Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Scudo fiscale-ter - Regolarizzazione o rimpatrio di immobili DI LIBURDI
Nella circ. Agenzia delle Entrate in materia di scudo fiscale-ter, ancora in fase di definitiva stesura da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe trovare spazio un chiarimento finalizzato ad affermare che, laddove sia stata costituita una provvista all'estero mediante il canale bancario, anche se riferita ad un immobile da non indicare nel quadro RW nella sezione II, si sarebbe verificata una violazione alla normativa in tema di monitoraggio fiscale. Tale impostazione consentirebbe al caso di specie di beneficiare dell'emersione di cui all'art. 13-bis del DL 78/2009. Tuttavia, si osserva che l'orientamento ipotizzato non sarebbe del tutto coerente con: - la circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9, nella quale si chiarisce che, se gli immobili non sono produttivi di reddito, non devono essere indicati nel quadro RW; - la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54, secondo cui, nella sezione III del quadro RW, non dovevano essere evidenziati quei trasferimenti correlati ad investimenti che non dovevano transitare nella sezione II.
Fonte: italiaoggi del 7 ottobre 2009, p. 32
Scudo fiscale-ter - Copertura ai fini del redditometro DI DEOTTO - RIZZARDI
Con riferimento al nuovo scudo fiscale, l'art. 13-bis co. 3 del DL 78/2009 preclude l'accertamento in relazione a quegli imponibili che risultano almeno astrattamente riferibili alle somme o alle attività oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio. La bozza della circ. Agenzia delle Entrate in materia afferma che, in relazione al redditometro o, comunque, all'accertamento sintetico, la copertura può riguardare manifestazioni di capacità contributiva che si sono evidenziate dopo l'emersione. Si pensi, ad esempio, al caso delle somme detenute all'estero che vengono rimpatriate e successivamente utilizzate per acquistare immobili o altri beni che rilevano ai fini del redditometro. Occorre considerare, inoltre, il caso dei beni detenuti all'estero che sono oggetto di emersione: secondo gli Autori, in questo caso, gli stessi non possono rilevare ai fini delle metodologie accertative sopradescritte.
Fonte: ilsole24ore del 7 ottobre 2009, p. 31
Scudo fiscale-ter - Ambito applicativo - Regolarizzazione o rimpatrio di denaro, strumenti finanziari, immobili e investimenti non finanziari DI PARISOTTO
Il valore delle attività che possono essere oggetto dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) è a discrezione del contribuente. Infatti, solo per il denaro, occorrerà tenere conto del valore nominale. Per gli strumenti finanziari, il contribuente può, a sua insindacabile scelta, optare per indicare: - il costo di acquisto; - il valore corrente (da individuare con riferimento alla data in cui effettua il rimpatrio o la regolarizzazione); - un valore intermedio tra i due. Ai fini della regolarizzazione degli immobili situati all'estero, è possibile scegliere se indicare in dichiarazione riservata il valore di acquisto o quello corrente, supportandolo con un'apposita perizia redatta nel luogo in cui si trova l'immobile secondo gli usi e le consuetudini di quel paese. Si osserva, infine, che nella particolare situazione di contemporanea presenza di scudo fiscale e sanatoria dei redditi 2009, l'importo del denaro rimpatriato potrebbe risultare superiore rispetto a quanto riportato nel rigo A5 della dichiarazione riservata proprio per effetto di questi ultimi redditi.
Fonte: ilsole24ore del 6 ottobre 2009, p. 31
Emersione di attività illecitamente detenute all'estero - Scudo fiscale-ter - Copertura delle violazioni relative all'IVA - Profili di illegittimità comunitaria DI LIBURDI
Secondo i documenti di prassi emananti in vigenza della prima versione dello scudo-fiscale (DL 350/2001), la sanatoria opera su tutti i tributi "anche diversi dalle imposte sui redditi, quali per esempio l'IVA o l'imposta sulle successioni o donazioni sempreché si tratti di accertamenti relativi a imponibili che siano riferiti alle attività oggetto di emersione" (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.12.2001 n. 99, § 3). In materia di IVA, tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza 18.9.2009 n. 20068), in virtù dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 17.7.2008 causa C-132/06, ha affermato che i condoni e le sanatorie di cui alla L. 413/91, al pari di quelli introdotti dalla L. 289/2002, sono in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA. In dottrina, è stato osservato che tale principio potrebbe essere considerato estensibile anche per l'importo oggetto del nuovo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009). Al momento, la bozza della circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.9.2009 non pare assumere una posizione decisiva in merito.
