Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Scudo fiscale-ter - Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in corso di emanazione di PARENTE
Costituiscono causa ostativa all'accesso allo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) le lettere questionario inviate dall'Agenzia delle Entrate nell'ottobre 2009 circa eventuali disponibilità estere di attività e investimenti da parte dei contribuenti. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione di un convegno tenutosi in data 20.10.2009, la sanatoria non può essere applicata da coloro che, avendo ricevuto la comunicazione, rientrano in uno dei cinque casi descritti dai questionari (trust, forme di previdenza, donazioni, contratti assicurativi, strumenti finanziari). Non vi sono preclusioni, invece, per l'adesione allo scudo fiscale da parte del contribuente che possiede beni estranei alle circostanze individuate, come ad esempio immobili e yacht.
Fonte: ilsole24ore del 21 ottobre 2009, p. 35
Determinazione dell'investimento agevolabile DI FERRANTI
È in fase di predisposizione la circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione prevista dall'art. 5 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) per la detassazione del 50% degli investimenti in macchinari (c.d. "Tremonti-ter"). La questione di maggior rilievo attiene all'individuazione degli investimenti agevolabili nel periodo 1.7.2009 - 30.6.2010, atteso che, sotto questo profilo, la disposizione si differenzia dalle precedenti versioni dell'agevolazione (L. 489/94 e L. 383/2001), in quanto limita il beneficio ai macchinari e alle apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. In sede dottrinale è stato sostenuto che: - sono agevolabili anche i beni che, sotto un profilo meramente empirico, non sono nè macchinari nè attrezzature, ma sono comunque compresi nella suddetta divisione 28; - è irrilevante l'attività svolta (o le attività svolte) dal produttore dei beni, essendo al contrario sufficiente che i beni stessi siano ricompresi nella suddetta tabella 28; - potrebbero essere agevolati anche i beni "accessori" senza i quali i macchinari e le attrezzature non possono funzionare (es. software incorporati nel macchinario e non scindibili da esso); - potrebbero, del pari, essere agevolati anche i beni di consumo (es. toner), posto che la norma non richiede il requisito della strumentalità. Ulteriori questioni interpretative sulle quali la circolare dovrebbe esporre la posizione dell'Amministrazione finanziaria sono rappresentate: - dall'individuazione del momento in cui l'investimento si considera effettuato; - dalla cumulabilità con le altre agevolazioni; - dal rapporto con la disciplina degli interessi passivi, per i beni acquisiti in leasing; - dal trattamento dell'agevolazione ai fini degli acconti d'imposta.
Fonte: ilsole24ore del 19 ottobre 2009, p. 2
Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Termine iniziale di presentazione del 31.10.2009
Nei prossimi giorni, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe confermare in via ufficiale la proroga al 31.10.2009 della data di attivazione della procedura telematica (in precedenza fissata al 14.9.2009) per la presentazione dell'istanza di rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata in seguito alla mancata deduzione del 10% dell'IRAP, ai sensi dell'art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009. Nel contempo, dovrebbero essere altresì definiti nuovi criteri di ripartizione per i predetti rimborsi. Le soluzioni che potrebbero essere adottate, in luogo dell'assegnazione dei rimborsi ai contribuenti che per primi inviano l'istanza in via telematica, sarebbero rappresentate: - dalla priorità assegnata all'annualità (sarebbero, quindi, prima erogati i rimborsi per il 2004 e il 2005, e solo successivamente quelli per i periodi d'imposta più recenti); - da un'assegnazione proporzionale a tutti i contribuenti che presentano l'istanza, nei limiti dei fondi disponibili.
Fonte: ilsole24ore del 18 ottobre 2009, p. 36
Scudo fiscale-ter - Tassazione delle attività oggetto di sanatoria ed effetti preclusivi ai fini dell'accertamento IVA (circ. Agenzia Entrate 10.10.2009 n. 43) DI DEOTTO - GAIANI
Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'adesione allo scudo fiscale-ter di cui all'art. 13-bis del DL 78/2009 preclude gli accertamenti anche per tributi diversi dalle imposte sui redditi, quali l'IVA e le imposte sulle successioni e sulle donazioni. L'effetto preclusivo agli accertamenti opera limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio (o di regolarizzazione). Pertanto, l'inibizione per gli accertamenti opera in tutti i casi in cui astrattamente sia possibile ricondurre gli imponibili accertati ai valori oggetto di emersione. Secondo l'Autore, è possibile ritenere che la copertura data dallo scudo possa riguardare l'IVA relativa ai corrispettivi non fatturati che sono stati "esportati" all'estero, in quanto sarebbe possibile rilevare un collegamento tra le operazioni non fatturate e le attività oggetto dell'emersione. Tale situazione non sembra determinare una rinuncia da parte dello Stato italiano ad esercitare l'azione di accertamento IVA: di conseguenza, non dovrebbe applicarsi allo scudo fiscale-ter l'orientamento della Corte di cassazione (sentenza 18.9.2009 n. 20068 che richiama i principi sanciti dalla sentenza Corte di Giustizia UE 17.7.2008 causa C-132/06), secondo cui i condoni e le sanatorie di cui alla L. 413/91, al pari di quelli introdotti dalla L. 289/2002, sono illegittimi, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA.
