\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Giancarlo (del 06/03/2008 @ 13:01:57, in Rassegna stampa, linkato 895 volte)

Stanziamento nel bilancio 2007 di Pozzoli

L'art. 2426 co. 1 n. 9) c.c. e i principi contabili nazionali prevedono che le rimanenze debbano essere iscritte in bilancio al: - costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori (costi di trasporto, imballaggio, dogana, ecc.); - costo di produzione, comprensivo dei costi diretti e della quota parte dei costi indiretti di fabbricazione. Gli oneri finanziari sono capitalizzabili insieme al costo delle rimanenze a condizione che esse richiedano un processo produttivo pluriennale. La valutazione successiva deve essere effettuata al minore tra: - costo storico [pari al costo specifico, per i beni fungibili, e al costo determinato attraverso i metodi FIFO (first in first out), LIFO (last in first out), costo medio ponderato, per i beni non fungibili]; - valore di mercato (pari al costo di sostituzione, per le materie acquistate da terzi, e al valore netto di realizzo, per le materie prodotte internamente). Il TUIR prevede che le rimanenze debbano essere iscritte, nel primo esercizio, al costo medio unitario, mentre, negli esercizi successivi, ad un valore non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione del metodo LIFO a scatti. In merito al trattamento fiscale degli interessi passivi correttamente imputati ad incremento del costo delle rimanenze, l'art. 96 del TUIR, così come modificato a seguito della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), con effetto sul Modello UNICO 2009, prevede che essi siano integralmente deducibili.

Fonte: Il Sole24Ore - La guida del Professionista, pag 19 e20

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Di Giancarlo (del 06/03/2008 @ 12:57:14, in Rassegna stampa, linkato 413 volte)

Novità del DLgs. 32/2007 di Cavalluzzo - Montinari

L'art. 2 del DLgs. 2.2.2007 n. 32, che recepisce la Direttiva 51/2003/CE, modifica la relazione di cui all'art. 2409-ter c.c. uniformandola a quella predisposta dai revisori delle società quotate. La nuova relazione del revisore (datata e sottoscritta dallo stesso) sarà composta dai seguenti paragrafi: - un paragrafo introduttivo, che identifica il bilancio sottoposto a revisione ed il quadro delle regole di redazione del bilancio applicate dalla società; - una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; - un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente se questo è conforme alle regole che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio (il giudizio del revisore potrà essere, come per le società quotate, positivo, con rilievi, negativo o impossibile); - eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio senza che essi costituiscano rilievi; - un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso di giudizio non positivo (e, quindi, negativo, con rilievi o impossibile) la relazione deve illustrare i motivi dello stesso. La novità riguarda sia l'incaricato del controllo contabile che il collegio sindacale cui è affidato il controllo medesimo. Ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 32/2007, la nuova disciplina si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva al 12.4.2007, e cioè: - ai bilanci degli esercizi 2008 e seguenti, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare; - ai bilanci degli esercizi 1.7.2007-30.6.2008 e seguenti, per i soggetti che abbiano esercizio sociale che chiuda, ad esempio, al 30.6 di ogni anno.

Fonte: Il Sole24Ore - la Guida del Professionista, pag 27

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Principali informazioni da indicare di Gaiani

 Il Codice Civile, anche dopo il recepimento della Direttiva CE n. 65/2001, non detta regole specifiche per la valutazione degli strumenti derivati, per i quali si dovranno quindi applicare i generali criteri di competenza e prudenza di cui all'art. 2423-bis del c.c., mentre prevede disposizioni puntuali da rendere in nota integrativa (art. 2427-bis del c.c.) e nella relazione sulla gestione (art. 2428 del c.c.). L'art. 2427-bis co. 1 n. 1 del c.c. prevede che, nella nota integrativa, devono essere indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura (cioè se si tratta di strumenti "di copertura" o "speculativi"). Tali informazioni non sono richieste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Secondo quanto previsto dal documento OIC n. 3, le informazioni da indicare in nota integrativa relative ai derivati di copertura devono riguardare anche le attività e le passività sottostanti e la verifica dell'efficacia delle coperture. Qualora il fair value risulti inferiore al valore di libro, la nota integrativa dovrà indicare entrambi i valori in relazione a ciascuna delle tipologie descritte. L'evidenza di un fair value inferiore all'importo iscritto in bilancio deve essere motivata in nota integrativa in relazione alla corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. e dei principi contabili, attestando che l'attività viene mantenuta al più elevato valore contabile, poichè le perdite di valore subite non presentano il carattere di durevolezza previsto dall'art. 2426 c.c. Con riferimento alla relazione sulla gestione, l'art. 2428 co. 2 n. 6-bis del c.c stabilisce che gli amministratori devono illustrare i seguenti punti: - gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste; - l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

