Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Principali informazioni da indicare di Gaiani

 Il Codice Civile, anche dopo il recepimento della Direttiva CE n. 65/2001, non detta regole specifiche per la valutazione degli strumenti derivati, per i quali si dovranno quindi applicare i generali criteri di competenza e prudenza di cui all'art. 2423-bis del c.c., mentre prevede disposizioni puntuali da rendere in nota integrativa (art. 2427-bis del c.c.) e nella relazione sulla gestione (art. 2428 del c.c.). L'art. 2427-bis co. 1 n. 1 del c.c. prevede che, nella nota integrativa, devono essere indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura (cioè se si tratta di strumenti "di copertura" o "speculativi"). Tali informazioni non sono richieste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Secondo quanto previsto dal documento OIC n. 3, le informazioni da indicare in nota integrativa relative ai derivati di copertura devono riguardare anche le attività e le passività sottostanti e la verifica dell'efficacia delle coperture. Qualora il fair value risulti inferiore al valore di libro, la nota integrativa dovrà indicare entrambi i valori in relazione a ciascuna delle tipologie descritte. L'evidenza di un fair value inferiore all'importo iscritto in bilancio deve essere motivata in nota integrativa in relazione alla corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. e dei principi contabili, attestando che l'attività viene mantenuta al più elevato valore contabile, poichè le perdite di valore subite non presentano il carattere di durevolezza previsto dall'art. 2426 c.c. Con riferimento alla relazione sulla gestione, l'art. 2428 co. 2 n. 6-bis del c.c stabilisce che gli amministratori devono illustrare i seguenti punti: - gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste; - l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

Fonte: Il Sole24Ore del 06.03.2008, pag. 21 e 22

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Di Giancarlo (del 06/03/2008 @ 12:57:14, in Rassegna stampa, linkato 413 volte)

Novità del DLgs. 32/2007 di Cavalluzzo - Montinari

L'art. 2 del DLgs. 2.2.2007 n. 32, che recepisce la Direttiva 51/2003/CE, modifica la relazione di cui all'art. 2409-ter c.c. uniformandola a quella predisposta dai revisori delle società quotate. La nuova relazione del revisore (datata e sottoscritta dallo stesso) sarà composta dai seguenti paragrafi: - un paragrafo introduttivo, che identifica il bilancio sottoposto a revisione ed il quadro delle regole di redazione del bilancio applicate dalla società; - una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; - un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente se questo è conforme alle regole che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio (il giudizio del revisore potrà essere, come per le società quotate, positivo, con rilievi, negativo o impossibile); - eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio senza che essi costituiscano rilievi; - un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso di giudizio non positivo (e, quindi, negativo, con rilievi o impossibile) la relazione deve illustrare i motivi dello stesso. La novità riguarda sia l'incaricato del controllo contabile che il collegio sindacale cui è affidato il controllo medesimo. Ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 32/2007, la nuova disciplina si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva al 12.4.2007, e cioè: - ai bilanci degli esercizi 2008 e seguenti, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare; - ai bilanci degli esercizi 1.7.2007-30.6.2008 e seguenti, per i soggetti che abbiano esercizio sociale che chiuda, ad esempio, al 30.6 di ogni anno.

Fonte: Il Sole24Ore - la Guida del Professionista, pag 27

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Di Giancarlo (del 06/03/2008 @ 13:01:57, in Rassegna stampa, linkato 895 volte)

Stanziamento nel bilancio 2007 di Pozzoli

L'art. 2426 co. 1 n. 9) c.c. e i principi contabili nazionali prevedono che le rimanenze debbano essere iscritte in bilancio al: - costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori (costi di trasporto, imballaggio, dogana, ecc.); - costo di produzione, comprensivo dei costi diretti e della quota parte dei costi indiretti di fabbricazione. Gli oneri finanziari sono capitalizzabili insieme al costo delle rimanenze a condizione che esse richiedano un processo produttivo pluriennale. La valutazione successiva deve essere effettuata al minore tra: - costo storico [pari al costo specifico, per i beni fungibili, e al costo determinato attraverso i metodi FIFO (first in first out), LIFO (last in first out), costo medio ponderato, per i beni non fungibili]; - valore di mercato (pari al costo di sostituzione, per le materie acquistate da terzi, e al valore netto di realizzo, per le materie prodotte internamente). Il TUIR prevede che le rimanenze debbano essere iscritte, nel primo esercizio, al costo medio unitario, mentre, negli esercizi successivi, ad un valore non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione del metodo LIFO a scatti. In merito al trattamento fiscale degli interessi passivi correttamente imputati ad incremento del costo delle rimanenze, l'art. 96 del TUIR, così come modificato a seguito della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), con effetto sul Modello UNICO 2009, prevede che essi siano integralmente deducibili.

