\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 03/10/2008 @ 16:53:50, in Rassegna stampa, linkato 378 volte)

Termine del 30.9.2008 - Integrazione della dichiarazione nei novanta giorni DI MORINA

Ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, le dichiarazioni dei redditi "possono essere integrate per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito d'imposta o di un minor credito", purché l'integrazione avvenga non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo. Qualora non si ravvisi ipotesi di errore o omissione, bensì il contribuente intenda riformulare scelte già operate nella dichiarazione originaria (es. deduzione della plusvalenza realizzata ex art. 86 del TUIR in non più di cinque quote costanti), è fatta salva la possibilità di rettificare la dichiarazioni entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine legale (ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2002 n. 325). La dichiarazione rettificativa sostituisce, in tal modo, la dichiarazione originaria. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa per la tardiva presentazione della dichiarazione, prevista dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97.

Fonte: ilsole24ore del 3 ottobre 2008, p. 34

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Di Eduardo (del 03/10/2008 @ 16:56:36, in Rassegna stampa, linkato 421 volte)

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle aree fabbricabili - Perfezionamento dell'opzione (ris. Agenzia Entrate 29.9.2008 n. 362) DI DEOTTO

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la rivalutazione dei beni d'impresa (art. 1 co. 469 della L. 266/2005) e l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione (art. 1 co. 472 della L. 266/2005) si perfezionano con l'indicazione dei valori assoggettati a imposta sostitutiva nel Modello UNICO. L'omesso o ritardato versamento delle imposte sostitutive, o della prima rata di esse, comporta invece la sola iscrizione a ruolo delle somme non versate, o versate in misura insufficiente o tardiva. Non risulta, tuttavia, chiaro se tale principio possa essere esteso a tutte le imposte sostitutive. La problematica si pone, in particolare, con riferimento alle imposte sostitutive per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dei soggetti IRPEF non imprenditori di cui agli art. 5 e 7 della L. 448/2001: la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 aveva infatti ritenuto, sul punto, che condizione imprescindibile affinchè la rivalutazione si potesse considerare perfezionata era il versamento tempestivo dell'imposta sostitutiva, o della prima rata di essa.

Fonte: ilsole24ore del 3 ottobre 2008, p. 34

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Di Eduardo (del 03/10/2008 @ 16:57:59, in Rassegna stampa, linkato 421 volte)

Delibere assembleari in materia di fusioni, scissioni e recesso del socio (massime dei notai del Triveneto) DI BUSANI

Il Comitato triveneto dei notai ha elaborato alcune nuove massime in materia di deliberazioni assembleari relative a fusioni, scissioni e recesso. Relativamente a fusioni e scissioni, si precisa che: - in presenza del consenso unanime dei soci di tutte le società coinvolte nell'operazione, è possibile apportare al progetto anche modifiche incidenti sui diritti dei soci, restando precluse solo quelle potenzialmente incidenti sui diritti dei terzi (l'argomento della modifica, peraltro, deve essere messo all'ordine del giorno); - nonostante il silenzio del legislatore, devono ritenersi applicabili anche alle società azionarie alcune semplificazioni previste per le operazioni di fusione di società non azionarie. In ordine al diritto di recesso, inoltre, è stabilito che, nell'ambito di un'assemblea totalitaria nel corso della quale maturi il diritto di recesso in capo ai soci non consenzienti, è possibile: - esprimere, seduta stante, la volontà di recedere e di accettare la quantificazione della liquidazione della partecipazione, a fronte dell'impegno degli altri soci a non revocare la deliberazione adottata; - dar luogo, sempre contestualmente, all'acquisizione delle partecipazioni oggetto di recesso da parte degli altri soci ovvero, se i soci stessi vi consentono, da parte di terzi; - in mancanza di acquirenti, l'organo amministrativo può deliberare l'acquisto delle azioni mediante le riserve disponibili (in mancanza di queste, l'assemblea può deliberare, immediatamente, la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società).

