Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Cessione di partecipazioni con corrispettivo dilazionato - Interessi attivi di dilazione - Qualificazione reddituale DI SANNA
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUIR, gli interessi moratori e gli interessi per dilazioni di pagamento costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Pertanto, è ragionevole affermare che gli interessi percepiti a seguito della cessione di una partecipazione detenuta non in regime d'impresa e derivanti da una dilazione di pagamento costituiscono redditi disciplinati dagli artt. 67 e 68 del TUIR, così come avviene per le plusvalenze e le minusvalenze da capital gain. Si ricorda, poi, che in caso di cessione di partecipazioni con la percezione di un corrispettivo dilazionato, si rende applicabile l'art. 68 co. 7 lett. f) del TUIR, secondo cui, ai fini della determinazione dei proventi che rientrano tra i redditi diversi, occorre ripartire la plusvalenza realizzata in via proporzionale al corrispettivo effettivamente percepito in ciascun periodo d'imposta (in questo senso, si veda anche la ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2008 n. 158, che tratta il caso di partecipazioni pervenute per successione).
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 21 giugno 2010
Principali novità (circ. Assonime 15.6.2010 n. 20) DI GAIANI
Nella circolare in commento, l'Assonime ha sostenuto, tra l'altro, che: - in merito alla proroga per il versamento delle imposte relative a UNICO 2010 prevista dal DPCM 10.6.2010, occorre addivenire ad un versamento posticipato generalizzato di 30 giorni per tutti i contribuenti, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione dello 0,4%, alla luce dello stato di difficoltà delle aziende; - la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale IRES dal 5,5% al 6,5%, introdotta dalla L. 99/2009 per alcune imprese del settore petrolifero, decorre dall'esercizio 2010, non interessando, quindi, il prossimo modello UNICO 2010.
Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2010 p. 33
Termine di approvazione del bilancio - Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni - Condizioni DI GAIANI
Le società che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., si sono avvalse del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2009 entro il 29.6.2010. La proroga è consentita a condizione che sia prevista dallo Statuto della società e che, in alternativa: - la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società. Gli amministratori, in entrambi i casi, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione. Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere inserite nella Nota integrativa. L'Autore, nel tentativo di ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, ha fatto riferimento ai seguenti casi: - società dotata di stabili organizzazioni all'estero con contabilità separate; - impresa di costruzione che, operando con cantieri in diverse parti d'Italia, deve acquisire i dati delle distinte contabilità gestionali per valutare i lavori in corso; - società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società; - società aderente al consolidato fiscale nazionale.
Fonte: ilsole24ore del 16 giugno 2010, p. 37
Gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili in base agli studi di settore - Legittimità dell'accertamento (Cass. 15.6.2010 n. 14313) DI FALCONE - IORIO
Con l'ordinanza 15.6.2010 n. 14313, la Cassazione ha affermato la legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore nell'ipotesi in cui l'ufficio abbia provato le gravi incongruenze richieste dall'art. 62-sexies del DL 331/93, mentre il contribuente non sia riuscito a fornire alcun elemento di prova contraria, non solo attraverso il dato derivante dagli studi, ma anche sulla base di altri elementi. La pronuncia non pare contrastante con i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 26635/2009), in quanto si basa sul fatto che l'esistenza delle gravi incongruenze possa essere provata non solo per mezzo degli studi di settore, bensì anche desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. La pronuncia, quindi, non attribuisce ai risultati degli studi di settore un particolare valore probatorio, ma fa applicazione del principio secondo cui, dopo che l'ufficio ha provato i caratteri di gravità, precisione e concordanza della presunzione semplice, l'onere di dimostrare la circostanza contraria si trasferisce sul contribuente.
Fonte: ilsole24ore del 16 giugno 2010 p. 38
Nuove istruzioni (circ. Agenzia Entrate 14.6.2010 n. 32) DI DEOTTO
L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni generali in tema di interpelli, sia con riguardo alle condizioni di ammissibilità sia con riferimento agli effetti della mancata presentazione dell'interpello "obbligatorio". In merito all'interpello ordinario (art. 11 della L. 212/2000), viene specificato che il parere richiesto dal contribuente deve avere carattere preventivo rispetto al comportamento che si intende porre in essere che, solitamente, consiste in determinati aspetti relativi alla compilazione della dichiarazione, e deve riferirsi ad un caso concreto e personale. Mancando i requisiti prescritti, l'istanza non verrà esaminata, nemmeno sotto forma di semplice "consulenza giuridica". Vi sono poi ipotesi di interpello "obbligatorio", come quello da presentare per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative (art. 30 della L. 724/94); in tal caso, l'Agenzia rileva che la mancata presentazione dell'interpello darà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 11 del DLgs. 471/97. Inoltre, ove la normativa sulle società non operative venisse disapplicata in mancanza delle condizioni di legge, si applicheranno le sanzioni nella misura massima. Sempre con riferimento alle società non operative, viene "riconosciuto" che la mancata presentazione dell'interpello non determina l'inammissibilità del ricorso contro il successivo accertamento.
