Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 23/06/2009 @ 11:32:28, in Rassegna stampa, linkato 898 volte)

Revisione congiunturale degli studi di settore - Annotazione in dichiarazione di situazioni particolari DI RANOCCHI

In sede di applicazione dello studio di settore, il contribuente ha la possibilità di indicare nella sezione Annotazioni di GE.RI.CO. 2009 eventuali situazioni che hanno influito, nel corso del periodo d'imposta, sul normale svolgimento dell'attività. Tale indicazione, manifestando anticipatamente agli uffici accertatori i punti di criticità dell'attività svolta, consente di adattare i risultati presunti dallo studio di settore alla situazione specifica. A tal fine, il contribuente può far riferimento alle cause giustificative esemplificate dalle circolare dell'Agenzia delle Entrate 12.6.2007 n. 38 (§ 3), 22.5.2007 n. 31 (§ 2.3.9 e 2.3.10), 29.5.2008 n. 44 (§ 2.4), tenendo presente che tali cause costituiscono un elenco di riferimento aperto e integrabile (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 28.6.2007). La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2009 (Allegato 3) ha affermato, ad esempio, che i contribuenti ai quali si applica lo studio UG33U - Servizi degli istituti di bellezza possono giustificare la riduzione dell'attività o l'aumento del costo del lavoro adducendo l'assenza della titolare per maternità o per congedi parentali. In relazione allo studio UM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi può essere evidenziato, ad esempio, che, a causa dell'aumento della concorrenza, al fine di mantenere la clientela fissa, sono stati praticati rilevanti sconti che hanno ridotto i margini di guadagno a parità di costi di struttura.

Fonte: ilsole24ore del 23 giugno 2009, p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 22/06/2009 @ 12:46:26, in Rassegna stampa, linkato 666 volte)

Stanziamento delle imposte nel bilancio dell'esercizio 2008 - Disposizioni rilevanti DI ODORIZZI

Nella determinazione del fondo imposte dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 le imprese sono tenute ad applicare le numerose novità previste dalla L. 244/2007 (la cui decorrenza è, salvo eccezioni, fissata dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007) e dal DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). Tra le principali di tali misure si possono annoverare: - la modifica al regime di deducibilità degli interessi passivi; - la modifica ai periodi minimi di durata dei contratti di leasing; - l'abrogazione del regime di deducibilità extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore; - i criteri di determinazione dell'IRAP fondati su una corrispondenza più stretta con i dati di bilancio. Altre novità non incidono sul fondo imposte, sebbene assumano rilievo nella determinazione della consistenza patrimoniale dell'impresa. Tra queste: - la rivalutazione degli immobili ex art. 15 co. 16 ss. del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009); - il mantenimento della valutazione al costo dei titoli e delle partecipazioni dell'attivo circolante anche in presenza di valori di fine esercizio più bassi, fatti salvi i casi di perdite durevoli di valore (art. 15 co. 13 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009).

Fonte: ilsole24ore del 22 giugno 2009, p. 2

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Di Dr E. D Amico (del 22/06/2009 @ 10:36:23, in Rassegna stampa, linkato 703 volte)

Soggetto dichiarato fallito che stipula un mutuo - Inefficiacia degli atti nei confronti dei creditori del fallimento - Omessa indicazione dello stato di fallito da parte del notaio - Responsabilità (Cass. n. 11569/2009) DI BUSANI

Il notaio che stipula un mutuo ipotecario senza avvisare il mutuante del fatto che il mutuatario è stato dichiarato fallito è responsabile per inadempimento del mandato professionale. L'intervento in un atto notarile del fallito non determina l'irricevibilità dell'atto (come accade, ad esempio, per interdetti e inabilitati). L'atto è valido ed efficace, ma i creditori del fallito possono pretendere che l'atto stesso si consideri nei loro confronti come mai effettuato. Ne consegue la responsabilità del notaio che ometta colpevolmente di rivelare la condizione di fallito al suo avente causa, qualora lo stesso subisca nocumento in esito all'azione dei creditori. Nessuna responsabilità dovrebbe, invece, configurarsi in capo al professionista nel caso in cui riesca a dimostrare che nemmeno con la dovuta diligenza avrebbe potuto conoscere l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento (si pensi, ad esempio, alla difficoltà di conoscere l'estensione del fallimento dalle società di persone ai soci illimitatamente responsabili).

