\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 18/03/2009 @ 11:18:01, in Rassegna stampa, linkato 839 volte)

Scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore - Effetti ai fini dell'accertamento DI NOCERA

Gli studi di settore non costituiscono uno strumento di accertamento automatico. Infatti, prima di emettere il relativo avviso, l'Ufficio è tenuto ad invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 218/97 (accertamento con adesione), per tentare una definizione della propria posizione in contraddittorio (art. 10 co. 3-bis della L. 146/98). Solo in caso di esito negativo del contraddittorio o di mancata partecipazione del contribuente, l'Ufficio potrà emettere l'avviso di accertamento, motivando, in ogni caso, le ragioni che lo hanno condotto a ritenere infondati gli elementi portati dal contribuente o per le quali ritenga comunque attribuibili i maggiori ricavi o compensi risultanti dagli studi. La possibilità di procedere ad accertamento sulla base degli studi dipende dalla misura dello scostamento tra i dati dichiarati e quelli presunti. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 22.5.2007 n. 31 (§ 2.2) ha avuto modo di precisare che le "gravi incongruenze" che legittimano l'accertamento non possono ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento. Scostamenti di scarsa rilevanza, infatti, potrebbero rivelarsi inidonei ad integrare tali gravi incongruenze, oltre a determinare l'oggettiva difficoltà per il contribuente di contraddire le risultanze dello studio di settore. Per tale ragione, in sede di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, l'Amministrazione dovrà privilegiare le posizioni dei contribuenti "non congrui" che hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiori al ricavo o compenso minimo di riferimento, determinando scostamenti significativi. In tale ipotesi, si segnala comunque la possibilità per il contribuente di evitare l'accertamento provando l'esistenza di cause giustificative riferibili a condizioni soggettive del titolare, all'impresa, al mercato [circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2007 n. 38 (§ 3), 22.5.2007 n. 31 (§ 2.3.9 e 2.3.10), 29.5.2008 n. 44 (§ 2.4)].

Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 16/03/2009 @ 19:45:47, in Rassegna stampa, linkato 600 volte)

Rettificabilità delle dichiarazioni a favore del contribuente - Presentazione dell'istanza di rimborso - Termini (ris. Agenzia Entrate 2.12.2008 n. 459) DI FERRANTI

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2.12.2008 n. 459, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, secondo cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, non osta alla proposizione dell'ordinaria istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73. Nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia fatto propria tale impostazione, rimangono aperte alcune problematiche in tema di dichiarazioni rettificative. Infatti: - è dubbio se la dichiarazione integrativa a favore del contribuente debba necessariamente avvenire entro il periodo di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, oppure se sia possibile eseguirla entro il più ampio termine quadriennale previsto dall'art. 2 co. 8 del DPR 322/98; - nel caso in cui il contribuente abbia inviato una dichiarazione integrativa, non è chiaro se i termini di decadenza dal potere di accertamento decorrano dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa stessa, oppure dalla data di presentazione della dichiarazione originaria. Per ciò che concerne l'IRAP, l'Autore rileva come i contribuenti che, pur ritenendo di non essere soggetti passivi del tributo, hanno inviato il Modello UNICO 2008 compilando anche il quadro IQ, possono integrare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 presentandone una "a zero".

Fonte: ilsole24ore del 16 marzo 2009, p. 5

 
Di Dr E. D Amico (del 16/03/2009 @ 19:43:32, in Rassegna stampa, linkato 725 volte)

Abolizione del libro soci - Conseguenze sulla disciplina del trasferimento delle quote e adozione facoltativa per scelta statutaria DI DE ANGELIS

L'art. 16 co. 12-septies del DL 185/2008, inserito in sede di conversione nella L. 2/2009, elimina, a partire dal 30.3.2009, il libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori nelle srl. Tale abrogazione si ripercuote su numerosi aspetti della disciplina delle srl. Particolarmente rilevanti, peraltro, risultano le modifiche agli effetti del trasferimento delle partecipazioni che, in base al nuovo art. 2470 c.c., si producono dal momento del "deposito" dell'atto stesso presso il Registro delle imprese. Tale novità: - sfuma la posizione degli amministratori che, non dovendo più provvedere all'iscrizione dell'atto di trasferimento quote nel libro soci, non potranno impedire l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali a soggetti che abbiano violato clausole statutarie; - responsabilizza i professionisti coinvolti nella cessione delle quote, chiamati a verificare che simile atto sia conforme alle indicazioni statutarie. Sul tema, inoltre, il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 115) afferma che: - l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria; - l'eventuale mantenimento delle clausole relative all'obbligo di tenuta del libro soci è valido ed efficace anche ai fini della legittimazione della cessione di quote nei confronti della società e dell'esercizio dei diritti sociali, a condizione che il testo della clausola ricolleghi all'iscrizione nel libro dei soci l'efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta (tali clausole saranno, invece, da riferire al deposito presso il Registro delle imprese se riconducibili a meri rinvii alla legge, automaticamente recettivi delle modifiche intervenute).

