Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Responsabilità dei liquidatori - Operazioni consentite - Determinazione del danno (Trib. Salerno 13.4.2010) DI VITALE
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza 13.4.2010, ha stabilito che il liquidatore di una società di capitali che abbia realizzato operazioni e atti non limitati alla conservazione del patrimonio sociale, ma diretti all'assunzione di un nuovo e autonomo rischio di impresa, è responsabile dei danni patrimoniali provocati alla società e ai creditori sociali. La relativa azione è esperibile dal curatore in caso di esito concorsuale. Inoltre, in tema di determinazione del danno, non si può fare ricorso automaticamente al criterio della differenza tra attivo e passivo, ma si deve valutare in concreto la parte del capitale perduto imputabile direttamente alla condotta degli amministratori e dei liquidatori. È ammessa una valutazione equitativa del danno solo qualora sia impossibile ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 12 maggio 2010
Limitazione della responsabilità ex art. 14 DLgs. 472/1997 - Applicazione ai conferitari DI ZANETTI
In caso di trasferimento di un complesso aziendale, la responsabilità patrimoniale dell'avente causa per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, trova applicazione anche quando il trasferimento viene attuato mediante un'operazione di conferimento d'azienda e non soltanto quanto si tratta di una cessione d'azienda. Ciò nonostante l'art. 14 del DLgs. 472/97 faccia esplicito riferimento soltanto a quest'ultima operazione. In tal senso si sono espresse numerose pronunce della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 29.9.2006 n. 21229 e Cass. 28.9.2004 n. 19454). Per i debiti tributari che risultano dai libri contabili obbligatori dell'impresa cedente alla data del trasferimento dell'azienda, invece, la responsabilità patrimoniale del cessionario è già assicurata dall'art. 2560 c.c., il quale, essendo applicabile alla generalità dei debiti, è applicabile anche a quelli di natura tributaria.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 12 maggio 2010
Accertamento fondato sull'esistenza di differenze inventariali - Ammissibilità - Condizioni (C.T. Reg. Venezia, sez. Mestre, 29.4.2010 n. 28) DI PELLEGRINO
Con la sentenza 29.4.2010 n. 28, la C.T. Reg. Veneto ha accolto il ricorso di un contribuente che contestava la legittimità di un accertamento analitico induttivo fondato su differenze inventariali nella contabilità di magazzino (nella specie, si trattava di una società produttrice di macchinari per la lavorazione della lamiera che acquistava materie prime e semilavorati per la produzione dei beni). L'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base delle seguenti osservazioni: - la complessità del processo produttivo giustifica eventuali disallineamenti; - la quantità delle movimentazioni registrate e dei codici dei singoli componenti giustifica la presenza di errori; - gli errori non sono stati occultati dal contribuente, ma rettificati a fine d'anno; - il disallineamento riscontrato è di irrisorio valore percentuale rispetto al volume d'affari della società (0,1%) e al valore complessivo del magazzino (0,4%); - le differenze riscontrate non rappresentano, se compattate tra loro, beni necessari per la costruzione di un macchinario oggetto della produzione della società; - non è credibile che singole componenti tra loro svincolate possano essere state cedute senza fattura ad una clientela che acquista solo beni finiti, spesso costruiti su indicazione del committente. Dalla pronuncia può evincersi che non sempre i disallineamenti riscontrati sul valore del magazzino sono indicatori di cessioni in nero, essendo, a tal fine, necessario che le carenze inventariali siano rappresentate da beni che possono trovare una collocazione sul mercato. Tale principio, quindi, può trovare applicazione nel settore industriale-produttivo e meno nel settore del commercio.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 13 maggio 2010
Società di persone e associazioni professionali - Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri, dell'associazione o della società DI CORSO - COTTO
Alla luce delle istruzioni ai Modelli UNICO 2010, la facoltà riconosciuta all'ente collettivo di utilizzare in compensazione le ritenute eccedenti lo scomputo del debito IRPEF (circ. n. 56/2009) risulta vincolata al preventivo azzeramento del debito d'imposta da parte del socio. Al contrario, secondo quanto desumibile dalla prassi amministrativa (circ. n. 12/2010), la quantificazione del suddetto importo sembra essere lasciata alla libera scelta del socio o associato, fermo restando il versamento diretto del debito residuo eventualmente non scomputato. Tale impostazione non risulta tuttavia confermata dalle istruzioni al Modello UNICO 2010 PF, le quali prevedono che il rigo RN 33, idoneo a fornire la suddetta indicazione, non possa essere compilato in presenza di un debito di imposta (RN42 compilato). Ne deriva che, nel caso in cui il socio abbia ritrasferito un ammontare di ritenute superiore a quello spettante: - la società o associazione può comunque avvalersi dell'utilizzo in compensazione senza che, in capo alla stessa, siano comminate sanzioni; - il socio o associato deve effettuare il versamento del debito residuo, risultando esente da sanzione qualora vi provveda nei termini (viceversa, in caso di tardivo versamento, potrà avvalersi del ravvedimento operoso per ovviare all'errore commesso).