Fonte: ilsole24ore del 14 ottobre 2009, p. 33
Scudo fiscale-ter - Anticipazioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate DI IORIO - RIZZARDI
La versione definitiva della circ. dell'Agenzia delle Entrate in materia di scudo fiscale-ter ha chiarito alcuni aspetti controversi in relazione all'applicazione della sanatoria (art. 13-bis del DL 78/2009). Si afferma, infatti, che: - occorre rispettare il termine del 15.12.2009 per il pagamento dell'imposta straordinaria anche se, in considerazione delle difficoltà che potrebbero verificarsi soprattutto in relazione ad alcune tipologie di attività finanziarie, le operazioni complessive per lo scudo possono chiudersi successivamente, ma in una data ragionevolmente vicina alla scadenza del pagamento; - lo scudo fiscale attivato dalle società controllate o collegate estere incluse nel regime CFC ex artt. 167 e 168 del TUIR (co. 7-bis dell'art. 13-bis del DL 78/2009) produce effetti sul soggetto che partecipa la società estera, ma in relazione, esclusivamente, ai partecipanti persone fisiche o comunque nei confronti dei soggetti che, autonomamente, devono osservare gli obblighi di monitoraggio fiscale; - in caso di accesso, ispezione o verifica nei confronti del contribuente, la dichiarazione riservata deve essere immediatamente esibita. Invece, nel caso di accertamento notificato, la dichiarazione riservata dovrà essere esibita entro i 30 giorni successivi alla notifica stessa. In materia di immobili, non sarà possibile beneficiare della regolarizzazione per gli immobili situati in Svizzera, San Marino, Montecarlo e Liechtenstein, in quanto questi Paesi non garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Per tali Paesi è consentito, però, il "rimpatrio giuridico" consistente nel conferimento delle attività ivi detenute in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5.8.2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni. In tal caso, tuttavia, è necessario che il soggetto che effettua l'operazione di rimpatrio sia il proprietario delle attività conferite e che la società conferitaria non risulti intestataria di altri beni. È possibile, invece, procedere alla regolarizzazione per gli immobili posseduti in Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia.
Fonte: ilsole24ore del 10 ottobre 2009, p. 5
Arco temporale di applicazione dell'agevolazione e investimenti rilevanti DI CAPPELLINI
In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, permangono alcuni dubbi in relazione all'ambito applicativo della detassazione parziale degli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature ex art. 5 del DL 78/2008 (c.d. Tremonti-ter). In particolare, considerati i ristretti tempi di applicazione dell'agevolazione, andrebbe chiarito se i beni acquistati debbano entrare in funzione nel periodo agevolato (1.7.2009 - 30.6.2010); l'entrata in funzione del bene, infatti, dovrebbe rilevare soltanto ai fini della deducibilità degli ammortamenti e non per la rilevanza dell'investimento. Ulteriori problematiche sorgono in merito ai beni strumentali, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, acquistati e concessi in comodato/locazione a terzi, per i quali l'Amministrazione finanziaria aveva in precedenza chiarito che si considerano agevolabili soltanto nel caso in cui siano strumentali e inerenti. In particolare, secondo i chiarimenti forniti in passato: - si considerano strumentali i beni utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale alle esigenze di produzione del comodante; - l'inerenza del bene sussiste nella circostanza in cui lo stesso ceda le proprie utilità all'impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato. In relazione a tale ultimo punto, si prospettano diverse ipotesi: - il bene locato cede utilità al solo locatario, ipotesi in cui l'agevolazione non è ammessa; - il bene locato cede utilità al locatore, ipotesi in cui l'agevolazione è ammessa; - il bene locato cede utilità al locatario ma la locazione è "utile" al locatore, ipotesi che dovrebbe essere agevolabile secondo i precedenti chiarimenti di Assonime; - la locazione è oggetto dell'attività del locatore, ipotesi in cui l'agevolabilità appare dubbia.
