandolo con un'apposita perizia redatta nel luogo in cui si trova l'immobile secondo gli usi e le consuetudini di quel paese. Si osserva, infine, che nella particolare situazione di contemporanea presenza di scudo fiscale e sanatoria dei redditi 2009, l'importo del denaro rimpatriato potrebbe risultare superiore rispetto a quanto riportato nel rigo A5 della dichiarazione riservata proprio per effetto di questi ultimi redditi.

Fonte: ilsole24ore del 6 ottobre 2009, p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 02/10/2009 @ 11:06:40, in Rassegna stampa, linkato 445 volte)

Emersione di attività illecitamente detenute all'estero - Scudo fiscale-ter - Copertura delle violazioni relative all'IVA - Profili di illegittimità comunitaria DI LIBURDI

Secondo i documenti di prassi emananti in vigenza della prima versione dello scudo-fiscale (DL 350/2001), la sanatoria opera su tutti i tributi "anche diversi dalle imposte sui redditi, quali per esempio l'IVA o l'imposta sulle successioni o donazioni sempreché si tratti di accertamenti relativi a imponibili che siano riferiti alle attività oggetto di emersione" (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.12.2001 n. 99, § 3). In materia di IVA, tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza 18.9.2009 n. 20068), in virtù dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 17.7.2008 causa C-132/06, ha affermato che i condoni e le sanatorie di cui alla L. 413/91, al pari di quelli introdotti dalla L. 289/2002, sono in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA. In dottrina, è stato osservato che tale principio potrebbe essere considerato estensibile anche per l'importo oggetto del nuovo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009). Al momento, la bozza della circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.9.2009 non pare assumere una posizione decisiva in merito.

Fonte: italiaoggi del 2 ottobre 2009, p. 26

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 02/10/2009 @ 11:05:03, in Rassegna stampa, linkato 336 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi - Proposte allo studio dell'Agenzia delle Entrate DI RIZZARDI

L'Agenzia delle Entrate sta valutando, unitamente alle categorie imprenditoriali e professionali, nuovi criteri di ripartizione per i rimborsi IRPEF e IRES conseguenti alla riliquidazione delle dichiarazioni deducendo il 10% dell'IRAP pagata in ciascun esercizio (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009). Le soluzioni che potrebbero essere adottate, in luogo dell'assegnazione dei rimborsi ai contribuenti che per primi inviano l'istanza in via telematica, sarebbero rappresentate: - dalla priorità assegnata all'annualità (sarebbero, quindi, prima erogati i rimborsi per il 2004 e il 2005, e solo successivamente quelli per i periodi d'imposta più recenti); - da un'assegnazione proporzionale a tutti i contribuenti che presentano l'istanza, nei limiti dei fondi disponibili. L'ammontare dei rimborsi spettanti potrebbe raggiungere i 4 miliardi di euro, mentre i fondi previsti per i rimborsi ammontano: - a 100 milioni di euro, per il 2009; - a 500 milioni di euro, per il 2010; - a 400 milioni di euro, per il 2011.

Fonte: ilsole24ore del 2 ottobre 2009, p. 33

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2 3
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

Calendario
< novembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualitą (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024

Gli interventi pił cliccati

Ultimi commenti:



Info server
05/11/2024 @ 13:40:17
script eseguito in 54 ms

Info
Ci sono 1087 persone collegate

Varie