\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 13/01/2009 @ 10:29:33, in Rassegna stampa, linkato 284 volte)

Efficacia probatoria degli studi di settore - Mancata approvazione di emendamenti al DL 185/2008 DI DEOTTO

Non sono stati approvati gli emendamenti al DL 185/2008 che, nell'ambito della disciplina degli studi di settore, prevedevano l'inserimento di una disposizione che escludeva espressamente la natura di presunzione legale dei risultati degli studi di settore. Ciò deve essere ricondotto al fatto che sia l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/2008), sia la giurisprudenza maggioritaria (tra le tante, C.T. Prov. Torino 14.5.2008 n. 35, C.T. Prov. Gorizia 1.3.2006 n. 17) già hanno affermato che dagli studi di settore deriva una presunzione semplice. Da ciò consegue che, anche se in sede di contraddittorio pre-contenzioso è il contribuente a dover evidenziare all'Ufficio procedente le circostanze giustificatrici in ragione delle quali si è determinato lo scostamento dagli studi di settore, nel corso del procedimento contenzioso l'onere della prova grava in capo all'Amministrazione finanziaria (art. 2729 c.c.), la quale dovrà dimostrare che i risultati degli studi di settore hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza, nonché le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultati da GE.RI.CO.

Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 14/01/2009 @ 20:09:25, in Rassegna stampa, linkato 291 volte)

Rivalutazione degli immobili e riallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali dei beni - Novità del DL 185/2008 DI MENEGHETTI

La disciplina della rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 15 co. 16 ss. del DL 185/2008) è stata modificata su due aspetti qualificanti dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati. In particolare: - le misure delle imposte sostitutive dovute per conferire efficacia sotto il profilo fiscale alla rivalutazione (10% per gli immobili ammortizzabili e 7% per gli immobili non ammortizzabili) sono ridotte rispettivamente al 7% e al 4%; - il riconoscimento degli effetti fiscali viene ulteriormente differito al quinto esercizio successivo a quello di rivalutazione (31.12.2013, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), nonché all'inizio del sesto esercizio successivo a quello di rivalutazione (1.1.2014, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze sui beni rivalutati. Non è stata, invece, modificata la misura dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, che resta quindi ferma al 10%. Non ha, invece, subito modifiche sostanziali nella prima parte dell'iter parlamentare di conversione in legge del DL 185/2008 la disciplina del riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni immateriali con riduzione a 9 periodi d'imposta del periodo di ammortamento (art. 15 co. 10 ss. del decreto). Gli emendamenti approvati dalle Commissioni parlamentari hanno, infatti, solamente specificato che tale opzione può riguardare anche una sola parte dei disallineamenti esistenti, e non la loro totalità.

Fonte: ilsole24ore del 14 gennaio 2009, p. 29

 
Di Dr E. D Amico (del 14/01/2009 @ 20:11:01, in Rassegna stampa, linkato 394 volte)

Insussistenza delle condizioni di fallibilità - Onere della prova a carico del debitore (Trib. Firenze 12.11.2008) DI PILLA

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 12.11.2008, ha stabilito che spetta al debitore la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di non fallibilità previste dagli artt. 1 e 15 del RD 267/42. Ciò in quanto i creditori non dispongono della documentazione necessaria ai fini di una siffatta dimostrazione. Essi, infatti, hanno solo accesso ai dati rilevabili dal Registro delle Imprese e alle risultanze di bilancio (quando disponibili), che, se utili all'accertamento dei primi due requisiti di cui all'art. 1 lett. a) e b) del RD 267/42, non lo sono, in genere, per quello relativo all'ammontare dei debiti scaduti.

