Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Operazioni con parti correlate (documento CNDCEC 17.3.2010) DI VITALE
L'obbligo di fornire in Nota Integrativa le informazioni relative alle operazioni con le parti correlate di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c., è subordinato alla verifica della rilevanza dell'operazione e della non normalità delle condizioni rispetto a quelle di mercato. In merito al primo requisito, il CNDCEC (documento del 17.3.2010) ha ritenuto utile il ricorso agli indici di rilevanza individuati dalla delibera CONSOB 17221/2010, contenente il Regolamento di attuazione dell'art. 2391-bis c.c. in merito alle informazioni richieste alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare, l'obbligo di informativa è ricollegato al superamento della soglia del 5% di almeno uno tra l'indice di rilevanza del controvalore, dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della società, l'indice di rilevanza dell'attivo e l'indice di rilevanza delle passività. In aggiunta, il CNDCEC individua come valido riferimento ai fini dell'obbligo anche il c.d. "indice di costi e ricavi", determinato quale rapporto tra il corrispettivo dell'operazione e i ricavi della società; tale criterio era previsto nel documento di consultazione del 3.8.2009 ma non è stato recepito nella versione definitiva della delibera CONSOB.
Fonte: www.eutekne.info del 26 aprile 2010
Scostamento minimo tra ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore - Illegittimità dell'avviso di accertamento (C.T. Prov. Bari 71/01/10) DI CARNIMEO
Con la sentenza n. 71/01/10, la C.T. Prov. Bari ha affermato che un esiguo scostamento (pari al 5,7% circa) tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti da GE.RI.CO. non legittima l'emissione di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore. Tale scostamento, infatti, non costituisce un'incongruenza così grave da legittimare la rettifica del reddito dichiarato ai sensi dell'art. 62-sexies del DL 331/93. La Commissione ha ritenuto, invece, priva di rilievo l'argomentazione dell'ufficio, osservando che l'antieconomicità dell'attività svolta dal ricorrente appare un argomento "metagiuridico" che non tiene conto di altri fattori, anche di carattere psicologico, che possono indurre l'imprenditore a proseguire nello svolgimento della stessa pur in assenza di adeguata remunerazione.
Fonte: ilsole24ore del 26 aprile 2010 p. 4
Obblighi di comunicazione - Emendamento al DL "incentivi" DI MOBILI
Nella serata di ieri, 27.4.2010, sono stati approvati alcuni emendamenti al DL 40/2010 (cd. "Decreto incentivi"). Uno degli emendamenti concerne la comunicazione che le società devono effettuare a: - Uffici del Registro delle imprese delle Camere di commercio; - Agenzia delle Entrate; - INPS; - INAIL. Infatti, mentre nella versione originaria del decreto l'obbligo di comunicazione scattava solo in occasione del trasferimento all'estero della sede sociale, secondo la disciplina risultante dall'emendamento, la comunicazione diviene obbligatoria anche nel caso di operazioni straordinarie, come conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie. Inoltre, in applicazione di un altro emendamento approvato, il recupero dei crediti previdenziali ed assistenziali dell'INPS passerà ad Equitalia con la possibilità di iscrivere a ruolo tali somme. In seguito, sarà l'INPS a determinare crediti, termini e modalità di gestione delle somme e dei crediti nelle fasi che precedono l'iscrizione a ruolo.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 37
Nomina dei revisori - Proposta del collegio sindacale - Novità del DLgs. 39/2010 DI GAIANI
Nel caso in cui l'incarico di "controllo contabile" sia in scadenza con l'approvazione del bilancio 2009, e questo non sia stato ancora approvato alla data del 7.4.2010, il nuovo incarico di "revisione legale dei conti" deve essere conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo (Collegio sindacale ovvero Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione). La legge non prevede che la proposta dei sindaci debba risultare da un testo scritto, né che lo stesso vada messo a disposizione dei soci prima dell'assemblea. È, peraltro, opportuna, quanto meno nelle società di maggiori dimensioni, la predisposizione di una relazione da leggere nel corso dell'assemblea; relazione da approvare in una riunione del collegio sindacale (adeguatamente verbalizzata), che potrebbe coincidere con quella prevista per la predisposizione della relazione al bilancio. A tali fini, il CNDCEC ha predisposto un facsimile di relazione contenente la proposta, da adattare alle specifiche esigenze del caso concreto. Nelle società di minori dimensioni, invece, l'indicazione del revisore potrebbe risultare dal mero intervento in assemblea, senza la predisposizione di peculiari documenti; anche in tal caso, tuttavia, emerge l'opportunità della verbalizzazione dell'attività svolta al fine di individuare il nominativo proposto.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 35
