Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI MENEGHETTI
Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.10.2009 n. 44, in relazione alla Tremonti-ter (art. 5 co. 1 - 3-bis del DL 78/2009 convertito), assumono particolare rilevanza quelli relativi all'estensione, in via interpretativa, dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione. Infatti, nonostante la norma faccia riferimento ai soli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che: - non essendo previsto il requisito della strumentalità dei beni, sono agevolabili non solo i beni strumentali ma tutti i beni diversi da quelli merce, compresi i materiali di consumo (es. cartucce del toner); - è irrilevante il codice attività del soggetto cedente o acquirente, essendo sufficiente che i beni rientrino tra quelli indicati nella tabella; - sono agevolabili i macchinari e le attrezzature che, pur non essendo compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, costituiscono componenti di macchinari più complessi che ne fanno parte (ad esempio, acquisto di macchinari per lavanderie industriali in cui sono inseriti strumenti per il controllo di produzione, timer e componenti software); - sono altresì agevolabili i macchinari e le attrezzature compresi nella divisione 28 acquistati per essere montati in macchinari che non ne fanno parte (ad esempio, acquisto di una gru montata su un autoveicolo); - l'acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28, ma costituito in parte da beni inclusi, fruisce dell'agevolazione limitatamente al costo dei beni compresi nella Tabella. L'Autore sottolinea come, in assenza del requisito della strumentalità, anche i beni dati in locazione/comodato sembrerebbero fruire dell'agevolazione, a prescindere dall'utilizzo del bene; pertanto, la detassazione dovrebbe essere possibile anche nell'ipotesi in cui la locazione del bene sia oggetto dell'attività del locatore.
Fonte: ilsole24ore del 9 novembre 2009, p. 2
Scudo fiscale-ter - Obblighi in materia di privacy e acquisto per successione di immobili o capitali all'estero DI BUTTARELLI
Con riferimento allo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), la riservatezza derivante dall'adesione alla sanatoria può essere limitata in diverse situazioni, tra cui si segnalano: - l'intervento di accertamenti superiori all'ammontare "scudato", oppure riguardanti soggetti solidalmente obbligati o conti cointestati per i quali non è stata presentata un'altra dichiarazione riservata; - l'iscrizione nell'anagrafe dei conti correnti delle nuove posizioni aperte; - il caso in cui le attività e i beni rimpatriati o regolarizzati rientrano nel patrimonio personale del contribuente, il quale dovrà indicare i relativi redditi nelle future dichiarazioni. Inoltre, vi sono da considerare gli adempimenti in materia di privacy da parte degli intermediari. Infatti, benché le informazioni relative allo scudo fiscale non siano di regola dati sensibili del contribuente, si tratta, però, di dati assai delicati per gli effetti che per esso si possono determinare in diverse sedi. Pertanto, l'intermediario è tenuto ad adottare adeguate misure di sicurezza, tenendo presente le disposizioni del DLgs. 196/2003.
Fonte: ilsole24ore del 9 novembre 2009, p. 1
Acconto IRPEF - Riduzione dal 99% al 79% - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri DI MORINA
Per effetto del DL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12.11.2009 viene ridotta dal 99% al 79% la percentuale di computo dell'acconto IRPEF per il 2009, mentre non varia la percentuale dell'acconto IRES (e dell'acconto IRAP dovuto dai soggetti IRES), che resta dunque fissata al 100%. I soggetti che potranno beneficiare della suddetta riduzione sono quindi tutti i soggetti IRPEF che hanno presentato (o avrebbero dovuto presentare) il Modello UNICO 2009 PF con l'indicazione nel rigo RN31 di un importo pari o superiore a 52,00 euro (es. ditte individuali, soci di società di persone, professionisti e altri lavoratori autonomi, titolari - o meno - di ulteriori redditi). Beneficiano della riduzione altresì i lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali il minor acconto dovuto sarà determinato e trattenuto dal sostituto d'imposta. Al fine del computo della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF (la cui scadenza è fissata al 30.11.2009), occorrerà quindi: - applicare la suddetta percentuale all'imposta dovuta per il 2008 (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), indicata nel suddetto rigo RN31 del Modello UNICO 2009 PF, oppure, in caso di adozione del c.d. metodo previsionale, all'imposta che si prevede di conseguire per il 2009 e che sarà indicata nel Modello UNICO 2010 PF; - sottrarre all'importo così determinato quanto già versato a titolo di prima rata.
Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2009, p. 4
Associazioni, società sportive dilettantistiche e organizzazioni di volontariato - Verifica dei requisiti e dell'attività svolta - Modello di comunicazione dei dati rilevanti - Rilievi critici DI NAPOLI
Per gli enti a base associativa, l'art. 148 del TUIR distingue le attività non commerciali, conformi alle finalità istituzionali, da quelle commerciali, stabilendo l'irrilevanza fiscale delle attività fruite dagli associati o partecipanti se attuate in assenza di corrispettivi specifici e, in ogni caso, in linea con le finalità istituzionali dell'ente stesso. A parere dell'Autore, la posizione dell'Amministrazione finanziaria sulla comunicazione dei dati fiscali rilevanti da parte degli enti associativi (Modello "EAS"), manifestata in alcuni chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2009 e ris. Agenzia delle Entrate n. 141/2009), pare opposta rispetto al dettato normativo (si veda, tra gli altri, il seguente inciso: "ai fini dell'individuazione della natura tributaria dell'ente, rileva il carattere commerciale dell'attività essenziale per realizzare gli scopi statuari"). Tale posizione, se applicata nella realtà operativa, giustificherebbe la trasformazione in imprese di tutti gli enti non commerciali che svolgono abitualmente l'attività istituzionale a favore dei soli associati. Nella pratica, attraverso la comunicazione dei dati rilevanti, non è più l'Amministrazione finanziaria a dover ricostruire l'attività dell'ente sottoposto a verifica, provando che, in realtà, è un'impresa commerciale, ma deve essere l'ente a fornire una difficile prova sull'irrilevanza fiscale delle sue entrate.
Fonte: ilsole24ore del 15 novembre 2009, p. 25
Ottenimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità (Cass. 26.11.2009 n. 24926) DI ALBERICI
La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.11.2009 n. 24926, ha affermato che decade dall'agevolazione prima casa colui che, avendo acquistato un immobile in un Comune diverso da quello di residenza, si sia attivato per richiedere le concessioni amministrative necessarie per rendere l'abitazione acquistata abitabile, in seguito vi abbia effettuato i lavori necessari e vi abbia preso la residenza non appena rilasciato il permesso di abitabilità, ma oltre il termine (di un anno, al tempo dei fatti oggetto di causa) che la legge attribuisce per il cambiamento di residenza. Infatti, ad avviso della Corte, la fruizione dell'agevolazione prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza, ovvero in cui questi trasferisca la residenza entro 18 mesi dal rogito (in base alla normativa oggi vigente). Atteso che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, l'agevolazione può trovare applicazione solo ove dalle risultanze anagrafiche sia desumibile che il cambio di residenza è avvenuto nei termini di legge, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla realtà fattuale, ove contrastante con il dato anagrafico, né al fatto che la richiesta del cambio di residenza sia stata presentata nei termini.
Fonte: italiaoggi del 28 novembre 2009, p. 20
Scudo fiscale-ter - Valore di attività e investimenti regolarizzati - Determinazione (circ. Agenzia Entrate 23.11.2009 n. 49) DI PARISOTTO - PIAZZA
La circ. Agenzia delle Entrate 23.11.2009 n. 49 (§ 4.2) precisa che il valore di attività e investimenti da indicare nella dichiarazione riservata deve essere compreso tra il costo d'acquisto e il valore corrente alla data del 31.12.2008. Nel caso in cui venga indicato il valore corrente dei titoli alla data del rimpatrio, si osserva che, poiché i minimi di borsa sono stati raggiunti poco dopo la fine dello scorso anno, la quotazione alla data del rimpatrio dovrebbe essere comunque compresa tra il costo e la quotazione al 31.12.2008. Pertanto, l'indicazione del valore alla data di rimpatrio non dovrebbe creare particolari problemi. Con riferimento al valore dei titoli obbligazionari disciplinati dal DLgs. 239/96, è stato precisato (§ 4.4) che occorre indicare nella dichiarazione riservata il valore comprensivo degli interessi maturati e non ancora percepiti fino alla data del rimpatrio. Sembra, quindi, che il titolo debba essere valorizzato in base ad una sorta di criterio tel quel composto dal valore alla data del 31.12.2008 incrementato dal rateo cedola maturato fino alla data del rimpatrio al netto delle cedole scadute prima del rimpatrio e già percepite.