Fonte: italiaoggi del 16 amrzo 2009, p. 14

 
Di Dr E. D Amico (del 12/03/2009 @ 09:51:20, in Rassegna stampa, linkato 614 volte)

Perdite su crediti - Criteri di deducibilità DI PIAZZA

Nell'attuale congiuntura economica sfavorevole, sarebbe opportuno che il legislatore ampliasse il novero delle procedure concorsuali che consentono, "in ogni caso", la decucibilità delle perdite su crediti, ricomprendendovi anche le nuove soluzioni concordatarie non espressamente annoverate tra le procedure concorsuali in senso stretto. La riflessione trae spunto da Telefisco 2009, nell'ambito del quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, alle perdite su crediti generatesi per effetto dell'omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/42), non è applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nell'art. 101 co. 5 del TUIR, appunto, in quanto detti accordi non sono espressamente elencati tra le procedure concorsuali che consentono tale deducibilità. Tuttavia, ad avviso dell'Autore, qualora l'accordo preveda che il creditore rinunci a una parte del credito e la rinuncia non sia sottoposta a condizione sospensiva, deve ritenersi che la perdita sia integralmente deducibile nell'esercizio di omologazione dell'accordo medesimo, anche se successivamente l'accordo può venir meno in esito ad eventuali richiami oppure essere risolto o annullato. In ogni caso, deve escludersi che possa essere opinata l'economicità della transazione, dato che essa deve rappresentare almeno il 60% dei crediti.

Fonte: ilsole24ore del 12 marzo 2009, p. 30

 
Di Dr E. D Amico (del 06/03/2009 @ 11:55:50, in Rassegna stampa, linkato 345 volte)

Ritardato od omesso versamento del saldo IVA relativo al 2008 - Ravvedimento operoso DI MORINA

Il versamento dell'IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione annuale, deve essere effettuato entro il 16.3.2009, utilizzando il Modello F24 (codice tributo 6099). I contribuenti che effettuano in ritardo il predetto versamento possono avvalersi: - del ravvedimento "breve", effettuando il versamento entro 30 giorni dalla scadenza (vale a dire entro il 15.4.2009); in tal caso sarà applicata la sanzione pari al 2,5%; - del ravvedimento "lungo", effettuando il versamento oltre 30 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in tal caso sarà applicata la sanzione pari al 3%. In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto e alla sanzione, il contribuente deve corrispondere l'interesse del 3% annuo, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso.

Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2009, p. 8

 
Di Dr E. D Amico (del 06/03/2009 @ 11:52:44, in Rassegna stampa, linkato 1029 volte)

Versamento del saldo IVA dell'anno 2008 - Termine del 16.3.2009 DI TOSONI

Entro il 16.3.2009 dovrà essere versato il saldo IVA relativo al 2008, utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 (codice tributo 6099). L'importo minimo da versare è pari a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). I soggetti passivi obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata con il Modello UNICO 2009 possono, tuttavia, effettuare il versamento del saldo IVA entro il termine per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, con una maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 16.3.2009. Il versamento dell'IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16.3.2009 al 16.11.2009). Al riguardo: - le rate devono essere mensili, di pari importo e maggiorate degli interessi, previsti attualmente al tasso fisso dello 0,50% mensile; - la prima rata deve essere pagata entro il giorno di scadenza del saldo (16.3.2009) e le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo; - la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre. È possibile rateizzare il versamento dell'IVA a debito anche in caso di differimento del pagamento entro il termine previsto per il versamento delle somme derivanti dal Modello UNICO 2009, nel qual caso la prima rata scadrà entro tale termine e, conseguentemente, vi sarà una riduzione del numero massimo delle rate mensili con il quale è possibile frazionare il pagamento, poiché il versamento rateale deve sempre terminare a novembre. Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel Modello F24 separatamente dall'ammontare della rata dell'IVA da versare a saldo, con il codice tributo 1668.

Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2009, p. 2 - 7

 
Di Dr E. D Amico (del 05/03/2009 @ 17:30:51, in Rassegna stampa, linkato 319 volte)

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Mense aziendali e indeducibilità dell'IVA volontariamente non detratta (circ. Agenzia Entrate 3.3.2009 n. 6) DI GAIANI

Relativamente alla nuova disciplina delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.3.2009 n. 6 (§ 6 e 7) ha precisato che non sono soggette al limite di deducibilità del 75%: - le spese sostenute dall'impresa per la gestione diretta del servizio di mensa aziendale; - le spese sostenute a fronte del servizio mensa gestito da terzi; - le spese relative alla fornitura di un servizio di mensa esterna in seguito alla stipula di apposita convenzione con un pubblico esercizio. È stato inoltre chiarito che la rinuncia alla detrazione IVA sulle spese in oggetto (detrazione applicabile dall'1.9.2008) preclude la deducibilità dal reddito d'impresa dell'imposta compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione. Pertanto, per i soggetti che, ai fini delle imposte dirette, intendono continuare a documentare tali oneri tramite ricevuta fiscale (art. 3 del DPR 696/96), è opportuno che il costo relativo all'IVA sia annotato in conti separati, al fine di consentire immediata evidenza dell'importo da recuperare a tassazione nel Modello UNICO.