Fatture relative a visite mediche - Mancata apposizione del bollo - Effetti DI MERLINO
La detrazione IRPEF del 19% per le spese sanitarie [art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR] spetta a prescindere dalla circostanza che sulla fattura o ricevuta non sia stata versata l'imposta di bollo; in tal caso, tuttavia, si applica una sanzione per il mancato pagamento. Con riferimento all'ammontare delle spese oggetto di detrazione, la ris. Agenzia delle Entrate 18.11.2008 n. 444 ha chiarito che è possibile includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nelle spese sostenute - al netto della franchigia di 129,11 euro - soltanto nel caso in cui la suddetta imposta: - sia stata addebitata al cliente da parte del professionista ed evidenziata nella fattura o ricevuta; - sia stata assolta, in sede di regolarizzazione, dal cliente.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 35
Condanna penale dell'amministratore - Riconoscimento dei danni al socio - Limiti (Cass. 19.4.2010 n. 9295) DI MEOLI
La condanna penale dell'amministratore, con sentenza passata in giudicato, non assicura al socio il diritto al risarcimento dei danni; ciò anche se, sempre in sede penale, si sia pervenuti ad una condanna generica al risarcimento. La condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale (cfr. Cass. 16.12.2005 n. 27723). Quanto all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. - che richiede la prova di un danno diretto nei confronti dei soci (o di terzi) - la Suprema Corte sottolinea come i giudici di merito abbiano evidenziato che quanto accertato in sede penale rappresentava certamente un'attività idonea a depauperare il patrimonio sociale, ma non a danneggiare direttamente l'appellante nella sua qualità di socio, il cui interesse alla conservazione del patrimonio sociale poteva essere salvaguardato solo con azioni proposte dagli organi sociali. È ritenuta corretta, quindi, l'applicazione del principio di diritto, affermato da Cass. SS.UU. 24.12.2009 n. 27346, che, in tali casi, esclude il diritto al risarcimento del danno in capo a ciascun socio. Rileva, peraltro, anche quanto sancito da Cass. 28.5.2004 n. 10271: essendo gli utili parte del patrimonio sociale, fin quando l'assemblea eventualmente non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, la sottrazione indebita di tali utili ad opera dell'amministratore lede il patrimonio sociale, e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull'interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota.
Fonte: ilquotidiano del commercialista del 29 aprile 2010
Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 29.4.2010 n. 22) DI GAIANI
La circ. Agenzia delle Entrate 29.4.2010 n. 22 ha fornito alcune precisazioni in merito alla detassazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di campionari, effettuati da imprese operanti in attività di cui alla divisione 13 e 14 della Tabella ATECO 2007. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: - l'agevolazione opera esclusivamente in sede di versamento a saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES) e non ai fini IRAP, senza incidere sugli acconti; - la detassazione opera a prescindere dal risultato d'esercizio (utile o perdita); - il risparmio d'imposta deve essere calcolato in relazione all'IRPEF/IRES e alle eventuali addizionali regionali; - possono fruire dell'agevolazione anche i soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari o applicano i regimi di imposta sostitutivi o adottano regimi contabili semplificati; - i costi agevolati sono quelli indicati dal DM 76/2008 e dalla circ. Ministero Sviluppo Economico 16.4.2009 n. 46586; - possono essere ammessi alla detassazione anche i costi sostenuti in relazione alle attività di preparazione del campionario e delle collezioni, promozione del campionario e gestione del magazzino campioni, nel caso in cui siano collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato; - non sono invece agevolabili le attività di ricerca fondamentale, l'innovazione del processo e l'innovazione organizzativa; - la detassazione è cumulabile con la deduzione IRAP per le spese del personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Si segnala altresì che alcuni emendamenti all'art. 4 del DL 40/2010 prevedono l'estensione dell'agevolazione in esame alla divisione 15 della Tabella ATECO 2007, in cui sono incluse le attività di fabbricazione di articoli in pelle (articoli da viaggi, borse, pellicce) e di calzature.
Fonte: ilsole24ore del 30 aprile 2010 p. 32
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