Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 21/01/2010 @ 11:43:07, in Rassegna stampa, linkato 815 volte)

IPOTESI DI PRESENTAZIONE IN FORMA AUTONOMA di GAIANI

Il nuovo Modello di dichiarazione IVA 2010, approvato definitivamente dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15.1.2010, riporta (nella parte finale del frontespizio) i riquadri per apporre il visto di conformità e per la sottoscrizione dei soggetti che svolgono il controllo contabile, che devono essere alternativamente compilati per utilizzare in compensazione il credito IVA annuale per importi superiori a 15.000,00 euro, ai sensi dell'art. 10 del DL 78/2009. Detti riquadri sono denominati "VISTO DI CONFORMITÀ", riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia e "SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO". Chi intende usufruire, pertanto, della compensazione IVA oltre 15.000,00 euro deve iniziare a predisporre la dichiarazione "vistata", trasmettendola entro domenica 28.2.2010. Secondo l'autore, lo slittamento di tale termine al lunedì successivo (1.3.2010) differirebbe di un mese la possibilità di utilizzare in compensazione il credito (si passa dal 16.3.2010 al 16.4.2010).

Fonte: ilsole24 del 21 gennaio 2010, p. 27

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 19/01/2010 @ 14:50:19, in Rassegna stampa, linkato 839 volte)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL REVISORE di DE ANGELIS

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009, i contribuenti in relazione ai quali è esercitato il controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., per utilizzare in compensazione i crediti IVA superiori a 15.000,00 euro, in alternativa all'apposizione del visto di conformità [ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97], possono richiedere la sottoscrizione della dichiarazione da parte di chi eserciti il controllo contabile. In particolare, quindi, occorre la sottoscrizione: - del socio o dell'amministratore della società di revisione, se il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno/società di revisione; - del revisore persona fisica, se il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno/persona fisica; - di tutti i componenti del collegio sindacale, se, come accade nella maggior parte dei casi, il controllo contabile è affidato al collegio sindacale (circostanza confermata dalla bozza delle istruzioni al Modello IVA 2010). In relazione a tali casi, non è espressamente richiesta né la stipula di una polizza assicurativa né l'effettuazione di una comunicazione preventiva alla DRE. In caso di infedele attestazione, peraltro, coloro che procedono alla sottoscrizione: - rispondono individualmente con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 2.582,00 euro [ex art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97]; - sono destinatari di una segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti (ad esempio, sospensione dal registro), nei casi di violazioni ripetute o particolarmente gravi.

Fonte: italiaoggi del 19 gennaio 2010 p. 21

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 18/01/2010 @ 16:30:37, in Rassegna stampa, linkato 619 volte)

Partecipazioni e terreni posseduti all'1.1.2010 - Rideterminazione del valore - Riapertura dei termini al 31.10.2010 - Novità della L. 191/2009 di RANOCCHI

L'art. 2 co. 229 della L. 191/2009 ha disposto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili), posseduti all'1.1.2010 al di fuori del regime d'impresa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 4% sul valore determinato mediante apposita perizia di stima. Occorre, quindi, valutare la convenienza del regime di rivalutazione con riferimento alle singole fattispecie che possono esserne oggetto. Nel caso di cessione di un terreno non edificabile acquisito entro 5 anni, l'art. 1 co. 496 della L. 266/2005 prevede che le plusvalenze possono essere soggette ad un'imposta sostitutiva del 20%. In questa ipotesi, si può affermare, quindi, che la rivalutazione del terreno diventa conveniente soltanto se la plusvalenza realizzata supera il 25% rispetto al costo di acquisto. Infatti, ipotizzando un terreno avente costo fiscale di 100 il quale viene venduto per 125: - imposizione ordinaria: 25 x 20% = 5; - applicazione della rivalutazione: 125 x 4% = 5.

Fonte: ilsole24ore del 18 gennaio 2010, p. 3

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 15/01/2010 @ 14:21:51, in Rassegna stampa, linkato 942 volte)