Fonte: ilsole24ore del 20 giugno 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 22/06/2009 @ 10:33:48, in Rassegna stampa, linkato 728 volte)

Studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2008 - Principali novità (circ. Agenzia Entrate 18.6.2009 n. 29) DI SCALIA

Nell'ambito degli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2008 può trovare applicazione una variegata tipologia di correttivi. Alcuni correttivi sono stati approvati dal DM 19.5.2009 per effetto della crisi economica, mentre altri correttivi erano operativi già in precedenti periodi d'imposta. In generale, i correttivi ai risultati degli studi di settore possono essere distinti in: - automatici, attraverso i quali l'azione correttiva è effettuata in modo automatico dal software GE.RI.CO. sulla base dei dati indicati dal contribuente; - non automatici, attraverso i quali la riduzione dei valori stimati dallo studio di settore non opera automaticamente, ma viene visualizzata da GE.RI.CO. in un apposito campo denominato "Riduzioni"; la riduzione può diventare effettiva solo se, a seguito del contraddittorio con il contribuente, l'Ufficio verifica la sussistenza dei presupposti necessari per la fruizione del correttivo. Nell'ambito dei correttivi automatici sono inclusi i correttivi congiunturali "anti-crisi" ed altri correttivi approvati con il DM 6.3.2008 applicabili ai seguenti studi di settore: UD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia; UD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento; UD08U - Fabbricazione di calzature; UD13U - Finissaggio dei tessili; UD14U - Tessile; UD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta; UM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature. I correttivi non automatici trovano invece applicazione con riferimento agli studi TG69U (Edilizia), EG40U (Locazioni immobiliari) e UG44U (Alberghi e affittacamere).

Fonte: ilsole24ore del 21 giugno 2009, p. 21

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Di Dr E. D Amico (del 19/06/2009 @ 11:38:16, in Rassegna stampa, linkato 821 volte)

Spese di telefonia fissa e mobile - Limite di deducibilità dell'80% - Applicazione in capo alle società mandanti (ris. Agenzia Entrate 18.6.2009 n. 162) DI LOVECCHIO

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, le spese telefoniche sostenute dall'impresa mandataria, operante nel settore della telefonia, per conto del committente sono escluse dal limite di deducibilità dell'80% di cui all'art. 102 co. 9 del TUIR. La risoluzione in commento, dopo aver ribadito che sono esclusi dalle limitazioni alla deducibilità i costi che costituiscono oggetto dell'attività d'impresa (in senso conforme, risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 24.7.2008 n. 320), ha chiarito che non sono subordinate alle limitazioni ex art. 102 co. 9 del TUIR le spese di telefonia, non suscettibili di uso promiscuo, costituenti costi per commessa, a fronte delle quali il contribuente realizza ricavi d'esercizio. In particolare, l'Amministrazione finanziaria osserva che se così non fosse, a fronte di ricavi integralmente imponibili si contrapporrebbero costi parzialmente deducibili. In ordine alla deducibilità delle spese per l'acquisto di impianti di telefonia sostenute in qualità di impresa mandataria, la risoluzione n. 162/2009 ha chiarito che anche tali spese sono interamente deducibili posto che gli esborsi hanno natura di movimentazioni finanziarie, allo stesso modo in cui i successivi rimborsi ad opera del mandante non rappresentano ricavi. Di conseguenza, il limite di deducibilità dell'80% delle suddette spese trova applicazione soltanto in capo alle società mandanti.