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 13 maggio 2010
Ammortamenti dei fabbricati strumentali e scorporo del valore riferito alle aree sottostanti - Dubbi applicativi DI ZANETTI - ODETTO
Ai sensi dell'art. 36 co. 7 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali (per natura e per destinazione) deve essere assunto al netto di quello riferibile: - alle aree occupate dalla costruzione; - alle aree che ne costituiscono pertinenze. Di regola, il costo attribuibile all'area è quantificato in misura pari al maggiore tra i seguenti due valori: - valore delle aree quale risultante dal bilancio dell'impresa relativo all'anno di acquisizione del fabbricato; - valore pari al 20% del costo complessivo del fabbricato (30% per i fabbricati industriali). Appare dubbio se le suddette regole si applichino anche ai fini IRAP oppure se, con riferimento al tributo regionale, rilevino in ogni caso le risultanze contabili. Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36 (§ 1.3), tenuto conto del dato letterale della norma (che fa genericamente riferimento alle "quote di ammortamento deducibili", senza specificarne l'ambito impositivo), l'indeducibilità del valore delle aree opera anche in sede di determinazione della base imponibile IRAP. Le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2010, rimandando a quanto affermato dalla suddetta circolare, precisano che la quota degli ammortamenti riferibile ai terreni deve essere indicata, quale variazione in aumento, nel rigo IC49, colonna 2. Per Assonime (circ. 31.7.2009 n. 34), la quota eventualmente indeducibile da riprendere a tassazione ai fini IRAP deve essere comunque determinata secondo parametri contabili. Impostazione, questa, che sembrerebbe rafforzata dalla rilevanza del principio di inerenza "civilistico", fatta propria dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.7.2009 n. 39. In questo modo, ad esempio, per i fabbricati "non cielo terra" nessuno scorporo sarebbe dovuto, con la conseguenza che su un fabbricato iscritto nella categoria catastale D che occupa il secondo piano di un edificio tutto l'ammortamento potrebbe essere dedotto. Inoltre, la posizione di Assonime comporta che, valendo il dato di Conto Economico determinato secondo corretti principi contabili, nessuna ripresa fiscale sarebbe dovuta per i canoni di leasing immobiliare. In questo caso, infatti, lo "scorporo" ha valenza esclusivamente tributaria, e non attiene alla rappresentazione in bilancio del bene.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 15 maggio 2010 p. 26
Aggiornamento degli indicatori e contraddittorio - Novità dell'istituto DI CRISCIONE - DEL BO - DEOTTO
Tra le novità che saranno apportate al redditometro (strumento di accertamento che costituisce una specie di quello sintetico), le quali verranno illustrate dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro programmato per il 18.5.2010, si segnalano le seguenti: - le spese sostenute dal contribuente saranno valutate tenendo in considerazione la composizione e la collocazione territoriale del nucleo familiare, oltre che i redditi propri di cui ciascun membro; - sarà attribuito maggior peso al contraddittorio precontenzioso con l'Amministrazione finanziaria (probabilmente ne sarà prevista l'obbligatorietà), in modo tale da indurre all'adesione del contribuente, senza giungere al contenzioso; - l'accertamento dovrebbe basarsi maggiormente sulle spese effettive sostenute, dando sempre minor peso alla mera disponibilità di determinati beni o servizi. Successivamente alle modifiche a tale strumento di accertamento, è possibile ipotizzare un'intensificazione dell'utilizzo del redditometro tale da eguagliare o addirittura superare gli accertamenti basati sugli studi di settore.