OBBLIGATORIETA' DEL VISTO DI CONFORMITA' DEI PROFESSIONISTI DI GAIANI

Da lunedì 18.1.2010 troveranno applicazione le nuove disposizioni sulle compensazioni IVA contenute nel DL 78/2009. Relativamente alle compensazioni "orizzontali" del credito IVA, l'art. 10 del citato DL ha disposto che a decorrere dall'1.1.2010: - se l'importo annuo destinato alla compensazione supera i 10.000,00 euro, l'utilizzo è consentito dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (a tal fine, i contribuenti interessati alla compensazione possono presentare tale dichiarazionein forma autonoma dal Modello UNICO. Per coloro che invieranno il modello già nel mese di febbraio, dunque, la prima compensazione eccedente i 10.000,00 euro potrà essere effettuata il 16.3.2010); - se l'importo annuo da utilizzare in compensazione è superiore a 15.000,00 euro, la dichiarazione deve ottenere da un professionista abilitato l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35 del DLgs. 241/97, oppure, per le società sottoposte alla disciplina dell'art. 2409-bis c.c., deve essere sottoscritta dai soggetti titolari del controllo contabile, con attestazione dell'esecuzione delle verifiche previste per il visto. In sintesi, la compensazione IVA del 18.1.2010 può effettuarsi senza formalità soltanto per le compensazioni di crediti IVA fino a 10.000,00 euro, mentre per importi superiori, il termine slitta al 16.3.2010 a patto che in febbraio sia stata presentata la dichiarazione, la quale dovrà anche avere il visto se l'importo supera i 15.000,00 euro. Si ricorda che, per le compensazioni che superano il limite di 10.000,00 euro, l'F24 deve essere trasmesso esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente o attraverso un intermediario. Non dovrebbero essere interessati dalle nuove modalità, ma sarebbe opportuna una conferma ufficiale, i crediti IVA emersi nella dichiarazione per il 2008 e ancora non utilizzati in compensazione, né "portati" all'interno delle liquidazioni del 2009.

Fonte: ilsole24ore del 15 gennaio 2010 p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 08/01/2010 @ 10:06:24, in Rassegna stampa, linkato 517 volte)

Circolari dell'Agenzia delle Entrate - Rilevanza (Cass. 5.1.2010 n. 35) DI PIAGNERELLI

I documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria non rientrano tra le fonti del diritto, per cui non sono idonei a vincolare nè il giudice nè il contribuente. Inoltre, la Cassazione rammenta che gli uffici finanziari non hanno poteri discrezionali in merito alla quantificazione delle imposte e ciò rappresenta un ulteriore motivo per cui la loro interpretazione non può ritenersi cogente. Così, è stato rigettato il ricorso del contribuente, fondato sull'illegittimità di un avviso di accertamento derivante dall'inosservanza di una "prescrizione" contenuta nella C.M. 28.12.92 n. 78 (in detto documento era previsto che la verifica fiscale sarebbe dovuta avvenire con la presenza di un funzionario almeno di ottavo livello).

Fonte: ilsole24ore del giorno 8 gennaio 2010, p. 21 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 07/01/2010 @ 10:41:06, in Rassegna stampa, linkato 670 volte)

Novità del DL 78/2009 convertito DI MORINA

Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le novità contenute nell'art. 10 del DL 78/2009 relative alle compensazioni IVA. Il maggior rigore introdotto dal citato articolo riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" del credito IVA allorquando l'impresa o il professionista intenda utilizzarlo per non pagare altri tributi. In particolare, è stato disposto che: - se l'importo annuo destinato alla compensazione supera i 10.000,00 euro, l'utilizzo è consentito dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (la prima compensazione sarà possibile il 16.3.2010, tenuto conto che la dichiarazione IVA non potrà essere presentata prima di febbraio); - se l'importo annuo da utilizzare in compensazione è superiore a 15.000,00 euro, la dichiarazione deve essere sottoposta al visto di conformità; - la trasmissione delle deleghe di versamento deve avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Le formalità della preventiva presentazione della dichiarazione e del visto di conformità non riguardano la procedura della compensazione verticale (IVA da IVA), né le compensazioni che hanno per oggetto un importo annuo non superiore a 10.000,00 euro. Per chiarire alcuni dubbi sui comportamenti che i contribuenti dovranno tenere in vista delle prossime scadenze del 18.1.2010 (il giorno 16 cade di sabato) e del 16.2.2010, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia.

Fonte: ilsole24ore del 7 gennaio 2010, pp. 19 - 23

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 02/12/2009 @ 10:50:11, in Rassegna stampa, linkato 672 volte)

Scudo fiscale-ter - Perfezionamento delle operazioni di emersione e termini di versamento dell'imposta straordinaria (circ. Agenzia Entrate 30.11.2009 n. 50) DI PARISOTTO

Ai fini dell'adesione allo scudo fiscale-ter, laddove si presentino cause ostative che non consentono di concludere l'operazione entro il 15.12.2009, l'operazione può avvenire in due fasi: - entro il 15.12.2009, occorre presentare la prima dichiarazione riservata e procedere al pagamento dell'imposta straordinaria del 5% mediante provvista messa a disposizione dal contribuente. L'intermediario deve rilasciare copia della dichiarazione e versare l'imposta all'Erario entro il 18.12.2009; - entro il 31.12.2010, occorre perfezionare il rimpatrio o la regolarizzazione presentando la dichiarazione riservata "definitiva" che sostituisce la prima. Gli effetti dello scudo fiscale-ter si producono, comunque, dal pagamento dell'imposta straordinaria da parte del contribuente, con riferimento, tuttavia, all'importo indicato nella dichiarazione riservata che sarà prodotta in via definitiva.

Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 02/12/2009 @ 10:49:01, in Rassegna stampa, linkato 754 volte)

Scudo fiscale-ter - Rimpatrio giuridico di attività finanziarie e patrimoniali - Adempimenti delle società fiduciarie (lettera circolare Assofiduciaria 1.12.2009 n. 66) DI SANTACROCE

In materia di scudo fiscale-ter, Assofiduciaria precisa che il rimpatrio giuridico di immobili tramite un mandato di amministrazione per conto di terzi non consente al contribuente di mantenere l'anonimato sull'immobile detenuto all'estero quando il medesimo risulta produttivo di redditi imponibili in Italia che occorre indicare nella propria dichiarazione dei redditi. Tale ipotesi si verifica se l'immobile: - risulta locato; - è tassato nello Stato estero in cui è situato in base ad una rendita o in base a criteri similari; - è stato ceduto e produce una plusvalenza imponibile.

Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 02/12/2009 @ 10:47:22, in Rassegna stampa, linkato 709 volte)

Investimenti agevolabili e ambito temporale (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI BOCCIARELLI

Ai fini dell'applicazione della detassazione Tremonti-ter (art. 5 DL 78/2009), occorre valutare il risultato d'esercizio 2009 dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione. Qualora si preveda di ottenere un reddito d'impresa elevato, l'utilizzo della detassazione (pari al 50% del valore dell'investimento) nel 2009, possibile in caso di consegna del bene entro il 31.12.2009, consente di versare minori imposte sui redditi il 16.6.2010 (UNICO 2010), fermo restando l'impossibilità di beneficiare della deduzione delle quote di ammortamento in caso di mancata entrata in funzione del bene. Viceversa, nel caso in cui l'impresa preveda di chiudere l'esercizio 2009 in perdita, appare opportuno posticipare la consegna del bene da parte del fornitore all'inizio del 2010. Si segnala altresì come la circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 abbia ampliato l'ambito oggettivo di applicazione della detassazione in commento posto che: - è possibile agevolare gli investimenti in beni complessi compresi nella divisione 28 destinati ad essere incorporati in beni già esistenti; - sembrerebbe possibile agevolare anche beni di consumo quali le cartucce di toner (28.23.01), stante l'assenza di alcun riferimento nella norma agevolativa ai beni strumentali e la preclusione al beneficio fiscale soltanto per i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 30/11/2009 @ 15:19:57, in Rassegna stampa, linkato 806 volte)

Scudo fiscale-ter - Dichiarazione riservata e regime sanzionatorio per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale DI SANTACROCE

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.11.2009 n. 49 in materia di scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), gli investimenti sono indicati nella dichiarazione riservata per un valore compreso tra il costo di acquisto ed il valore corrente al 31.12.2008. Tale valore deve essere supportato da documentazione probatoria sia per il costo di acquisto che per il valore corrente, per il quale sono valide le quotazioni rilevate in mercati regolamentati. In materia di sanzioni per le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale, si segnala che per l'omessa compilazione delle sezioni II e III del modulo RW si applicherà la sanzione pecuniaria compresa tra il 10 e il 50% degli importi non dichiarati. La sanzione in questione ha natura tributaria e ciò implica che sono applicabili l'istituto del ravvedimento, il cumulo giuridico, la definizione agevolata e l'intrasmissibilità agli eredi. Si osserva, poi, che nel caso in cui si applicasse la confisca, essa avrebbe carattere oblatorio e assumerebbe la natura di sanzione accessoria rispetto a quella principale. Di conseguenza, in caso di definizione agevolata o di ravvedimento della sanzione principale, la confisca non dovrebbe essere eseguita.

Fonte: ilsole24ore del 30 novembre 2009, p. 2 - 3

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

Calendario
< novembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualità (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024

Gli interventi più cliccati

Ultimi commenti:



Info server
05/11/2024 @ 15:46:37
script eseguito in 67 ms

Info
Ci sono 2217 persone collegate

Varie