Fonte: ilsole24ore del 19 giugno 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 19/06/2009 @ 11:36:49, in Rassegna stampa, linkato 615 volte)

Studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2008 - Principali novità (circ. Agenzia Entrate 18.6.2009 n. 29) DI DEOTTO

Con la circolare 18.6.2009 n. 29, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione all'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2008. La circolare si sofferma sull'esame degli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-bis co. 2 della L. 146/98, attivi nell'ambito degli studi di settore evoluti per il 2008 ed approvati con i DM 23.12.2008, confermando, per quanto attiene alle modalità di funzionamento dei medesimi, i chiarimenti già resi con la circolare n. 44/2008. Particolare attenzione viene riservata ai correttivi applicati agli studi di settore, in particolar modo a quelli congiunturali introdotti a seguito della revisione straordinaria disposta dall'art. 8 del DL 29.11.2008 n. 185, conv. L. 28.1.2009 n. 2, al fine di tenere conto degli effetti che la crisi economico-finanziaria manifestatasi nel 2008 ha determinato su determinati settori o aree territoriali. Nello specifico, si tratta: - dei correttivi per l'incremento del costo del carburante e delle materie prime; - dei correttivi settoriali per attività che hanno subito una "riduzione dei margini di redditività"; - del correttivo generale collegato alla contrazione dei ricavi/compensi subita nel 2008; - dei correttivi agli indicatori di normalità economica. I suddetti correttivi operano in modo automatico, sulla base delle informazioni inserite dai contribuenti negli appositi campi del quadro X del modello di comunicazione dei dati rilevanti. Gli studi di settore integrati dai correttivi congiunturali approvati con il DM 19.5.2009 non sono suscettibili di applicazione retroattiva, in quanto i risultati dei medesimi tengono conto degli effetti della crisi economica del 2008 e, come tali, non estensibili a precedenti annualità. Per quanto concerne l'adeguamento, viene precisato che la maggiorazione del 3% risulta dovuta anche in relazione agli studi di settore non "evoluti" per il 2008 per i quali trovano applicazione i correttivi congiunturali "anti-crisi". L'esonero dal versamento della maggiorazione opera, infatti, nei casi in cui gli studi di settore siano modificati a seguito di revisione triennale (art. 2 del DPR 195/99) e non di semplice "integrazione", ancorché straordinaria.

Fonte: ilsole24ore del 19 giugno 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 19/06/2009 @ 11:35:02, in Rassegna stampa, linkato 1323 volte)

Deliberazione dell'assemblea - Mancato ricevimento della convocazione da parte di un socio - Effetti (Trib. Napoli 24.2.2009 n. 1457) DI KROGH

È nulla la deliberazione assunta dall'assemblea sociale nel caso in cui un socio, senza sua colpa, riceva in ritardo l'avviso di convocazione (art. 2479-bis co. 1 c.c.). Pertanto, il vizio può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse ed entro tre anni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci (art. 2479-ter co. 3 c.c.). Inoltre, il Tribunale ha precisato che: - l'espressione "decisioni prese in assenza assoluta di informazione", di cui all'art. 2479-ter co. 3 c.c., deve essere interpretata nel senso di comprendere sia l'omessa convocazione dell'assemblea, per le ipotesi in cui sia previsto il metodo assembleare, sia l'omessa preventiva informazione dei soci in ordine alla decisione extra assembleare, per le altre ipotesi; - nella prima ipotesi, deve applicarsi analogicamente l'art. 2379 co. 3 c.c., che specifica i casi in cui la convocazione dell'assemblea possa considerarsi effettivamente omessa, con conseguente nullità delle relative delibere.

Fonte: italiaoggi del 19 giugno 2009, p. 39

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Di Dr E. D Amico (del 04/05/2009 @ 19:15:17, in Rassegna stampa, linkato 602 volte)

Esigibilità dell'IVA per cassa - Novità del DL 185/2008 convertito (circ. Agenzia Entrate 30.4.2009 n. 20) DI MANTOVANI - SANTACROCE

La circolare in oggetto illustra la disciplina della c.d. "IVA per cassa", introdotta dall'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), la cui operatività decorre dalle operazioni effettuate a partire dal 28.4.2009. I principali chiarimenti riguardano: - la detrazione da parte del cessionario/committente, esercitabile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione anche se non è stato pagato il corrispettivo (salvo il caso in cui il cessionario/committente stesso sia stato assoggettato, entro tale termine, a procedura concorsuale o esecutiva); - il riferimento al provvedimento di apertura della procedura concorsuale (es. data della sentenza dichiarativa di fallimento) e all'atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c., ai fini della sospensione "sine die" dell'esigibilità dell'imposta nel caso in cui il cessionario/committente sia stato assoggettato, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, a procedura concorsuale o esecutiva; - il calcolo del limite annuale in relazione alla data dell'operazione originaria anche in caso di emissione di note di variazione in aumento e di note in diminuzione di cui all'art. 26 co. 3 del DPR 633/72.