Fonte: Il Sole24Ore del 06.03.2008, pag. 21 e 22

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Di Giancarlo (del 03/03/2008 @ 11:11:45, in Rassegna stampa, linkato 399 volte)

Acquisti intracomunitari di auto nuove - Copia del versamento dell'IVA effettuato in occasione della prima cessione interna - Presentazione all'atto dell'immatricolazione (circ. Min. Trasporti 27.11.2007 n. 108243) di Carpentieri

Gli Uffici della Motorizzazione civile, sulla base della circolare in esame, pretendono, ai fini dell'immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, che sia versata l'IVA sulla prima cessione "interna" anche quando i veicoli stessi sono utilizzati nell'attività d'impresa, senza essere quindi rivenduti. Secondo il Ministero dei Trasporti, infatti, l'imposta da versare con il modello "F24 - IVA immatricolazione auto UE" si riferisce a quella dovuta sull'acquisto intracomunitario, anziché a quella corrisposta sulla prima cessione "interna" (come, invece, chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 30.11.2007 n. 64). L'effetto dell'interpretazione ministeriale è quella di obbligare, di fatto, gli operatori economici italiani a pagare una sorta di dazio, pari all'IVA sulla fittizia vendita "interna", al fine di ottenere l'immatricolazione dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa esercitata.

Fonte: Italia Oggi, pag. 27

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Di Giancarlo (del 03/03/2008 @ 11:06:36, in Rassegna stampa, linkato 406 volte)

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Estensione a tutte le cessioni di fabbricati strumentali - Decorrenza dall'1.3.2008 di Busani

Dall'1.3.2008, rientreranno nel meccanismo del "reverse charge" anche le cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti con pro rata di detrazione non superiore al 25%, imponibili IVA ex art. 10 co. 1 n. 8-ter) lett. b) del DPR 633/72; dall'1.10.2007, invece, il sistema dell'inversione contabile si applica alle cessioni di fabbricati strumentali, imponibili IVA su opzione del cedente ex art. 10 co. 1 n. 8-ter) lett. d) del DPR 633/72. Restano, pertanto, imponibili IVA, secondo le regole ordinarie, le cessioni di cui alle lett. a) e c) del citato n. 8-ter) dell'art. 10, riguardanti, rispettivamente, le cessioni di fabbricati: - poste in essere dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione; - effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio dell'impresa o di arte o professione (compresa l'ipotesi del c.d. "autoconsumo", qualora sia stata detratta l'imposta all'atto dell'acquisto).

Fonte: Il Sole24Ore del 01/03/2007, pag.27

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Cessione pro soluto di credito da finanziamento - Deducibilità della perdita - Condizioni (ris. Agenzia Entrate 29.2.2008 n. 70) di De Stefani

Nella risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha considerato le seguenti operazioni: - la svalutazione civilistica di un credito verso una società controllata; - la cessione pro soluto di un credito di finanziamento verso la controllata ad una società terza; - la vendita delle azioni della controllata in parola alla medesima società terza. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la cessione del credito di finanziamento alla società terza configura una sostanziale rinuncia al credito da parte del socio che non può dare origine a una perdita su crediti deducibile ex art. 101 co. 5 del TUIR. Il disconoscimento del contratto di cessione del credito pro soluto deriva dal fatto che la determinazione dei corrispettivi dei due contratti è stata il frutto di un procedimento unitario, durante il quale la dismissione del credito, per il valore simbolico di un euro, è stata giustificata dalla "necessità di alleggerire per quanto più possibile la situazione finanziaria della società ceduta". Pertanto, tale riduzione dei debiti della società ceduta, secondo l'Amministrazione finanziaria, ha sicuramente influenzato la convenienza economica dell'acquisizione del controllo da parte della società terza. Si ricorda che, in caso di rinuncia al credito da parte del socio, si applica l'art. 94 co. 6 del TUIR, secondo cui l'ammontare della rinuncia ai crediti verso una società partecipata si aggiunge al costo delle partecipazioni.