Fonte: ilsole24ore del 10 ottobre 2009, p. 25
Scudo fiscale-ter - Preclusione dagli accertamenti ed esistenza di cause ostative DI LIBURDI
L'art. 13-bis del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009), richiama integralmente le disposizioni di cui all'art. 14 del DL 350/2001 che prevedono: - la preclusione da accertamenti successivi all'adesione alla sanatoria da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché una serie di disposizioni che regolano la non punibilità rispetto ad una serie di reati sia tributari che di altra natura; - l'inefficacia dello scudo fiscale laddove, al momento di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni che vengono sterilizzate per effetto dello scudo è già stata constatata o comunque sono iniziate attività di controllo di cui il contribuente è a conoscenza. In quest'ultima ipotesi, anche se tale azione è stata avviata in tempi decisamente antecedenti all'introduzione delle norme in materia di scudo fiscale, si ritiene che la causa ostativa sussista in concreto con la conseguente inefficacia dello scudo stesso rispetto ai periodi d'imposta che sono oggetto di controllo, anche se non ancora concretizzato in avvisi di accertamento.
Fonte: italiaoggi del 9 ottobre 2009, p. 30
Scudo fiscale-ter - Vertice tra Italia e Commissione europea DI MOBILI - MAGLIONE
I tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno esposto alla Commissione europea una serie di osservazioni finalizzate a superare eventuali censure, in sede comunitaria, delle disposizioni contenute nell'art. 13-bis del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009). È stato argomentato come la normativa in questione differisca in modo sostanziale dal condono tombale di cui all'art. 9 della L. 289/2002, in quanto, riguardando la sanatoria capitali illecitamente detenuti all'estero, verrebbe meno il requisito della territorialità IVA o, comunque, esso apparirebbe labile. Circa la compatibilità con il principio della libera circolazione dei capitali, la circolare dell'Agenzia delle Entrate in corso di emanazione dovrebbe confermare la possibilità di regolarizzare le attività detenute negli Stati "collaborativi" secondo i criteri elaborati dall'OCSE. Da questa lista dovrebbero essere esclusi la Svizzera e San Marino, per i quali l'unica opzione percorribile rimarrebbe il rimpatrio.
Fonte: ilsole24ore del 9 ottobre 2009, p. 31
Versamento delle somme dovute per l'adesione allo scudo fiscale-ter - Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia Entrate 8.10.2009 n. 257) DI SANTACROCE
Con riferimento all'applicazione dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009), l'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per il versamento: - dell'imposta straordinaria del 5% relativa al rimpatrio (codice 8107) e alla regolarizzazione (codice 8108) delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero; - dell'imposta sostitutiva del 27% (alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica) relativa ai redditi derivanti dalle suddette attività dall'1.1.2009 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata (codice 1827). Vengono contestualmente abrogati i codici tributo istituiti in relazione alle precedenti versioni della sanatoria. L'art. 13-bis co. 5 del DL 78/2009 rinvia per gli adempimenti connessi allo scudo fiscale-ter agli artt. 13, 14, 15 e 16 del DL 350/2001, in quanto compatibili con il nuovo impianto normativo. Le disposizioni richiamate prevedono che l'intermediario, unico soggetto obbligato al versamento delle imposte dovute per lo scudo, deve provvedere all'esecuzione dell'obbligo entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata. Il rimpatrio oppure la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta (art. 13-bis co. 3 del DL 78/2009). Tale disposizione si interpreta nel senso che il perfezionamento si realizza al momento della presentazione della dichiarazione riservata, momento in cui il contribuente direttamente o indirettamente fornisce all'intermediario la provvista necessaria per assolvere l'imposta straordinaria (cfr. bozza della circ. Agenzia delle Entrate in materia di scudo fiscale).
Fonte: ilsole24ore del 9 ottobre 2009, p. 31
Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Sopravvenienza attiva derivante dal rimborso - Modalità di contabilizzazione DI GAIANI
Contabilmente, il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (ai sensi dell'art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) genera una sopravvenienza attiva di natura straordinaria, da rilevare nella voce E.20 del Conto economico, con contropartita tra i crediti tributari (voce C.II.4-bis dell'attivo dello Stato patrimoniale). L'annunciata modifica (da parte dell'Agenzia delle Entrate) dei criteri di ripartizione delle risorse impatta altresì sulle modalità di contabilizzazione della suddetta sopravvenienza. In particolare, sulla base del presupposto che vengano liquidati prioritariamente e integralmente i rimborsi relativi alle annualità 2004 e 2005 (circostanza che, peraltro, dovrà essere confermata dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione), è ragionevole affermare che la certezza del relativo credito sussista già al momento dell'invio dell'istanza, con conseguente contabilizzazione nel bilancio dell'esercizio in cui la domanda è stata inoltrata telematicamente (presumibilmente, il 2009). Invece, i rimborsi relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007 dovranno essere rilevati in bilancio soltanto all'atto dell'effettiva erogazione (sempre, ovviamente, sulla base del presupposto che il rimborso prioritario e integrale riguardi soltanto gli esercizi 2004 e 2005).
Fonte: ilsole24ore del 7 ottobre 2009, p. 32
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