Fonte: ilsole24ore del 15 maggio 2010 p. 8
Spese sanitarie - Indicazioni contenute nello scontrino fiscale o nella fattura - Spettabilità della deduzione o della detrazione DI TARABUSI
Fra le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, al fine di fruire della detrazione del 19% sulle spese sostenute per i farmaci, scompare l'obbligo di conservare la prescrizione medica e la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in relazione ai medicinali acquistati con il ticket. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella risoluzione 17.2.2010 n. 10. Per poter beneficiare dello sconto d'imposta lo scontrino deve riportare: - il codice fiscale; - la natura e la quantità del farmaco acquistato. Tra l'altro, è precisato che le diciture "farmaco" o "medicinale" non sono tassative, in quanto è possibile utilizzare altre terminologie, sigle, abbreviazioni, purché siano chiaramente riferibili ai farmaci. Sono ammessi, inoltre, gli scontrini che riportano la dicitura "omeopatico", in quanto medicinali disciplinati dal DLgs. 219/2006, e gli scontrini sui quali viene indicata la dicitura "ticket", in quanto può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal Servizio sanitario nazionale. Sono valide anche le specifiche sigle previste dalla normativa farmaceutica, quali "SOP" per i medicinali non soggetti a prescrizione medica, oppure "OTC" per i medicinali da banco o di automedicazione e le abbreviazioni delle parole medicinale o farmaco, quali "med." o "f.co.".
Fonte: ilsole24ore del 18 maggio 2010 p. 35
Bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale - Reponsabilità dell'amministratore di diritto (Cass. 19.5.2010 n. 19049) DI MEOLI
La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.5.2010 n. 19049, si è soffermata sulla responsabilità dell'amministratore di diritto ("testa di legno") in materia di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ovvero del formale rappresentante legale che risulti esautorato dei propri poteri a vantaggio di altro soggetto che, in concreto, gestisce la società (amministratore "di fatto", la cui nozione è tracciata dall'art. 2639 c.c.). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: - la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili è conseguenza del diretto e personale obbligo di tenuta e conservazione. La fattispecie è da ritenersi integrata anche in caso di omessa tenuta della contabilità interna qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori. La radicale assenza di qualsiasi documentazione - a fronte del ricordato obbligo - determina la correttezza della presunzione circa la volontarietà della omissione di una qualsiasi iniziativa che, pur in presenza di attività societaria da documentare, valesse a porre gli stessi in regola rispetto al dovere giuridico che sui medesimi incombeva; - nel caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, invece, non può trovare automatica applicazione il principio in base al quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione. La pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente, infatti, non implica necessariamente la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. All'amministratore di diritto possono ricollegarsi, sotto il profilo soggettivo, solo quegli eventi di cui abbia avuto anche semplicemente "generica" consapevolezza.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 20 maggio 2010
Predisposizione del software GE.RI.CO. 2010 DI RANOCCHI - VALCARENGHI
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet il software GE.RI.CO. 2010 versione Beta, che consente di verificare la congruità dei ricavi/compensi dichiarati rispetto ai 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2009. Quella pubblicata non è la versione definitiva del programma, il quale non può essere utilizzato per gli adempimenti degli obblighi fiscali. Il software tiene conto, nel suo funzionamento, delle novità operanti quest'anno per gli studi, quali l'applicazione dei soli indicatori di normalità economica definitivi (quelli transitori, infatti, sono stati integralmente sostituiti), l'applicazione dei correttivi "anticrisi" e l'elaborazione su base territoriale dello studio per il settore dell'edilizia (UG69U).
Fonte: ilsole24ore del 20 maggio 2010 p. 33
Fusione per incorporazione della società costituita in giudizio - Interruzione del processo - Esclusione (Cass. 3.5.2010 n. 10653) DI VITALE
La Cassazione, con la sentenza 3.5.2010 n. 10653, ha stabilito che la fusione di società, in pendenza di causa, non determina l'interruzione del processo di cui siano parti la società fusa o incorporata, né dunque la necessità di riassumerlo nei confronti della società incorporante o risultante dalla fusione. Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, la fusione non provoca né l'estinzione della società incorporata nel caso di fusione per incorporazione, né la creazione di un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, ma realizza l'unificazione delle società partecipanti a tale operazione attraverso l'integrazione reciproca. Pertanto, la fusione configura una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo (cfr., in particolare, Cass. SS.UU. 8.2.2006 n. 2637).
Fonte: il quotidiano del commercialista del 21 maggio 2010
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