Fonte: italiaoggi del 2 ottobre 2009, p. 26
Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi - Proposte allo studio dell'Agenzia delle Entrate DI RIZZARDI
L'Agenzia delle Entrate sta valutando, unitamente alle categorie imprenditoriali e professionali, nuovi criteri di ripartizione per i rimborsi IRPEF e IRES conseguenti alla riliquidazione delle dichiarazioni deducendo il 10% dell'IRAP pagata in ciascun esercizio (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009). Le soluzioni che potrebbero essere adottate, in luogo dell'assegnazione dei rimborsi ai contribuenti che per primi inviano l'istanza in via telematica, sarebbero rappresentate: - dalla priorità assegnata all'annualità (sarebbero, quindi, prima erogati i rimborsi per il 2004 e il 2005, e solo successivamente quelli per i periodi d'imposta più recenti); - da un'assegnazione proporzionale a tutti i contribuenti che presentano l'istanza, nei limiti dei fondi disponibili. L'ammontare dei rimborsi spettanti potrebbe raggiungere i 4 miliardi di euro, mentre i fondi previsti per i rimborsi ammontano: - a 100 milioni di euro, per il 2009; - a 500 milioni di euro, per il 2010; - a 400 milioni di euro, per il 2011.
Fonte: ilsole24ore del 2 ottobre 2009, p. 33
Investimenti rilevanti - Tipologia di beni strumentali agevolabili e revoca dell'agevolazione DI BELLINAZZO
Uno degli aspetti più controversi della detassazione parziale degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature effettuati nel periodo 1.7.2009-30.6.2010 (c.d. Tremonti-ter) riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della stessa. L'agevolazione, infatti, è limitata ai soli macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, ma tale tabella riguarda le attività produttive e non i prodotti, con conseguenti difficoltà ad individuare i beni agevolabili. Alla luce del riferimento effettuato dall'art. 5 del DL 78/2009 ai macchinari e alle apparecchiature, sembrerebbero esclusi dall'agevolazione, ancorché compresi nella suddetta divisione, gli utensili e le parti meccaniche per i macchinari e le attrezzature; appare inoltre dubbia l'agevolabilità di livelle, metri e strumenti di precisione. Problematica è altresì l'individuazione dei beni che possono essere classificati nei codici residuali (28.29.99 e 28.99.99), fermo restando che sono esclusi dall'agevolazione: - i prodotti in metallo per usi generali (divisione 25); - gli apparecchi di controllo associati, gli strumenti computerizzati, gli strumenti di misurazione, gli apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27); - i veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30). In merito poi all'ipotesi di revoca dell'agevolazione nel caso in cui l'imprenditore ceda i beni agevolati nel periodo di sorveglianza, non è chiaro se il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto del bene (il 2011 in caso di investimenti effettuati nel 2009, il 2012 in caso di investimenti effettuati nel 2010) sia compreso o meno nell'ambito applicativo della disposizione antielusiva.