Fonte: Il Sole24Ore del 01/03/2008, pag. 27

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Di Giancarlo (del 03/03/2008 @ 10:28:32, in Rassegna stampa, linkato 559 volte)

Somme restituite al soggetto erogatore - Modalità di recupero delle ritenute (ris. Agenzia Entrate 29.2.2008 n. 71) di Morina

Le somme restituite al datore di lavoro che hanno concorso a formare il reddito imponibile in anni precedenti sono oneri deducibili, in virtù dell'art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR. Con la risoluzione in esame, l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità da seguire per recuperare l'IRPEF versata e non dovuta. In particolare, il contribuente potrà provvedere al recupero: - chiedendo direttamente al sostituto il riconoscimento delle somme restituite tra gli oneri deducibili, ove non siano ancora state restituite le somme (al lordo delle ritenute); - in alternativa, operando un'ulteriore deduzione (totale o parziale) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la somma è restituita. - indicando nella dichiarazione dei redditi le somme restituite come oneri deducibili, qualora la restituzione delle somme (al lordo delle ritenute subite) sia già avvenuta, non sia ancora decorso l'anno e non sia ancora stata presentata la dichiarazione annuale; - presentando una dichiarazione integrativa, per far valere gli oneri deducibili entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta successivo, senza applicazione di alcuna sanzione, nel caso in cui abbia già presentato la dichiarazione. L'Agenzia precisa inoltre che l'istanza di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 del DPR 602/73 è ammessa esclusivamente per errore, duplicazione o inesistenza dell'obbligo di versamento.

Fonte: Il Sole24ore del 01/03/2008, pag.29

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Di Giancarlo (del 03/03/2008 @ 10:15:16, in Rassegna stampa, linkato 438 volte)

IRES e dell'IRAP nel bilancio al 31.12.2007 - Novità fiscali rilevanti di Gaiani

Per determinare l'IRES e l'IRAP da iscrivere nel Conto economico del bilancio al 31.12.2007 si devono considerare le novità fiscali introdotte dalla L. 296/2006 e dalla L. 244/2007, escludendo le norme della L. 244/2007 che avranno effetto solo dal bilancio del prossimo anno. Le principali norme che devono essere prese in considerazione per la compilazione dei bilanci al 31.12.2007 attengono: - alla riduzione delle aliquote IRES al 27,5% e IRAP al 3,9%, al solo fine della determinazione delle imposte differite attive a passive; - alla deducibilità dell'80% dei costi di telefonia fissa e mobile; - alla deducibilità del 40% degli autoveicoli diversi da quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; - alla deducibilità del 90% delle spese per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti; - alle deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale", con il ragguaglio previsto per il primo esercizio di applicazione (50% da febbraio a giugno e 100% da luglio). Per chi applica la deduzione forfettaria di base, l'importo spettante per ciascun dipendente in forza nell'intero anno è pari ad 3.547,95; - con riferimento alle commesse ultrannuali che hanno avuto inizio nel 2007, all'impossibilità di utilizzare la valutazione al costo sulla base dell'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria. Valgono ancora per il bilancio in chiusura al 31.12.2007: - le norme su ammortamenti anticipati, sulla deducibilità extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore, e sulla deducibilità degli interessi passivi anteriori alla modifica effettuata dalla L. 244/2007; - le regole riguardanti le spese di rappresentanza, che dovranno essere riviste da un prossimo decreto ministeriale, e degli omaggi; - le aliquote IRES (33%) e IRAP (4,25%);

Fonte: Il Sole24ore del 01/03/208, pag. 27

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