Fonte: ilsole24ore del 14 gennaio 2009, p. 35

 
Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:17:20, in Rassegna stampa, linkato 351 volte)

Incongruità del reddito per due o più periodi d'imposta - Consecutività dei periodi d'imposta - Esclusione (Cass. n. 237/2009) DI STRAZZULLA 

L'art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che l'accertamento basato sul c.d. "redditometro" può essere effettuato se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta di un quarto da quello determinato sulla base dei "coefficienti redditometrici" per almeno due periodi d'imposta. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della legittimità dell'accertamento, i due periodi d'imposta non devono necessariamente essere consecutivi. Quanto sostenuto dai giudici contrasta con l'interpretazione ministeriale, secondo cui i periodi d'imposta "non congrui" con la quantificazione reddituale di cui all'art. 38 del DPR 600/73 devono essere consecutivi (circolare dell'Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49). Sul punto, la Cassazione ribadisce che i documenti di prassi (circolari, risoluzioni) non possono avere valenza vincolante nè nei confronti del giudice nè nei confronti del contribuente.

Fonte: ilsole24ore del 19 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:18:51, in Rassegna stampa, linkato 277 volte)

Controversie di valore superiore ai 2.582,28 euro - Necessità - Ordine del giudice (Cass. 9.1.2009 n. 246) DI PARENTE

L'art. 12 co. 5 del DLgs. 546/92 stabilisce che, nel processo tributario, l'assistenza tecnica è necessaria se il valore della lite è superiore a 2.582,28 euro. Tuttavia, qualora il contribuente, nelle cause di valore superiore alla predetta soglia, presenti il ricorso personalmente, l'impugnazione non è di per sé inammissibile, posto che il giudice deve ordinare al contribuente di munirsi di difensore entro un determinato termine. L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata nell'ipotesi in cui, decorso tale termine, il ricorrente non abbia ottemperato all'invito.

Fonte: ilsole24ore del 19 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:20:06, in Rassegna stampa, linkato 256 volte)

Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 17.1.2009 DI POGGIANI

Nel corso della videoconferenza tenutasi in data 17.1.2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla deducibilità del 10% dell'IRAP dal reddito imponibile IRES e IRPEF, riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (2008, per i soggetti "solari"). Tra l'altro, è stato precisato che: - la deducibilità non spetta se il contribuente non sostiene effettivamente spese per lavoro dipendente e/o interessi passivi (nello stesso senso, la relazione di accompagnamento al DL 185/2008); - relativamente ai rimborsi pregressi, compete il rimborso della quota delle imposte dirette corrispondente all'IRAP riferibile agli interessi passivi e alle spese per lavoro dipendente, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell'IRAP assolta nel periodo d'imposta.

Fonte: italiaoggi del 19 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 20/01/2009 @ 18:44:15, in Rassegna stampa, linkato 322 volte)

Indennità dovute al personale per le ferie non godute - Deducibilità nell'esercizio di maturazione (Cass. 15.1.2009 n. 871) DI GALIMBERTI

Ribadendo il contenuto della precedente sentenza 6.6.2007 n. 13224, la Corte di Cassazione afferma che il costo per le indennità dovute al personale per le ferie non godute è correttamente imputato all'esercizio nel quale il dipendente ha maturato il relativo diritto. In particolare, in ossequio al principio di competenza, risulta irrilevante la circostanza che le indennità non siano state erogate. In tale ipotesi, peraltro, qualora nel successivo periodo d'imposta il dipendente recuperi le ferie non godute, perdendo così il diritto all'indennità sostitutiva, l'importo di quest'ultima diviene per l'impresa una sopravvenienza attiva imponibile (art. 88 del TUIR). Viene così rigettata la sentenza di secondo grado nella quale si era sostenuto che, "in caso di mancato godimento (delle ferie, nda) nell'anno di maturazione deve escludersi la qualificazione del relativo importo quale spesa viva".

