\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 16/06/2010 @ 11:48:34, in Rassegna stampa, linkato 487 volte)

Termine di approvazione del bilancio - Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni - Condizioni DI GAIANI

Le società che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., si sono avvalse del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2009 entro il 29.6.2010. La proroga è consentita a condizione che sia prevista dallo Statuto della società e che, in alternativa: - la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società. Gli amministratori, in entrambi i casi, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione. Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere inserite nella Nota integrativa. L'Autore, nel tentativo di ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, ha fatto riferimento ai seguenti casi: - società dotata di stabili organizzazioni all'estero con contabilità separate; - impresa di costruzione che, operando con cantieri in diverse parti d'Italia, deve acquisire i dati delle distinte contabilità gestionali per valutare i lavori in corso; - società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società; - società aderente al consolidato fiscale nazionale.

Fonte: ilsole24ore del 16 giugno 2010, p. 37

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Di Dr E. D Amico (del 17/06/2010 @ 18:37:57, in Rassegna stampa, linkato 380 volte)

Principali novità (circ. Assonime 15.6.2010 n. 20) DI GAIANI

Nella circolare in commento, l'Assonime ha sostenuto, tra l'altro, che: - in merito alla proroga per il versamento delle imposte relative a UNICO 2010 prevista dal DPCM 10.6.2010, occorre addivenire ad un versamento posticipato generalizzato di 30 giorni per tutti i contribuenti, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione dello 0,4%, alla luce dello stato di difficoltà delle aziende; - la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale IRES dal 5,5% al 6,5%, introdotta dalla L. 99/2009 per alcune imprese del settore petrolifero, decorre dall'esercizio 2010, non interessando, quindi, il prossimo modello UNICO 2010.

Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2010 p. 33

 

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Di Dr E. D Amico (del 21/06/2010 @ 11:12:40, in Rassegna stampa, linkato 522 volte)

Cessione di partecipazioni con corrispettivo dilazionato - Interessi attivi di dilazione - Qualificazione reddituale DI SANNA

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUIR, gli interessi moratori e gli interessi per dilazioni di pagamento costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Pertanto, è ragionevole affermare che gli interessi percepiti a seguito della cessione di una partecipazione detenuta non in regime d'impresa e derivanti da una dilazione di pagamento costituiscono redditi disciplinati dagli artt. 67 e 68 del TUIR, così come avviene per le plusvalenze e le minusvalenze da capital gain. Si ricorda, poi, che in caso di cessione di partecipazioni con la percezione di un corrispettivo dilazionato, si rende applicabile l'art. 68 co. 7 lett. f) del TUIR, secondo cui, ai fini della determinazione dei proventi che rientrano tra i redditi diversi, occorre ripartire la plusvalenza realizzata in via proporzionale al corrispettivo effettivamente percepito in ciascun periodo d'imposta (in questo senso, si veda anche la ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2008 n. 158, che tratta il caso di partecipazioni pervenute per successione).

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 21 giugno 2010 

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Di Dr E. D Amico (del 22/06/2010 @ 10:12:01, in Rassegna stampa, linkato 674 volte)

Società non operative - Cause di esclusione automatica DI ODETTO

L'art. 30 co. 1 della L. 724/94 contempla una serie di casistiche a fronte delle quali è possibile disapplicare in modo automatico la disciplina delle società non operative. Le principali di esse riguardano: - le società che si trovano nel loro primo periodo d'imposta; - le società con almeno 50 soci; - le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiori alle dieci unità; - le società che presentano nell'esercizio un valore della produzione (aggregato A del Conto economico) superiore all'attivo patrimoniale; - le società congrue e coerenti in base agli studi di settore. Ulteriori cause di disapplicazione automatica sono state individuate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008, e riguardano: - le società in stato di liquidazione che richiedono la cancel­lazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi; - le società soggette a procedure concorsuali; - le società sottoposte a sequestro penale o a confisca; - le società che detengono di immobili concessi in locazione ad enti pub­blici ovvero locati a canone vincolato, limitatamente a tali immobili; - le società che detengono partecipazioni in società considerate non di como­do, in società escluse dall'applicazione della disciplina (in via automatica o a seguito dell'accoglimento dell'interpello) o in società collegate CFC, limitatamente a tali partecipazioni; - le società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze che non hanno subito modi­fica­zioni. Le ultime tre situazioni implicano, a differenza delle altre, la disapplicazione solo parziale della disciplina delle società non operative, con la conseguenza che il prospetto per la determinazione dei ricavi minimi contenuto nei quadri RF o RS deve comunque essere compilato, non considerando però i beni "esclusi" e i relativi ricavi.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 22 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 23/06/2010 @ 10:25:26, in Rassegna stampa, linkato 353 volte)

Limiti all'utilizzo del denaro contante - Rilevanza dell'intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI GALIMBERTI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito, in applicazione dell'art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91, che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l'8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. Sul tema, peraltro, occorre ricordare che, attualmente, in esito alle modifiche apportate dall'art. 20 del DL 78/2010 all'art. 49 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi senza il tramite di intermediari è consentito solo per importi inferiori a 5.000 euro.