Fonte: ilsole24ore del 30 settembre 2009, p. 31
Tardiva presentazione del Modello CVS - Decadenza del diritto al contributo (Cass. 11.9.2009 n. 19627) DI STRAZZULLA
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato la decadenza del beneficio di cui all'art. 8 della L. 388/2000 nel caso in cui il contribuente abbia presentato oltre il termine previsto il Modello CVS, contenente i dati relativi all'investimento effettuato. In particolare, la sentenza ha affermato che, nonostante l'agevolazione fosse inizialmente fruibile in via automatica, la successione delle disposizioni ha, di fatto, posto il contribuente nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere all'onere di comunicazione. Di conseguenza, presentando il Modello CVS oltre il termine previsto (28.2.2003), la società è decaduta dal beneficio fiscale, ancorché abbia indicato in dichiarazione il credito d'imposta; tale adempimento, infatti, è successivo all'acquisizione del diritto a fruire del credito d'imposta. L'Autrice rileva che, nonostante il ragionamento della Cassazione possa ritenersi corretto, è da censurare il comportamento dell'Agenzia delle Entrate: infatti, è ben vero che il termine per l'invio telematico del Modello CVS era fissato in data 28.2.2003, ma è altrettanto vero che l'apposito software è stato messo a disposizione solo a partire dal 12.2.2003.
Fonte: ilsole24ore del 28 settembre 2009, p. 6
Errata compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti - Regime sanzionatorio DI ODORIZZI
La fase antecedente all'invio della dichiarazione dei redditi postula un attento controllo dei dati riportati nei modelli relativi agli studi di settore. Nell'ipotesi in cui la compilazione del modello sia affetta da errori materiali, non influenzanti l'esito degli studi, la violazione non rientra nell'infedele dichiarazione, e, pertanto, può al massimo comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00. In tal caso, il contribuente potrebbe ricorrere al ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui l'errore è stato commesso (per errori in UNICO 2009, quindi, entro la presentazione di UNICO 2010). Per contro, l'errore concernente l'omessa o la non veritiera compilazione del modello rientra nell'infedele dichiarazione e la sanzione è irrogabile in misura variabile dal 100% al 200% dell'imposta dovuta. Tale sanzione risulta ulteriormente aumentata del 10%, se il maggior reddito d'impresa accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore eccede il 10% del dichiarato.
Fonte: ilsole24ore del 23 settembre 2009, p. 33
Perdite su crediti - Requisiti per la deducibilità DI ODORIZZI
In un periodo, come quello attuale, di congiuntura economica negativa, assume maggiore rilievo la valutazione delle perdite su crediti, sia dal punto di vista civilistico, sia dal punto di vista fiscale ai fini della loro deducibilità. Ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da "elementi certi e precisi". Sull'esatta definizione di questa locuzione, tuttavia, si registra un contrasto tra Amministrazione finanziaria, ancorata ad una impostazione estremamente restrittiva, e giurisprudenza prevalente, orientata verso tesi meno rigide quanto ad oneri probatori. Sul punto, si segnala, da ultimo, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23.1.2009 n. 16, secondo la quale la temporanea illiquidità del debitore non è condizione sufficiente per riconoscere la deducibilità della perdita, anche se poi seguita da pignoramento infruttuoso.
Fonte: ilsole24ore del 21 settembre 2009, p. 4
Fittizietà delle operazioni - Onere della prova (Cass. 15.9.2009 n. 19823) DI FALCONE IORIO
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte, nell'ambito di un contenzioso riguardante la contestazione ad una società dell'indebita detrazione IVA relativa ad operazioni inesistenti, ha ribadito il principio secondo il quale, in presenza di elementi indiziari che evidenzino l'inesistenza materiale dell'operazione, spetta alla società cessionaria provare la "genuinità" dell'operazione stessa. Va osservato, al riguardo, che, per il cessionario, può essere difficile, se non impossibile, fornire la predetta dimostrazione, in special modo quando tale soggetto, al di là della documentazione in suo possesso (fatture, documenti di trasporto, ecc.), non sia in grado di provare il concreto svolgimento dell'attività da parte del cedente. Nel caso di specie, infatti, i verificatori, oltre a non avere rinvenuto, presso il cedente, la documentazione comprovante le cessioni descritte nelle fatture emesse e utilizzate, per la detrazione IVA, dal cessionario, hanno eccepito, sempre nei confronti del cedente, l'assenza di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell'attività da cui sono originate le vendite oggetto di contestazione.
Fonte: ilsole24ore del 20 settembre 2009, p. 19
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