Fonte: ilsole24ore del 2 ottobre 2008, p. 34

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Di Eduardo (del 06/10/2008 @ 09:31:32, in Rassegna stampa, linkato 461 volte)

Ddl sul federalismo fiscale - Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Ddl e della bozza di DL sul riequilibrio economico finanziario di Regioni ed Enti locali DI COLOMBO

In data 3.10.2009 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, che passa ora all'esame del Senato. L'obiettivo del Governo è di giungere all'approvazione definitiva del provvedimento entro la fine dell'anno. Tra le principali misure previste dal Ddl in commento vi è la distinzione, a livello regionale, tra: - funzioni fondamentali, tra le quali rientrano la sanità, l'assistenza, l'istruzione e in parte il trasporto pubblico locale; - funzioni non fondamentali. Per la copertura economica delle funzioni fondamentali, le Regioni avranno a disposizione: - un tributo proprio, per ora individuato nell'IRAP; - l'aliquota "riservata" IRPEF, uguale su tutto il territorio, ma modificabile a seconda delle esigenze territoriali; - l'addizionale IRPEF; - la compartecipazione all'IVA; - la perequazione, cioè lo strumento con il quale verrà compensato lo svantaggio che il sistema federalista comporta alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante rispetto all'attuale sistema di finanza derivata, che sarà statale. Per la copertura delle altre funzioni, invece, potranno essere usati i tributi propri e la perequazione, che dovrà attutire le differenze tra territori ricchi e poveri, senza alterare la graduatoria esistente.

Fonte: ilsole24ore del 4 ottobre 2008, p. 6

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Di Eduardo (del 06/10/2008 @ 09:34:22, in Rassegna stampa, linkato 534 volte)

Imposte pagate da un consorzio - Detraibilità pro quota per le imprese consorziate (ris. Agenzia Entrate 3.10.2008 n. 368) DI TOSONI

La ris. Agenzia delle Entrate 3.10.2008 n. 368 fornisce importanti chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 165 del TUIR, concernente i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero. In particolare, la risoluzione prende in esame il caso di un consorzio che cura la realizzazione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera situata all'estero e paga, nello Stato estero, le imposte per il reddito ivi prodotto. Nel nostro ordinamento il consorzio è considerato un soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR, pur avendo un reddito tendenzialmente nullo dal momento che i ricavi vengono ribaltati sulle società consorziate. Il consorzio, pertanto, non ha l'opportunità di detrarre in Italia le imposte pagate nello Stato estero. A tale proposito l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, chiarisce che il consorzio ha uno scopo mutualistico e agisce come mandatario (seppure senza rappresentanza) delle imprese consorziate e che, pertanto, gli effetti economici e reddittuali dell'attività posta in essere in esecuzione dei contratti di appalto dallo stesso conclusi "si producono direttamente ed esclusivamente in capo alle consorziate". Poiché, ai sensi dell'art. 165 co. 1 del TUIR, il presupposto fondamentale per il riconoscimento dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero è il concorso di questi ultimi alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente, in capo al quale gli stessi sono sottoposti a tassazione nel nostro Paese, l'Agenzia delle Entrate ritiene corretto sostenere che tale credito d'imposta spetti alle imprese consorziate in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.

Fonte: ilsole24ore del 4 ottobre 2008, p. 30

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Di Eduardo (del 08/10/2008 @ 12:39:56, in Rassegna stampa, linkato 614 volte)

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Eliminazione del regime di indetraibilità - Intestazione della fattura - Novità del DL 112/2008 convertito - Risposte dell'Agenzia delle Entrate DI PARODI - SANTACROCE

Con la risposta del 6.10.2008 dell'Agenzia delle Entrate, è stato chiarito, ad integrazione della circolare n. 53/E/2008, che i dipendenti ed i professionisti, ai fini della detrazione IVA delle spese alberghiere e di ristorazione, devono richiedere l'emissione della fattura intestata a colui che può esercitare tale diritto. Ai fini, invece, della deducibilità dal reddito, i dati di tutti i fruitori delle prestazioni possono essere riportati in una nota distinta. Nel caso, quindi, del professionista, cui compete la detrazione per le spese sostenute dal committente, la fattura deve essere intestata al professionista; ove essa sia intestata al committente, con indicazione del professionista come fruitore, il primo deve rifatturare le spese al secondo. Resta da comprendere quale sia lo schema contrattuale, da cui discende il regime IVA, alla base della procedura di anticipazione delle spese indicata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/2006.