Fonte: ilsole24ore del 23 giugno 2010 p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 23/06/2010 @ 10:27:37, in Rassegna stampa, linkato 467 volte)

Diritto annuale per l'anno 2010 - Proroga dei termini di versamento - Applicabilità DI RIVETTI 

Per effetto del DPCM 10.6.2010, i contribuenti soggetti agli studi di settore possono beneficiare, al ricorrere di talune condizioni, del differimento dei termini per il versamento del diritto camerale annuale. Al riguardo, per le imprese che si sono iscritte nel relativo Registro nel 2009 o in anni precedenti, l'art. 8 co. 2 del DM 359/2001 fa rinvio al termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, i predetti soggetti, qualora siano soggetti agli studi di settore, possono effettuare il versamento del diritto annuale entro il 6.7.2010, senza alcuna maggiorazione, ovvero dal 7.7.2010 al 5.8.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore rimangono fermi gli ordinari termini di versamento. Diversamente, le imprese che si iscrivono nel Registro nel corso del 2010 effettuano il versamento, tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 23 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 24/06/2010 @ 10:09:39, in Rassegna stampa, linkato 472 volte)

Accertamenti sulla deduzione di quote di ammortamento (Cass. 23.6.2010 n. 15178) DI LATORRACA

Gli accertamenti sulle quote di ammortamento indebitamente dedotte sono legittimi anche se la presunta violazione della legge fiscale ha origine in periodi d'imposta non più accertabili a causa del decorso dei termini di decadenza per l'accertamento. Invero, tali rettifiche possono ingenerare dubbi sul rispetto, ad opera degli uffici finanziari, dei suddetti termini, siccome la deduzione del costo è ripartita su più anni, e la violazione della legge tributaria ha spesso riflesso sull'intera durata del periodo di ammortamento. Nella pronuncia viene specificato che "pur sussistendo l'asserita decadenza dell'Ufficio dalla possibilità di rideterminare valori riferiti a spese per immobili in anni precedenti il quinquennio [n.d.a., "vecchio" termine decadenziale], è possibile la regolarizzazione dei calcoli delle quote di ammortamento per gli anni successivamente accertati". Vengono così ribaltate le due sentenze di merito, che, a quanto pare, hanno ritenuto spirati i termini di decadenza dal potere di accertamento siccome le violazioni contestate, sebbene aventi riflesso sui periodi d'imposta successivi, erano relative a esercizi ormai chiusi.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 24 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 24/06/2010 @ 10:11:52, in Rassegna stampa, linkato 488 volte)

Compensazione di crediti superiori a 10.000,00 euro - Regime sanzionatorio DI GAVELLI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2010, ha chiarito che si applica la sanzione amministrativa del 30% in caso di compensazione di crediti IVA esistenti per importi superiori al limite annuo di 10.000,00 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero per importi superiori al limite annuo di 15.000,00 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità o la sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile. Resta, invece, da chiarire quale sia il regime sanzionatorio in caso di compensazione "orizzontale" di crediti IVA per importi superiori alla soglia senza che siano utilizzati i servizi telematici. Sul punto, la circ. Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 14/2010 ha precisato che si applica la sanzione del 30% se la compensazione è effettuata in data precedente al termine iniziale del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR; se, invece, la compensazione è effettuata nel rispetto del suddetto termine, dovrebbe essere irrogata la sola sanzione prevista per le violazioni formali. Infine, in caso di credito non esistente, l'indebito utilizzo del canale bancario dovrebbe dare luogo all'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito compensato.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 24 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 25/06/2010 @ 10:02:31, in Rassegna stampa, linkato 368 volte)

Aiuti temporanei di importo limitato - Tetto massimo di 500.000,00 euro - Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 23.6.2010 n. 38) DI ALBERTI 

Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 23.6.2010 n. 38, in caso di fruizione di agevolazioni occorre tener presente la disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al DPCM 3.6.2009. In particolare, la disciplina prevede la possibilità, per ciascuna impresa, di fruire degli aiuti di stato nel limite massimo di 500.000,00 euro nel triennio 2008-2010. Sono compresi tra i regimi fiscali agevolati che devono sottostare alla suddetta disciplina: - il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci, pari ad una quota parte della tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate (art. 15 co. 8-septies del DL 78/2009); - il credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (art. 1 co. 327 lett. c) della L. 244/2007); - la c.d. Tremonti-quater, ossia la detassazione degli investimenti effettuati da imprese, nel 2010 per i soggetti solari, in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (art. 4 co. 2 - 4 del DL 40/2010); - i contributi previsti dall'art. 4 co 1 del DL 40/2010.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 25 giugno 2010

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Di Dr E. D Amico (del 28/06/2010 @ 20:02:04, in Rassegna stampa, linkato 524 volte)

Studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2009 - Principali novità DI VALCARENGHI

Durante il periodo d'imposta 2009, possono essersi verificate situazioni particolari che, pur influendo sui valori contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, non sono prese in considerazione automaticamente da GE.RI.CO. nell'analisi della normalità o della congruità e, per tale motivo, necessitano di un'apposita segnalazione da parte del contribuente, rispettivamente, nei campi denominati "Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori" o "Annotazioni". Si tratta, ad esempio, delle assenze dall'attività a causa di maternità o congedi. Inoltre, negli studi professionali multidisciplinari che operano in base al criterio delle prestazioni effettuate ed incassate, potrebbero sorgere anomalie in quanto, dovendo essere compilato il solo studio di settore relativo all'attività prevalente, nel conteggio dei compensi potrebbe non essere considerata l'attività non prevalente svolta da altri associati. Altre situazioni peculiari, invece, vengono prese automaticamente in considerazione dal programma nell'applicazione della funzione di calcolo dei ricavi/compensi presunti, grazie all'operatività dei correttivi congiunturali approvati per il 2009. Ad esempio, un apposito correttivo per il comparto delle professioni tiene conto del ritardo nella percezione dei compensi a fronte di prestazioni completate. Lo studio di settore relativo alle farmacie (UM04U) applica uno specifico correttivo che tiene conto della riduzione dei ricavi dovuta alla liberalizzazione del prezzo di vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica, mentre nello studio TG91U (Agenti e promotori assicurativi e creditizi) è valutata la modificazione della composizione del portafoglio che determina il compimento di operazioni cui sono applicate commissioni più basse.

Fonte: ilsole24ore del 28 giugno 2010 p. 5 - 8

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