\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 07/01/2010 @ 10:41:06, in Rassegna stampa, linkato 670 volte)

Novità del DL 78/2009 convertito DI MORINA

Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le novità contenute nell'art. 10 del DL 78/2009 relative alle compensazioni IVA. Il maggior rigore introdotto dal citato articolo riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" del credito IVA allorquando l'impresa o il professionista intenda utilizzarlo per non pagare altri tributi. In particolare, è stato disposto che: - se l'importo annuo destinato alla compensazione supera i 10.000,00 euro, l'utilizzo è consentito dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (la prima compensazione sarà possibile il 16.3.2010, tenuto conto che la dichiarazione IVA non potrà essere presentata prima di febbraio); - se l'importo annuo da utilizzare in compensazione è superiore a 15.000,00 euro, la dichiarazione deve essere sottoposta al visto di conformità; - la trasmissione delle deleghe di versamento deve avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Le formalità della preventiva presentazione della dichiarazione e del visto di conformità non riguardano la procedura della compensazione verticale (IVA da IVA), né le compensazioni che hanno per oggetto un importo annuo non superiore a 10.000,00 euro. Per chiarire alcuni dubbi sui comportamenti che i contribuenti dovranno tenere in vista delle prossime scadenze del 18.1.2010 (il giorno 16 cade di sabato) e del 16.2.2010, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia.

Fonte: ilsole24ore del 7 gennaio 2010, pp. 19 - 23

 
Di Dr E. D Amico (del 08/01/2010 @ 10:06:24, in Rassegna stampa, linkato 517 volte)

Circolari dell'Agenzia delle Entrate - Rilevanza (Cass. 5.1.2010 n. 35) DI PIAGNERELLI

I documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria non rientrano tra le fonti del diritto, per cui non sono idonei a vincolare nè il giudice nè il contribuente. Inoltre, la Cassazione rammenta che gli uffici finanziari non hanno poteri discrezionali in merito alla quantificazione delle imposte e ciò rappresenta un ulteriore motivo per cui la loro interpretazione non può ritenersi cogente. Così, è stato rigettato il ricorso del contribuente, fondato sull'illegittimità di un avviso di accertamento derivante dall'inosservanza di una "prescrizione" contenuta nella C.M. 28.12.92 n. 78 (in detto documento era previsto che la verifica fiscale sarebbe dovuta avvenire con la presenza di un funzionario almeno di ottavo livello).

Fonte: ilsole24ore del giorno 8 gennaio 2010, p. 21 

 
Di Dr E. D Amico (del 15/01/2010 @ 14:21:51, in Rassegna stampa, linkato 942 volte)

OBBLIGATORIETA' DEL VISTO DI CONFORMITA' DEI PROFESSIONISTI DI GAIANI

Da lunedì 18.1.2010 troveranno applicazione le nuove disposizioni sulle compensazioni IVA contenute nel DL 78/2009. Relativamente alle compensazioni "orizzontali" del credito IVA, l'art. 10 del citato DL ha disposto che a decorrere dall'1.1.2010: - se l'importo annuo destinato alla compensazione supera i 10.000,00 euro, l'utilizzo è consentito dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (a tal fine, i contribuenti interessati alla compensazione possono presentare tale dichiarazionein forma autonoma dal Modello UNICO. Per coloro che invieranno il modello già nel mese di febbraio, dunque, la prima compensazione eccedente i 10.000,00 euro potrà essere effettuata il 16.3.2010); - se l'importo annuo da utilizzare in compensazione è superiore a 15.000,00 euro, la dichiarazione deve ottenere da un professionista abilitato l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35 del DLgs. 241/97, oppure, per le società sottoposte alla disciplina dell'art. 2409-bis c.c., deve essere sottoscritta dai soggetti titolari del controllo contabile, con attestazione dell'esecuzione delle verifiche previste per il visto. In sintesi, la compensazione IVA del 18.1.2010 può effettuarsi senza formalità soltanto per le compensazioni di crediti IVA fino a 10.000,00 euro, mentre per importi superiori, il termine slitta al 16.3.2010 a patto che in febbraio sia stata presentata la dichiarazione, la quale dovrà anche avere il visto se l'importo supera i 15.000,00 euro. Si ricorda che, per le compensazioni che superano il limite di 10.000,00 euro, l'F24 deve essere trasmesso esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente o attraverso un intermediario. Non dovrebbero essere interessati dalle nuove modalità, ma sarebbe opportuna una conferma ufficiale, i crediti IVA emersi nella dichiarazione per il 2008 e ancora non utilizzati in compensazione, né "portati" all'interno delle liquidazioni del 2009.