Fonte: ilsole24ore del 1 maggio 2009, p. 25

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Di Dr E. D Amico (del 24/04/2009 @ 10:43:26, in Rassegna stampa, linkato 954 volte)

Deposito degli atti di cessione di quote di srl - Semplificazione degli adempimenti - Novità del DL 112/2008 convertito - Obbligo di autentica da parte del notaio (Trib. Vicenza 17.4.2009) DI DE CESARI

L'art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008, inserito in sede di conversione in legge, ha affiancato una nuova procedura per il trasferimento delle quote di srl a quella prevista dall'art. 2470 co. 2 c.c. Tale atto, infatti, può anche essere: - "sottoscritto digitalmente" nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici; - depositato presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 co. 2-quater della L. 340/2000 (si tratta, in particolare, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). A giudizio del Tribunale di Vicenza, di tale norma occorrerebbe fornire un'interpretazione restrittiva, in base alla quale le deroghe all'art. 2470 co. 2 c.c. riguarderebbero solo gli obblighi di deposito al Registro delle Imprese. Nessuna deroga interverrebbe, invece, sulla previsione normativa che richiede l'autentica notarile. Salvo ulteriore intervento legislativo, quindi, sarebbe iscrivibile il solo atto con firma digitale autenticata dal notaio. Ciò in quanto: - l'art. 2470 co. 2 c.c. continua a richiedere per l'iscrizione nel Registro delle Imprese l'autenticazione della firma di tutte le parti dell'atto di trasferimento di quote da parte dei notai; - la firma digitale cui farebbe riferimento la nuova disposizione sarebbe quella di cui all'art. 25 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (c.d. "codice dell'amministrazione digitale"), vale a dire la firma digitale autenticata che comporta il controllo notarile di legalità, e non la firma digitale di cui ai precedenti artt. 21 e 24, che si presume riconducibile al titolare salvo prova contraria, non ritenendosi la locuzione "sottoscritto digitalmente" equivalente a "sottoscritto digitalmente con firma non autenticata"; - se il legislatore avesse voluto sottrarre la procedura semplificata all'autentica notarile della firma digitale avrebbe dovuto prevedere la formula "in deroga all'art. 2470, co. 2 c.c.".

Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2009, p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 23/04/2009 @ 09:44:20, in Rassegna stampa, linkato 1282 volte)

Trattamento degli interessi passivi sugli immobili (circ. Agenzia Entrate 21.4.2009 n. 19) DI POGGIANI

Secondo la circolare in commento, restano esclusi dalle limitazioni dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi compresi nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa (c.d. immobili-merce) sia se sono sostenuti per la loro costruzione, sia se sono sostenuti per la loro ristrutturazione. Per quanto concerne gli interessi passivi relativi all'acquisizione di immobili destinati alla successiva rivendita (non afferenti alla loro costruzione o ristrutturazione) o locazione, l'Agenzia, in assenza di un'esplicita disposizione, conferma l'applicazione della limitazione alla deducibilità, affermando che, per quanto concerne gli immobili "patrimonio", l'eventuale capitalizzazione degli interessi non impatta sul trattamento tributario. Pertanto, tali interessi saranno deducibili secondo le limitazioni dell'art. 96 del TUIR solo se sono sostenuti per l'acquisizione dell'immobile. In presenza di contratti per la realizzazione di lavori su "commessa", invece, occorre operare una distinzione: se gli interessi sono imputati in aumento al valore delle rimanenze, gli stessi restano esclusi dall'applicazione dell'art. 96 del TUIR, mentre, al contrario, la deduzione sarà oggetto delle limitazioni previste dalla norma.

Fonte: italiaoggi del 23 aprile 2009, p. 33

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