Fonte: ilsole24ore del 28 novembre 2009, p. 26
Scudo fiscale-ter - Dichiarazione riservata e regime sanzionatorio per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale DI SANTACROCE
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.11.2009 n. 49 in materia di scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), gli investimenti sono indicati nella dichiarazione riservata per un valore compreso tra il costo di acquisto ed il valore corrente al 31.12.2008. Tale valore deve essere supportato da documentazione probatoria sia per il costo di acquisto che per il valore corrente, per il quale sono valide le quotazioni rilevate in mercati regolamentati. In materia di sanzioni per le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale, si segnala che per l'omessa compilazione delle sezioni II e III del modulo RW si applicherà la sanzione pecuniaria compresa tra il 10 e il 50% degli importi non dichiarati. La sanzione in questione ha natura tributaria e ciò implica che sono applicabili l'istituto del ravvedimento, il cumulo giuridico, la definizione agevolata e l'intrasmissibilità agli eredi. Si osserva, poi, che nel caso in cui si applicasse la confisca, essa avrebbe carattere oblatorio e assumerebbe la natura di sanzione accessoria rispetto a quella principale. Di conseguenza, in caso di definizione agevolata o di ravvedimento della sanzione principale, la confisca non dovrebbe essere eseguita.
Fonte: ilsole24ore del 30 novembre 2009, p. 2 - 3
Investimenti agevolabili e ambito temporale (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI BOCCIARELLI
Ai fini dell'applicazione della detassazione Tremonti-ter (art. 5 DL 78/2009), occorre valutare il risultato d'esercizio 2009 dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione. Qualora si preveda di ottenere un reddito d'impresa elevato, l'utilizzo della detassazione (pari al 50% del valore dell'investimento) nel 2009, possibile in caso di consegna del bene entro il 31.12.2009, consente di versare minori imposte sui redditi il 16.6.2010 (UNICO 2010), fermo restando l'impossibilità di beneficiare della deduzione delle quote di ammortamento in caso di mancata entrata in funzione del bene. Viceversa, nel caso in cui l'impresa preveda di chiudere l'esercizio 2009 in perdita, appare opportuno posticipare la consegna del bene da parte del fornitore all'inizio del 2010. Si segnala altresì come la circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 abbia ampliato l'ambito oggettivo di applicazione della detassazione in commento posto che: - è possibile agevolare gli investimenti in beni complessi compresi nella divisione 28 destinati ad essere incorporati in beni già esistenti; - sembrerebbe possibile agevolare anche beni di consumo quali le cartucce di toner (28.23.01), stante l'assenza di alcun riferimento nella norma agevolativa ai beni strumentali e la preclusione al beneficio fiscale soltanto per i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35
Scudo fiscale-ter - Rimpatrio giuridico di attività finanziarie e patrimoniali - Adempimenti delle società fiduciarie (lettera circolare Assofiduciaria 1.12.2009 n. 66) DI SANTACROCE
In materia di scudo fiscale-ter, Assofiduciaria precisa che il rimpatrio giuridico di immobili tramite un mandato di amministrazione per conto di terzi non consente al contribuente di mantenere l'anonimato sull'immobile detenuto all'estero quando il medesimo risulta produttivo di redditi imponibili in Italia che occorre indicare nella propria dichiarazione dei redditi. Tale ipotesi si verifica se l'immobile: - risulta locato; - è tassato nello Stato estero in cui è situato in base ad una rendita o in base a criteri similari; - è stato ceduto e produce una plusvalenza imponibile.
Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35
Scudo fiscale-ter - Perfezionamento delle operazioni di emersione e termini di versamento dell'imposta straordinaria (circ. Agenzia Entrate 30.11.2009 n. 50) DI PARISOTTO
Ai fini dell'adesione allo scudo fiscale-ter, laddove si presentino cause ostative che non consentono di concludere l'operazione entro il 15.12.2009, l'operazione può avvenire in due fasi: - entro il 15.12.2009, occorre presentare la prima dichiarazione riservata e procedere al pagamento dell'imposta straordinaria del 5% mediante provvista messa a disposizione dal contribuente. L'intermediario deve rilasciare copia della dichiarazione e versare l'imposta all'Erario entro il 18.12.2009; - entro il 31.12.2010, occorre perfezionare il rimpatrio o la regolarizzazione presentando la dichiarazione riservata "definitiva" che sostituisce la prima. Gli effetti dello scudo fiscale-ter si producono, comunque, dal pagamento dell'imposta straordinaria da parte del contribuente, con riferimento, tuttavia, all'importo indicato nella dichiarazione riservata che sarà prodotta in via definitiva.
Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35
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