Fonte: ilsole24ore del 15 giugno 2010 p. 31
Quadro RW - Errata od omessa compilazione - Regime sanzionatorio DI CANCELLIERE
Ad avviso dell'Autore, nel caso in cui un contribuente abbia omesso la compilazione del modulo RW per il periodo d'imposta 2008 non indicando un immobile posseduto all'estero ed il trasferimento di denaro che è servito per acquistarlo: - è possibile presentare la dichiarazione dei redditi integrativa entro il 30.9.2010 per correggere l'errore compiuto (circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2010 n. 11); - per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, occorre versare la sanzione ridotta ad un decimo del minimo (1%) sia sull'ammontare non dichiarato nella sezione II, sia sull'ammontare non indicato nella sezione III.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 14 giugno 2010
Libretti di deposito bancari o postali al portatore - Limiti di detenzione - Novità del DL 78/2010 DI MEOLI
Ai sensi del nuovo art. 49 co. 12 del DLgs. 231/2007 (come modificato dall'art. 20 co. 1 del DL 78/2010), il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro (e non più a 12.500 euro). È imposto, inoltre, ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro di estinguerli, ovvero di ridurne il saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30.6.2011 [art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall'art. co. 1 e co. 2 lett. a) del DL 78/2010]. Dovrebbe trattarsi, in particolare, di quei libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore a 12.500 euro aperti fino al 29.4.2008 (ovvero fino alla data di entrata in vigore del DLgs. 231/2007, che abbassava il limite da 12.500 a 5.000 euro) ovvero di quei libretti aperti a decorrere dal 25.6.2008 (data in cui il limite è stato riportato a 12.500 euro) e fino al 30.5.2010 (dal giorno successivo, infatti, sono in vigore le disposizioni del DL 78/2010, che hanno nuovamente abbassato il limite a 5.000 euro). La violazione dei limiti di saldo implica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dello stesso. La mancata estinzione dei libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro, o la mancata riconduzione del saldo nel suddetto limite entro il 30.6.2011, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo. In entrambi i casi è posto il limite minimo della sanzione pari a 3.000 euro. Non è chiaro, inoltre, se le due sanzioni si cumulino tra loro. Si arriverebbe, in tal caso, complessivamente, ad una sanzione dal 30% al 60% del saldo.
Fonte: ilquotidianodelcommerciaista del 8 giugno 2010
Versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 - Contribuenti soggetti agli studi di settore - Proroga dei termini di versamento - Proposte allo studio del Governo DI DEL BO
Sarà disposta nei prossimi giorni (probabilmente con apposito DPCM) la proroga dei termini per il versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 per i contribuenti sottoposti agli studi di settore (termini scadenti ordinariamente il 16.6.2010, oppure il 16.7.2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) . Analogamente all'anno scorso, la proroga si è resa necessaria a causa dei ritardi nella diffusione del software per l'applicazione degli studi di settore, al fine di assicurare agli operatori del settore un congruo periodo di tempo per operare il calcolo delle imposte.
Fonte: ilsole24ore del 8 giugno 2010 p. 31
GE.RI.CO. 2010 - Simulazioni DI RANOCCHI
Con la versione definitiva di GE.RI.CO. 2010 i contribuenti possono verificare la regolarità della propria situazione economica rispetto agli studi di settore e, successivamente, decidere se adeguarsi o meno ai maggiori ricavi/compensi stimati. A tal fine sembra utile procedere nel seguente modo: - verificare la propria posizione per il 2009 e reperire i dati contabili anche delle annualità precedenti; - valutare l'applicabilità dei correttivi e la loro efficacia nel rappresentare gli effetti della crisi; - effettuare il calcolo della coerenza, normalità e congruità allo studio di settore; - verificare l'esistenza di anomalie nel cluster di attribuzione, nella posizione specifica del contribuente e la sussistenza di condizioni di marginalità economica; - sulla base delle precedenti considerazioni, valutare l'opportunità di adeguarsi allo studio o, in alternativa, compilare il quadro delle Annotazioni di GE.RI.CO. per fornire giustificazioni alla situazione di non congruità.
Fonte: ilsole24ore del 7 giugno 2010 p. 1
Deducibilità in base al ROL - Interessi espliciti su debiti commerciali - Esclusione - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 3.6.2010 DI SANNA
Durante la videoconferenza del 3.6.2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dal meccanismo del ROL di cui all'art. 96 co. 1 del TUIR: - gli interessi passivi espliciti su debiti di natura commerciale; - gli interessi passivi su depositi cauzionali per attività commerciali e cioè derivanti da contratti commerciali di locazione oppure di fornitura di utilities (acqua, gas, ecc.). Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la ratio della norma intende escludere dal proprio ambito di applicazione gli interessi che scaturiscono da rapporti di natura commerciale.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 4 giugno 2010
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