Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Quadro RW - Errata od omessa compilazione - Regime sanzionatorio DI CANCELLIERE
Ad avviso dell'Autore, nel caso in cui un contribuente abbia omesso la compilazione del modulo RW per il periodo d'imposta 2008 non indicando un immobile posseduto all'estero ed il trasferimento di denaro che è servito per acquistarlo: - è possibile presentare la dichiarazione dei redditi integrativa entro il 30.9.2010 per correggere l'errore compiuto (circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2010 n. 11); - per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, occorre versare la sanzione ridotta ad un decimo del minimo (1%) sia sull'ammontare non dichiarato nella sezione II, sia sull'ammontare non indicato nella sezione III.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 14 giugno 2010
Nuove istruzioni (circ. Agenzia Entrate 14.6.2010 n. 32) DI DEOTTO
L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni generali in tema di interpelli, sia con riguardo alle condizioni di ammissibilità sia con riferimento agli effetti della mancata presentazione dell'interpello "obbligatorio". In merito all'interpello ordinario (art. 11 della L. 212/2000), viene specificato che il parere richiesto dal contribuente deve avere carattere preventivo rispetto al comportamento che si intende porre in essere che, solitamente, consiste in determinati aspetti relativi alla compilazione della dichiarazione, e deve riferirsi ad un caso concreto e personale. Mancando i requisiti prescritti, l'istanza non verrà esaminata, nemmeno sotto forma di semplice "consulenza giuridica". Vi sono poi ipotesi di interpello "obbligatorio", come quello da presentare per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative (art. 30 della L. 724/94); in tal caso, l'Agenzia rileva che la mancata presentazione dell'interpello darà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 11 del DLgs. 471/97. Inoltre, ove la normativa sulle società non operative venisse disapplicata in mancanza delle condizioni di legge, si applicheranno le sanzioni nella misura massima. Sempre con riferimento alle società non operative, viene "riconosciuto" che la mancata presentazione dell'interpello non determina l'inammissibilità del ricorso contro il successivo accertamento.
Fonte: ilsole24ore del 15 giugno 2010 p. 31
Gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili in base agli studi di settore - Legittimità dell'accertamento (Cass. 15.6.2010 n. 14313) DI FALCONE - IORIO
Con l'ordinanza 15.6.2010 n. 14313, la Cassazione ha affermato la legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore nell'ipotesi in cui l'ufficio abbia provato le gravi incongruenze richieste dall'art. 62-sexies del DL 331/93, mentre il contribuente non sia riuscito a fornire alcun elemento di prova contraria, non solo attraverso il dato derivante dagli studi, ma anche sulla base di altri elementi. La pronuncia non pare contrastante con i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 26635/2009), in quanto si basa sul fatto che l'esistenza delle gravi incongruenze possa essere provata non solo per mezzo degli studi di settore, bensì anche desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. La pronuncia, quindi, non attribuisce ai risultati degli studi di settore un particolare valore probatorio, ma fa applicazione del principio secondo cui, dopo che l'ufficio ha provato i caratteri di gravità, precisione e concordanza della presunzione semplice, l'onere di dimostrare la circostanza contraria si trasferisce sul contribuente.
Fonte: ilsole24ore del 16 giugno 2010 p. 38
Termine di approvazione del bilancio - Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni - Condizioni DI GAIANI
Le società che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., si sono avvalse del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2009 entro il 29.6.2010. La proroga è consentita a condizione che sia prevista dallo Statuto della società e che, in alternativa: - la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società. Gli amministratori, in entrambi i casi, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione. Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere inserite nella Nota integrativa. L'Autore, nel tentativo di ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, ha fatto riferimento ai seguenti casi: - società dotata di stabili organizzazioni all'estero con contabilità separate; - impresa di costruzione che, operando con cantieri in diverse parti d'Italia, deve acquisire i dati delle distinte contabilità gestionali per valutare i lavori in corso; - società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società; - società aderente al consolidato fiscale nazionale.
Fonte: ilsole24ore del 16 giugno 2010, p. 37
Principali novità (circ. Assonime 15.6.2010 n. 20) DI GAIANI
Nella circolare in commento, l'Assonime ha sostenuto, tra l'altro, che: - in merito alla proroga per il versamento delle imposte relative a UNICO 2010 prevista dal DPCM 10.6.2010, occorre addivenire ad un versamento posticipato generalizzato di 30 giorni per tutti i contribuenti, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione dello 0,4%, alla luce dello stato di difficoltà delle aziende; - la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale IRES dal 5,5% al 6,5%, introdotta dalla L. 99/2009 per alcune imprese del settore petrolifero, decorre dall'esercizio 2010, non interessando, quindi, il prossimo modello UNICO 2010.
Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2010 p. 33
Cessione di partecipazioni con corrispettivo dilazionato - Interessi attivi di dilazione - Qualificazione reddituale DI SANNA
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUIR, gli interessi moratori e gli interessi per dilazioni di pagamento costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Pertanto, è ragionevole affermare che gli interessi percepiti a seguito della cessione di una partecipazione detenuta non in regime d'impresa e derivanti da una dilazione di pagamento costituiscono redditi disciplinati dagli artt. 67 e 68 del TUIR, così come avviene per le plusvalenze e le minusvalenze da capital gain. Si ricorda, poi, che in caso di cessione di partecipazioni con la percezione di un corrispettivo dilazionato, si rende applicabile l'art. 68 co. 7 lett. f) del TUIR, secondo cui, ai fini della determinazione dei proventi che rientrano tra i redditi diversi, occorre ripartire la plusvalenza realizzata in via proporzionale al corrispettivo effettivamente percepito in ciascun periodo d'imposta (in questo senso, si veda anche la ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2008 n. 158, che tratta il caso di partecipazioni pervenute per successione).
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 21 giugno 2010
Società non operative - Cause di esclusione automatica DI ODETTO
L'art. 30 co. 1 della L. 724/94 contempla una serie di casistiche a fronte delle quali è possibile disapplicare in modo automatico la disciplina delle società non operative. Le principali di esse riguardano: - le società che si trovano nel loro primo periodo d'imposta; - le società con almeno 50 soci; - le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiori alle dieci unità; - le società che presentano nell'esercizio un valore della produzione (aggregato A del Conto economico) superiore all'attivo patrimoniale; - le società congrue e coerenti in base agli studi di settore. Ulteriori cause di disapplicazione automatica sono state individuate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008, e riguardano: - le società in stato di liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi; - le società soggette a procedure concorsuali; - le società sottoposte a sequestro penale o a confisca; - le società che detengono di immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato, limitatamente a tali immobili; - le società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo, in società escluse dall'applicazione della disciplina (in via automatica o a seguito dell'accoglimento dell'interpello) o in società collegate CFC, limitatamente a tali partecipazioni; - le società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze che non hanno subito modificazioni. Le ultime tre situazioni implicano, a differenza delle altre, la disapplicazione solo parziale della disciplina delle società non operative, con la conseguenza che il prospetto per la determinazione dei ricavi minimi contenuto nei quadri RF o RS deve comunque essere compilato, non considerando però i beni "esclusi" e i relativi ricavi.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 22 giugno 2010
Limiti all'utilizzo del denaro contante - Rilevanza dell'intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI GALIMBERTI
La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito, in applicazione dell'art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91, che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l'8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. Sul tema, peraltro, occorre ricordare che, attualmente, in esito alle modifiche apportate dall'art. 20 del DL 78/2010 all'art. 49 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi senza il tramite di intermediari è consentito solo per importi inferiori a 5.000 euro.
Fonte: ilsole24ore del 23 giugno 2010 p. 35
Diritto annuale per l'anno 2010 - Proroga dei termini di versamento - Applicabilità DI RIVETTI
Per effetto del DPCM 10.6.2010, i contribuenti soggetti agli studi di settore possono beneficiare, al ricorrere di talune condizioni, del differimento dei termini per il versamento del diritto camerale annuale. Al riguardo, per le imprese che si sono iscritte nel relativo Registro nel 2009 o in anni precedenti, l'art. 8 co. 2 del DM 359/2001 fa rinvio al termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, i predetti soggetti, qualora siano soggetti agli studi di settore, possono effettuare il versamento del diritto annuale entro il 6.7.2010, senza alcuna maggiorazione, ovvero dal 7.7.2010 al 5.8.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore rimangono fermi gli ordinari termini di versamento. Diversamente, le imprese che si iscrivono nel Registro nel corso del 2010 effettuano il versamento, tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 23 giugno 2010
Accertamenti sulla deduzione di quote di ammortamento (Cass. 23.6.2010 n. 15178) DI LATORRACA
Gli accertamenti sulle quote di ammortamento indebitamente dedotte sono legittimi anche se la presunta violazione della legge fiscale ha origine in periodi d'imposta non più accertabili a causa del decorso dei termini di decadenza per l'accertamento. Invero, tali rettifiche possono ingenerare dubbi sul rispetto, ad opera degli uffici finanziari, dei suddetti termini, siccome la deduzione del costo è ripartita su più anni, e la violazione della legge tributaria ha spesso riflesso sull'intera durata del periodo di ammortamento. Nella pronuncia viene specificato che "pur sussistendo l'asserita decadenza dell'Ufficio dalla possibilità di rideterminare valori riferiti a spese per immobili in anni precedenti il quinquennio [n.d.a., "vecchio" termine decadenziale], è possibile la regolarizzazione dei calcoli delle quote di ammortamento per gli anni successivamente accertati". Vengono così ribaltate le due sentenze di merito, che, a quanto pare, hanno ritenuto spirati i termini di decadenza dal potere di accertamento siccome le violazioni contestate, sebbene aventi riflesso sui periodi d'imposta successivi, erano relative a esercizi ormai chiusi.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 24 giugno 2010
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