Fonte: ilsole24ore del 20 gennaio 2009, p. 29

 
Di Dr E. D Amico (del 20/01/2009 @ 18:45:38, in Rassegna stampa, linkato 523 volte)

Soppressione degli ammortamenti anticipati - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 17.1.2009 DI VILLA

Nel corso della videoconferenza del 17.1.2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disposizione transitoria contenuta nell'art. 1 co. 34 della L. 244/2007, che consente l'adozione del coefficiente "pieno" (anziché ridotto al 50%) per la determinazione degli ammortamenti dei beni: - nuovi; - acquisiti nel corso del 2008; - entrati in funzione nel 2008. I chiarimenti di maggiore interesse riguardano la nozione di "novità", e risultano mutuati da precedenti interventi dell'Amministrazione finanziaria in materia di agevolazioni che richiedevano il medesimo requisito, ed in particolare dalla circ. 17.10.2001 n. 90, emanata a commento dell'agevolazione di cui all'art. 4 della L. 383/2001 (c.d. "Tremonti bis"). Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il requisito della novità si deve considerare soddisfatto anche: - per i beni acquistati da un soggetto che non sia nè il produttore nè il rivenditore, a condizione che essi non siano mai stati utilizzati da parte del cedente o di altri soggetti; - per i beni autoprodotti, a condizione che alla loro realizzazione non abbia concorso un bene usato o, se questo vi ha concorso, se il relativo costo non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivo del bene autoprodotto.

Fonte: italiaoggi del 20 gennaio 2009, p. 33

 
Di Dr E. D Amico (del 21/01/2009 @ 11:29:20, in Rassegna stampa, linkato 865 volte)

Bonus straordinario per le famiglie - Novità del DL 185/2008 (messaggio INPS 19.1.2009 n. 1291) DI REDAZ.

L'INPS, con il messaggio 19.1.2009 n. 1291, fornisce le prime istruzioni sul bonus straordinario per famiglie e pensionati non economicamente autosufficienti, previsto dal DL 185/2008 (attualmente in fase di conversione in legge). In particolare, nel messaggio in commento, l'Istituto: - riepiloga i requisiti necessari per fruire del bonus, il quale è parametrato alla situazione reddituale e al numero dei componenti del nucleo familiare e va da un minimo di 200,00 euro (per i pensionati unici componenti del nucleo familiare con un reddito fino a 15.000,00 euro) ad un massimo di 1.000,00 euro (per i nuclei familiari con componenti portatori di handicap e reddito fino a 35.000,00 euro); - ricorda che, in virtù delle modifiche introdotte dalla Camera al testo originario del DL 185/2008, il termine per la presentazione ai sostituti d'imposta della richiesta di erogazione del beneficio, sulla base della situazione familiare e del reddito complessivo familiare dell'anno 2007, è stato prorogato dal 31.1.2009 al 28.2.2009.

Fonte: ilsole24ore del 21 gennaio 2009, p. 26

 
Di Dr E. D Amico (del 21/01/2009 @ 11:31:16, in Rassegna stampa, linkato 883 volte)

Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità (DM 19.11.2008) DI SANTACROCE - GAIANI - GIORGETTI - RIZZARDI

L'art. 1 co. 2 del DM 19.11.2008 individua il parametro idoneo a misurare la congruità delle spese di rappre­sentanza, atto a determinarne la relativa deducibilità dal reddito d'impresa. In particolare, le spese di rappresentanza sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari: - all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10.000.000,00; - allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10.000.000,00 e fino a 50.000.000,00 di euro; - allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50.000.000,00. A titolo esemplificativo, si supponga che nel 2008 siano conseguiti ricavi per un ammontare pari a 55.000.000,00 di euro. Il plafond di deducibilità relativo al medesimo esercizio è pari a euro 335.000,00, ottenuto dalla somma tra: - 0,013 x 10.000.000,00 = 130.000,00; - 0,005 x 39.999.999,99 (50.000.000,00 - 10.000.000,01) = 200.000,00; - 0,001 x 4.999.999,99 (55.000.000,00 - 50.000.000,01) = 5.000,00. La deduzione delle spese di rappresentanza sostenute nel 2008 è dunque ammessa fino a un massimo di 335.000,00 euro (130.000,00 + 200.000,00 + 5.000,00); l'eventuale eccedenza è comunque definitivamente indeducibile. Per le imprese individuali e le società neocostituite, è previsto che le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo de­ducibile (art. 1 co. 3 del DM 19.11.2008).

Fonte: ilsole24ore del 21 gennaio 2009, Le Guide del Professionista, pp. 3 - 8

 
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

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