Fonte: ilsole24ore del 15 gennaio 2010 p. 31

 
Di Dr E. D Amico (del 18/01/2010 @ 16:30:37, in Rassegna stampa, linkato 619 volte)

Partecipazioni e terreni posseduti all'1.1.2010 - Rideterminazione del valore - Riapertura dei termini al 31.10.2010 - Novità della L. 191/2009 di RANOCCHI

L'art. 2 co. 229 della L. 191/2009 ha disposto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili), posseduti all'1.1.2010 al di fuori del regime d'impresa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 4% sul valore determinato mediante apposita perizia di stima. Occorre, quindi, valutare la convenienza del regime di rivalutazione con riferimento alle singole fattispecie che possono esserne oggetto. Nel caso di cessione di un terreno non edificabile acquisito entro 5 anni, l'art. 1 co. 496 della L. 266/2005 prevede che le plusvalenze possono essere soggette ad un'imposta sostitutiva del 20%. In questa ipotesi, si può affermare, quindi, che la rivalutazione del terreno diventa conveniente soltanto se la plusvalenza realizzata supera il 25% rispetto al costo di acquisto. Infatti, ipotizzando un terreno avente costo fiscale di 100 il quale viene venduto per 125: - imposizione ordinaria: 25 x 20% = 5; - applicazione della rivalutazione: 125 x 4% = 5.

Fonte: ilsole24ore del 18 gennaio 2010, p. 3

 
Di Dr E. D Amico (del 19/01/2010 @ 14:50:19, in Rassegna stampa, linkato 839 volte)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL REVISORE di DE ANGELIS

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009, i contribuenti in relazione ai quali è esercitato il controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., per utilizzare in compensazione i crediti IVA superiori a 15.000,00 euro, in alternativa all'apposizione del visto di conformità [ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97], possono richiedere la sottoscrizione della dichiarazione da parte di chi eserciti il controllo contabile. In particolare, quindi, occorre la sottoscrizione: - del socio o dell'amministratore della società di revisione, se il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno/società di revisione; - del revisore persona fisica, se il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno/persona fisica; - di tutti i componenti del collegio sindacale, se, come accade nella maggior parte dei casi, il controllo contabile è affidato al collegio sindacale (circostanza confermata dalla bozza delle istruzioni al Modello IVA 2010). In relazione a tali casi, non è espressamente richiesta né la stipula di una polizza assicurativa né l'effettuazione di una comunicazione preventiva alla DRE. In caso di infedele attestazione, peraltro, coloro che procedono alla sottoscrizione: - rispondono individualmente con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 2.582,00 euro [ex art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97]; - sono destinatari di una segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti (ad esempio, sospensione dal registro), nei casi di violazioni ripetute o particolarmente gravi.

Fonte: italiaoggi del 19 gennaio 2010 p. 21

 
Di Dr E. D Amico (del 21/01/2010 @ 11:43:07, in Rassegna stampa, linkato 815 volte)

IPOTESI DI PRESENTAZIONE IN FORMA AUTONOMA di GAIANI

Il nuovo Modello di dichiarazione IVA 2010, approvato definitivamente dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15.1.2010, riporta (nella parte finale del frontespizio) i riquadri per apporre il visto di conformità e per la sottoscrizione dei soggetti che svolgono il controllo contabile, che devono essere alternativamente compilati per utilizzare in compensazione il credito IVA annuale per importi superiori a 15.000,00 euro, ai sensi dell'art. 10 del DL 78/2009. Detti riquadri sono denominati "VISTO DI CONFORMITÀ", riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia e "SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO". Chi intende usufruire, pertanto, della compensazione IVA oltre 15.000,00 euro deve iniziare a predisporre la dichiarazione "vistata", trasmettendola entro domenica 28.2.2010. Secondo l'autore, lo slittamento di tale termine al lunedì successivo (1.3.2010) differirebbe di un mese la possibilità di utilizzare in compensazione il credito (si passa dal 16.3.2010 al 16.4.2010).

Fonte: ilsole24 del 21 gennaio 2010, p. 27

 
Di Dr E. D Amico (del 26/01/2010 @ 10:13:39, in Rassegna stampa, linkato 603 volte)

NULLITA' (C.T. REG. FIRENZE 22.09.2009 N. 96) di CRISCIONE

L'avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato prima di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, in quanto il suddetto termine dilatorio è posto a tutela del contribuente che, se del caso, può inviare agli uffici osservazioni e richieste. Il mancato rispetto del termine comporta la nullità del provvedimento, e le ragioni di particolare e motivata urgenza non possono essere ravvisate nell'imminenza dello spirare dei termini di decadenza dal potere di accertamento, siccome le disfunzioni organizzative dell'Amministrazione (inerenti l'errata pianificazione del controllo) non possono ledere i diritti del contribuente.

Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2010 p. 30

 
Di Dr E. D Amico (del 26/01/2010 @ 10:15:34, in Rassegna stampa, linkato 755 volte)

SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI - DISCIPLINA DALL'1.1.2010 di DEOTTO 

In capo agli esercenti arti e professioni, la possibilità di dedurre ammortamenti e canoni di leasing degli immobili strumentali riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati e i contratti stipulati nel triennio 2007 - 2009. Tale circostanza comporta alcune conseguenze anche con riferimento al trattamento delle spese di manutenzione, relative ai medesimi immobili, sostenute dall'1.1.2010. Ad avviso dell'Autore, qualora le spese rivestano natura non incrementativa, risultano comunque deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta, con la deducibilità dell'eventuale eccedenza in quo­te costanti nei cinque periodi d'imposta successivi (art. 54 co. 2 del TUIR). Invece, per le spese di natura incrementativa sostenute a partire dall'1.1.2010, occorrerebbe distinguere tra: - quelle relative ad immobili acquistati nel triennio 2007-2009: continuano a essere portate a incremento del costo del bene e conseguentemente ammortizzate; - quelle relative ad immobili acquistati dal 15.6.90 fino al 31.12.2006 oppure a partire dall'1.1.2010: sarebbero deducibili per cassa. Alle spese incrementative sostenute dall'1.1.2010, con riferimento agli immobili di cui al secondo punto, l'Autore non considera quindi applicabili le precisazioni rese dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 18.6.2008 n. 47, § 3.1, e nella ris. 8.4.2009 n. 99. In particolare, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, per i beni acquistati fino al 31.12.2006 (nulla è chiarito riguardo agli acquisti intervenuti dall'1.1.2010), resterebbe comunque applicabile la disciplina dettata dal previgente art. 54 co. 2 del TUIR, in base al quale "le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi". Atteso che si tratta comunque di oneri relativi a immobili per i quali non sono deducibili quote di ammortamento, in tale ipotesi potrebbero però risultare applicabili i chiarimenti forniti dalla circ. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 12.5.2008 n. 1/IR (§ 3). Secondo tale documento, alle spese in esame dovrebbe essere esteso il trattamento fiscale previsto per le spese di natura non incrementativa. Si tratta infatti di oneri di natura oggettivamente incrementativa, ma che non possono essere portati a incremento del costo del bene in quanto quest'ultimo non è fiscalmente riconosciuto.

Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2010, p. 30 

 
Di Dr E. D Amico (del 01/02/2010 @ 10:58:52, in Rassegna stampa, linkato 536 volte)

Nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata di VITALI - ROSCINI

Il DLgs. 3.11.2008 n. 173 ha previsto l'aumento dei limiti degli attivi e dei ricavi ai fini: - della redazione del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e della nomina del collegio sindacale nelle SRL (art. 2477 c.c.); - della redazione del bilancio consolidato (art. 27 del DLgs. 9.4.91 n. 127). Per quanto sopra, le società di capitali non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. I nuovi limiti si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21.11.2008. Pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, esse troveranno applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2009.

Fonte: ilsole24ore del 1 febbraio 2010, p. 2

 
Di Dr E. D Amico (del 01/02/2010 @ 11:02:03, in Rassegna stampa, linkato 503 volte)

DEDUCIBILITA' DEL 10% DELL'IRAP DALL'IMPONIBILE IRPEF/IRES di GAIANI

Il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (al pari di ogni altro rimborso di imposte corrisposte in eccesso) determina, sotto il profilo contabile, una sopravvenienza attiva da rilevare tra i proventi straordinari (voce E.20 del Conto Economico). La contropartita di tale componente positivo di reddito è rappresentata, di regola, dalla voce "C.II.4-bis Crediti tributari" dell'attivo di Stato Patrimoniale. L'esercizio in cui procedere alla contabilizzazione della suddetta sopravvenienza attiva deve essere individuato in relazione ai principi civilistici della competenza e della prudenza (art. 2423-bis c.c.). In ogni caso, la sopravvenienza attiva rilevata in bilancio risulta non imponibile nella determinazione del reddito d'impresa, in quanto generata dal venir meno di oneri non dedotti (IRPEF/IRES).

Fonte: ilsole24ore del 1 febbraio 2010, p. 3

 
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

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