Fonte: ilsole24ore del 5 marzo 2009, p. 31

 
Di Dr E. D Amico (del 27/02/2009 @ 10:50:57, in Rassegna stampa, linkato 1171 volte)

Stanziamento delle imposte nel bilancio dell'esercizio 2008 - Disposizioni rilevanti DI RIZZARDI

La determinazione delle imposte nel Conto Economico dei bilanci dell'esercizio 2008 è condotta applicando le novità di rilievo che sono state apportate alla disciplina dell'IRES e dell'IRAP da parte della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Con specifico riferimento al tributo regionale, vengono differenziate, tra l'altro, le modalità di calcolo per le società di capitali, da un lato, e gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, dall'altro. Mentre per le prime le componenti imponibili o deducibili saranno assunte così come risultanti dal Conto Economico, senza apportare le variazioni in aumento e in diminuzione disciplinate dal TUIR, per i secondi i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continueranno a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi. Relativamente all'IRES, occorre tenere presenti: - l'abrogazione del regime delle deduzioni extra-contabili; - la modifica alla disciplina degli interessi passivi (art. 96 del TUIR), con deducibilità legata alle risultanze del Conto Economico; - l'eliminazione degli ammortamenti anticipati ("vecchio" art. 102 co. 3 del TUIR); - la deducibilità delle spese di rappresentanza secondo i criteri recati dal DM 19.11.2008. Bisogna inoltre ricordare che, nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. L'applicazione della nuova sanzione si ha quando, in presenza di gravi irregolarità individuabili in base alla normale professionalità e diligenza dei soggetti che esercitano la funzione di revisione contabile, risulta: - omessa la formulazione di un giudizio con rilievi; - non formulato un giudizio negativo; - non rilasciata la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Per il perfezionamento della nuova fattispecie, il nuovo art. 9 co. 5 primo periodo del DLgs. 471/97 richiede che dalle omissioni di cui sopra derivi l'infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP.

Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 23 - 32

 
Di Dr E. D Amico (del 27/02/2009 @ 10:49:38, in Rassegna stampa, linkato 493 volte)

Bonus straordinario per le famiglie - Ambito applicativo e modalità di erogazione - Presentazione delle richieste - Termine del 28.2.2009 DI V.ME

Entro il 28.2.2009 i soggetti interessati ad ottenere l'erogazione del c.d. "bonus famiglia" (art. 1 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) relativo all'anno 2007 devono presentare apposita richiesta ai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). La domanda per ottenere l'agevolazione può essere presentata anche attraverso gli intermediari abilitati (es.: commercialisti, consulenti del lavoro, CAF). Qualora il bonus relativo al 2007 non possa essere erogato dai sostituti d'imposta (es.: nel caso in cui il richiedente abbia perso il posto di lavoro), l'istanza deve essere presentata in via telematica, mediante apposito modello, all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2009. Per quanto concerne l'agevolazione relativa all'anno 2008, i soggetti interessati devono presentare la domanda: - entro il 31.3.2009; - ove esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, entro il 30.6.2009 in via telematica all'Agenzia delle Entrate (mediante apposito modello). Il bonus, che va da 200,00 a 1.000,00 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare, deve essere erogato, per i soggetti che presentano domanda in base ai redditi 2007, entro il 31.3.2009.

Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 31

 
Di Dr E. D Amico (del 25/02/2009 @ 10:11:03, in Rassegna stampa, linkato 484 volte)

Fusione inversa - Applicabilità dell'imposta sostitutiva - Condizioni (ris. Agenzia Entrate 24.2.2009 n. 46) DI DE STEFANI

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di fusione inversa: - è possibile riallineare i valori fiscali con quelli civili, attraverso l'imputazione del disavanzo da fusione ai beni provenienti dalla società controllante-incorporata mediante il pagamento dell'imposta sostituiva sulle riorganizzazioni aziendali ai sensi dell'art. 172 co. 10-bis del TUIR; - non possono essere riallineati i valori dei beni che già facevano parte, anteriormente alla fusione, del patrimonio aziendale della società controllata-incorporante. Al riguardo, si applica, quindi, l'interpretazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 secondo cui il disposto dell'art. 2 del DM 25.7.2008 (attuativo della disciplina in esame) prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva solo in relazione ai maggiori valori imputati "ai beni ricevuti", cioè ai soli beni provenienti dal patrimonio dell'incorporata ed attribuiti alla società incorporante per effetto della fusione. Si precisa, infine, che il regime dell'imposta sostitutiva è comunque precluso nell'ipotesi in cui il patrimonio ricevuto per effetto della fusione non sia configurabile quale compendio aziendale.

Fonte: ilsole24ore del 25 febbraio 2009, p. 25

 
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

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