Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 23/06/2010 @ 10:25:26, in Rassegna stampa, linkato 353 volte)

Limiti all'utilizzo del denaro contante - Rilevanza dell'intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI GALIMBERTI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito, in applicazione dell'art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91, che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l'8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. Sul tema, peraltro, occorre ricordare che, attualmente, in esito alle modifiche apportate dall'art. 20 del DL 78/2010 all'art. 49 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi senza il tramite di intermediari è consentito solo per importi inferiori a 5.000 euro.

Fonte: ilsole24ore del 23 giugno 2010 p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 23/06/2010 @ 10:27:37, in Rassegna stampa, linkato 467 volte)

Diritto annuale per l'anno 2010 - Proroga dei termini di versamento - Applicabilità DI RIVETTI 

Per effetto del DPCM 10.6.2010, i contribuenti soggetti agli studi di settore possono beneficiare, al ricorrere di talune condizioni, del differimento dei termini per il versamento del diritto camerale annuale. Al riguardo, per le imprese che si sono iscritte nel relativo Registro nel 2009 o in anni precedenti, l'art. 8 co. 2 del DM 359/2001 fa rinvio al termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, i predetti soggetti, qualora siano soggetti agli studi di settore, possono effettuare il versamento del diritto annuale entro il 6.7.2010, senza alcuna maggiorazione, ovvero dal 7.7.2010 al 5.8.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore rimangono fermi gli ordinari termini di versamento. Diversamente, le imprese che si iscrivono nel Registro nel corso del 2010 effettuano il versamento, tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 23 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 24/06/2010 @ 10:09:39, in Rassegna stampa, linkato 472 volte)

Accertamenti sulla deduzione di quote di ammortamento (Cass. 23.6.2010 n. 15178) DI LATORRACA

Gli accertamenti sulle quote di ammortamento indebitamente dedotte sono legittimi anche se la presunta violazione della legge fiscale ha origine in periodi d'imposta non più accertabili a causa del decorso dei termini di decadenza per l'accertamento. Invero, tali rettifiche possono ingenerare dubbi sul rispetto, ad opera degli uffici finanziari, dei suddetti termini, siccome la deduzione del costo è ripartita su più anni, e la violazione della legge tributaria ha spesso riflesso sull'intera durata del periodo di ammortamento. Nella pronuncia viene specificato che "pur sussistendo l'asserita decadenza dell'Ufficio dalla possibilità di rideterminare valori riferiti a spese per immobili in anni precedenti il quinquennio [n.d.a., "vecchio" termine decadenziale], è possibile la regolarizzazione dei calcoli delle quote di ammortamento per gli anni successivamente accertati". Vengono così ribaltate le due sentenze di merito, che, a quanto pare, hanno ritenuto spirati i termini di decadenza dal potere di accertamento siccome le violazioni contestate, sebbene aventi riflesso sui periodi d'imposta successivi, erano relative a esercizi ormai chiusi.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 24 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 24/06/2010 @ 10:11:52, in Rassegna stampa, linkato 488 volte)

Compensazione di crediti superiori a 10.000,00 euro - Regime sanzionatorio DI GAVELLI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2010, ha chiarito che si applica la sanzione amministrativa del 30% in caso di compensazione di crediti IVA esistenti per importi superiori al limite annuo di 10.000,00 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero per importi superiori al limite annuo di 15.000,00 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità o la sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile. Resta, invece, da chiarire quale sia il regime sanzionatorio in caso di compensazione "orizzontale" di crediti IVA per importi superiori alla soglia senza che siano utilizzati i servizi telematici. Sul punto, la circ. Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 14/2010 ha precisato che si applica la sanzione del 30% se la compensazione è effettuata in data precedente al termine iniziale del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR; se, invece, la compensazione è effettuata nel rispetto del suddetto termine, dovrebbe essere irrogata la sola sanzione prevista per le violazioni formali. Infine, in caso di credito non esistente, l'indebito utilizzo del canale bancario dovrebbe dare luogo all'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito compensato.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 24 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 25/06/2010 @ 10:02:31, in Rassegna stampa, linkato 368 volte)