Fonte: ilsole24ore del 8 ottobre 2008, p. 35

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Di Eduardo (del 08/10/2008 @ 12:41:51, in Rassegna stampa, linkato 689 volte)

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Deducibilità integrale - Risposte dell'Agenzia delle Entrate DI PORTALE

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con esperti della stampa specializzata, ha ribadito che i limiti di deducibilità per le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (pari al 75% del loro ammontare), previsti dall'art. 83 co. da 28-bis a 28-quinquies del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133, non si applicano ai soggetti che fruiscono del regime dei contribuenti minimi (art. 1 co. 96-117 della L. 244/2007). Tali soggetti deducono le spese di vitto e alloggio integralmente dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, se inerenti all'attività svolta. Infatti, nel regime dei minimi non trovano applicazione le norme del TUIR che dispongono, in relazione a determinate spese (come le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti o bevande o le spese di rappresentanza), limiti di deducibilità (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7, § 5.1, quesito b).

Fonte: ilsole24ore del 8 ottobre 2008, p. 35

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Di Eduardo (del 08/10/2008 @ 12:43:56, in Rassegna stampa, linkato 2051 volte)

Differimento del termine di approvazione - Indicazione delle ragioni del differimento (Cass. 24.9.2008 n. 23983) DI GAVELLI

L'art. 9 del DPR 600/73, applicabile "ratione temporis", imponeva, a coloro che fossero soggetti all'IRPEG, di presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio, da effettuarsi nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto ovvero, in caso di mancata approvazione, entro un mese dalla scadenza dei termini suddetti. Ai fini dell'individuazione dei termini legislativi o statutari rileva l'art. 2364 co. 2 c.c. (nella versione anteriore alla riforma del diritto societario). Esso deve essere letto nel senso che il Legislatore non ha imposto l'indicazione nell'atto costitutivo delle "particolari esigenze" legittimanti la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio nel termine superiore di sei mesi, ma, semplicemente, ha condizionato l'applicazione della previsione statutaria all'effettivo verificarsi delle concrete esigenze. Ne consegue che l'approvazione del bilancio oltre il termine di quattro mesi (ma entro i sei mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale esclude la tardività della dichiarazione, presentata entro un mese dall'approvazione, se nel verbale dell'assemblea il ritardo della convocazione risulti giustificato con il richiamo alla previsione dell'atto costitutivo, senza necessità di esplicitare la concreta realizzazione dell'ipotesi statutaria, né di comunicarla all'Amministrazione finanziaria.

Fonte: ilsole24ore del 8 ottobre 2008, p. 36

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Di Eduardo (del 10/10/2008 @ 10:06:03, in Rassegna stampa, linkato 512 volte)

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Cessioni di fabbricati strumentali DI GIULIANI

Relativamente alle cessioni immobiliari, l'applicazione del "reverse charge" si applica, in base all'art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72, per quelle aventi oggetto fabbricati strumentali, a condizione che: - il cessionario sia un soggetto con pro rata di detrazione non superiore al 25%; - ovvero, il cedente opti per l'imponibilità IVA nell'atto di vendita. Laddove la cessione, oggetto di "reverse charge", sia invece posta in essere con addebito dell'imposta in fattura, ferma restando la detraibilità dell'imposta stessa per il cessionario, il co. 9-bis dell'art. 6 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258,00 euro e, comunque, non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni dall'entrata in vigore del citato co. 9-bis. Per le restanti tipologie di cessioni di fabbricati strumentali, imponibili IVA in base all'art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72, l'imposta deve essere regolarmente addebitata in fattura dal cedente. Se la cessione, soggetta ad aliquota ridotta, è fatturata con un'aliquota superiore (es. 20%, anziché 10%), nessuna sanzione è comminata al cedente, mentre al cessionario spetta la detrazione per l'imposta corrisposta in via di rivalsa alla controparte (R.M. 5.1.82 n. 334298).

Fonte: ilsole24ore del 10 ottobre 2008, p. 37

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Di Eduardo (del 10/10/2008 @ 10:07:52, in Rassegna stampa, linkato 533 volte)

Effetti dell'adesione sui rimborsi - Presentazione di istanza di rimborso IRAP - Illegittimità (Cass. 9.9.2008 n. 22767) DI FUOCO

La Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento, affermando che la presentazione dell'istanza di condono tombale (art. 9 della L. 289/2002) o di concordato per gli anni pregressi (art. 7 della L. 289/2002) preclude la possibilità di chiedere, con riferimento alle annualità definite, il rimborso dell'IRAP per presunta insussistenza del presupposto oggettivo. Viene infatti osservato che il contribuente può: - coltivare la controversia nei modi ordinari, "conseguendo, se del caso, i rimborsi delle somme indebitamente pagate"; - versare quanto dovuto per l'adesione alla sanatoria, "ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto".

Fonte: italiaoggi del 10 ottobre 2008, p. 38

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