Aiuti temporanei di importo limitato - Tetto massimo di 500.000,00 euro - Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 23.6.2010 n. 38) DI ALBERTI 

Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 23.6.2010 n. 38, in caso di fruizione di agevolazioni occorre tener presente la disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al DPCM 3.6.2009. In particolare, la disciplina prevede la possibilità, per ciascuna impresa, di fruire degli aiuti di stato nel limite massimo di 500.000,00 euro nel triennio 2008-2010. Sono compresi tra i regimi fiscali agevolati che devono sottostare alla suddetta disciplina: - il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci, pari ad una quota parte della tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate (art. 15 co. 8-septies del DL 78/2009); - il credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (art. 1 co. 327 lett. c) della L. 244/2007); - la c.d. Tremonti-quater, ossia la detassazione degli investimenti effettuati da imprese, nel 2010 per i soggetti solari, in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (art. 4 co. 2 - 4 del DL 40/2010); - i contributi previsti dall'art. 4 co 1 del DL 40/2010.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 25 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 28/06/2010 @ 20:02:04, in Rassegna stampa, linkato 524 volte)

Studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2009 - Principali novità DI VALCARENGHI

Durante il periodo d'imposta 2009, possono essersi verificate situazioni particolari che, pur influendo sui valori contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, non sono prese in considerazione automaticamente da GE.RI.CO. nell'analisi della normalità o della congruità e, per tale motivo, necessitano di un'apposita segnalazione da parte del contribuente, rispettivamente, nei campi denominati "Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori" o "Annotazioni". Si tratta, ad esempio, delle assenze dall'attività a causa di maternità o congedi. Inoltre, negli studi professionali multidisciplinari che operano in base al criterio delle prestazioni effettuate ed incassate, potrebbero sorgere anomalie in quanto, dovendo essere compilato il solo studio di settore relativo all'attività prevalente, nel conteggio dei compensi potrebbe non essere considerata l'attività non prevalente svolta da altri associati. Altre situazioni peculiari, invece, vengono prese automaticamente in considerazione dal programma nell'applicazione della funzione di calcolo dei ricavi/compensi presunti, grazie all'operatività dei correttivi congiunturali approvati per il 2009. Ad esempio, un apposito correttivo per il comparto delle professioni tiene conto del ritardo nella percezione dei compensi a fronte di prestazioni completate. Lo studio di settore relativo alle farmacie (UM04U) applica uno specifico correttivo che tiene conto della riduzione dei ricavi dovuta alla liberalizzazione del prezzo di vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica, mentre nello studio TG91U (Agenti e promotori assicurativi e creditizi) è valutata la modificazione della composizione del portafoglio che determina il compimento di operazioni cui sono applicate commissioni più basse.

Fonte: ilsole24ore del 28 giugno 2010 p. 5 - 8

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MUD
Di Dr E. D Amico (del 30/06/2010 @ 10:22:00, in Rassegna stampa, linkato 548 volte)

Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - Ultimo giorno per la presentazione DI ZENI 

Entro il 30.6.2010 deve essere presentata la dichiarazione ambientale (Modello MUD 2010) per l'anno 2009. Il termine, che precedentemente era fissato al 30.4.2010, infatti, è stato prorogato al 30.6.2010 dall'art. 1 del DL 20.5.2010 n. 72. Al differimento sono interessati, con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009, i soggetti che si avvalgono del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato con il DPCM 27.4.2010. Restano comunque valide le dichiarazioni ambientali relative al 2009 già presentate utilizzando il precedente modello approvato dal DPCM 2.12.2008.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 30 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 01/07/2010 @ 11:38:20, in Rassegna stampa, linkato 445 volte)

Azione di responsabilità verso i creditori sociali - Termini di prescrizione (Trib. Salerno 25.5.2010) DI MEOLI

Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.) può decorrere dal momento, anche anteriore al fallimento, della pubblicazione del bilancio che riporti un risultato negativo consistente, tale da azzerare del tutto il capitale sociale e, dunque, da imporre l'adozione degli adempimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. Il termine di prescrizione in questione è pari a cinque anni (art. 2949 co. 2 c.c.) e decorre dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale - quale condizione più grave dell'insolvenza e connotata dall'eccedenza delle passività sulle attività dell'impresa - sia divenuta conoscibile dai creditori sociali. Tale principio resta fermo anche in caso di fallimento della società, che determina esclusivamente la perdita di legittimazione dei creditori sociali in favore del curatore fallimentare. In particolare, l'insufficienza patrimoniale può: - coincidere con la data di dichiarazione del fallimento, quando essa fa emergere per la prima volta il preesistente stato di eccedenza delle passività sulle attività, con decorrenza della prescrizione dalla medesima data; - manifestarsi successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, emergendo nel corso della procedura fallimentare o durante le operazioni di realizzo delle poste attive, con decorrenza della prescrizione dalla data del deposito del bilancio finale di liquidazione o, con maggiore certezza, dalla data di cancellazione della società; - manifestarsi anteriormente al fallimento, con decorrenza della prescrizione dalla data di deposito del bilancio che segnala una situazione patrimoniale negativa (cfr. Cass. 25.7.2008 n. 20476).

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 1 luglio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 02/07/2010 @ 18:46:07, in Rassegna stampa, linkato 651 volte)

Deduzioni e detrazioni IRPEF per le spese sanitarie - Ulteriori chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 1.7.2010 n. 39) DI BONGI

Con la circ. 1.7.2010 n. 39, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla deducibilità e detraibilità IRPEF delle spese sanitarie di cui agli artt. 10 e 15 del TUIR. Anzitutto viene affrontata la tematica relativa alla deducibilità IRPEF [art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR] delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap che vengano ricoverati in un istituto di assistenza. Se una parte di spese deducibili (quelle che riguardano le spese mediche e paramediche di assistenza specifica) sono pagate da un familiare del soggetto portatore di handicap, anche se la fattura è rilasciata dall'istituto di ricovero indicando quale intestatario il soggetto ricoverato, il familiare potrà dedursi le spese sostenute a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l'importo versato. Rimane fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, la documentazione che comprovi il sostenimento della spesa. Inoltre, in relazione alla detrazione IRPEF [art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR] delle spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti professioni sanitarie riabilitative, indicati nell'art. 3 del DM 29.3.2001 (es. podologi, fisioterapisti, logopedisti, ecc.), l'Agenzia ha chiarito che rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano state prescritte da un medico.

Fonte: italiaoggi del 2 luglio 2010 p. 23

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Di Dr E. D Amico (del 05/07/2010 @ 10:43:21, in Rassegna stampa, linkato 380 volte)

Limiti all'utilizzo del denaro contante - Rilevanza dell'intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI DE ANGELIS - FERIOZZI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l'8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. La decisione della Suprema Corte ha applicato l'art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 64 co. 1 lett. a) del DLgs. 231/2007 e sostituita dall'art. 49 co. 1 del medesimo decreto, recentemente modificato sia dal DLgs. 151/2009, che dall'art. 20 del DL 78/2010. In esito a tali modifiche appare attualmente legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, a condizione che il frazionamento in rate inferiori alla soglia non appaia artificioso, ma sia previsto da prassi commerciali o conseguenza di libertà contrattuale. Si tenga presente, tuttavia, che, nel caso giunto all'esame della Suprema Corte, i molteplici pagamenti inferiori alla soglia risultavano molto ravvicinati; questo modo di operare potrebbe rappresentare anche oggi una modalità di pagamento artificiosa e, quindi, irregolare.

Fonte: italiaoggi del 5 luglio 2010 p. 8

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