Fonte: Il Sole24Ore - La guida del Professionista, pag 19 e20

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Di Giancarlo (del 06/03/2008 @ 13:06:31, in Rassegna stampa, linkato 522 volte)

Riconoscimento delle detrazioni a dipendenti e collaboratori - Adempimenti del sostituto di imposta (circ. Agenzia Entrate 5.3.2008 n. 15) di Fossati e Redazione de Il Sole24Ore

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 5.3.2008 n. 15 recepisce i chiarimenti forniti in occasione del Forum Lavoro 2008 in merito agli adempimenti a carico del sostituto d'imposta. Con tale circolare, l'Agenzia chiarisce che il lavoratore deve rendere al datore di lavoro una comunicazione attestante le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei familiari a carico per cui si vuole usufruire delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. Relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia, il datore di lavoro può, medio tempore, continuare a riconoscere le detrazioni fiscali. Qualora il lavoratore non fornisca tali informazioni nei tempi richiesti, il datore di lavoro, a partire dal mese successivo non può più riconoscere le detrazioni per carichi di famiglia e deve provvedere a recuperare le detrazioni medio tempore attribuite. Tale recupero esclude l'irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d'imposta. La. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2008 chiarisce inoltre che la dichiarazione attestante il reddito annuo e il nucleo familiare a carico dei pensionati INPDAP, di cui all'art. 1 co. 221 della L. 244/2007, non è indispensabile, a meno di non voler chiedere maggiori vantaggi fiscali. Tale chiarimento contrasta con il fatto che tutti i pensionati INPDAP abbiano ricevuto una lettera, da parte di tale ente, che obbliga ciascuno di essi a compilare tale dichiarazione ogni anno e ogni volta che si modifichi la situazione.

Fonte: Il Sole24Ore del 06.03.2008, pag. 26

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Di Eduardo (del 17/03/2008 @ 10:02:53, in Rassegna stampa, linkato 329 volte)

Novità applicabili in sede di UNICO 2008 DI DEOTTO

A partire dal periodo d'imposta 2007, trovano applicazione i nuovi indicatori di coerenza stabiliti dall'art. 1 co. 13 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007). I precedenti indicatori di normalità economica, invece, operano fino all'elaborazione e alla revisione degli studi che tengono conto degli indicatori di coerenza. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.1.2008 n. 5, l'onere della prova, in caso di accertamento basato sugli studi di settore, è da ritenersi assolto solo ove nell'avviso vengano valorizzati gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Ufficio in sede di contraddittorio. Tra le altre novità si rammentano: - l'abrogazione degli studi di settore sperimentali e la riduzione dei soggetti per i quali gli studi di settore trovano applicazione come "monitorati"; - l'abrogazione delle precedenti regole relative all'annotazione separata.

Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 17/03/2008 @ 10:07:02, in Rassegna stampa, linkato 404 volte)

Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Rilevanza (C.T. Prov. Lecce 29.2.2008 n. 771/1/07) DI SACRESTANO

La tutela del diritto di difesa del contribuente comporta che quest'ultimo possa beneficiare, in sede contenziosa, delle dichiarazioni rese da terzi. Nel caso in oggetto, l'Ufficio aveva emanato un accertamento nei confronti di un'attività di ristorazione sulla base di una precedente verifica dell'INPS relativa, a sua volta, all'impiego di lavoratori in "nero". Il contribuente ha eccepito che i suddetti soggetti prestavano solo occasionalmente il proprio lavoro nel ristorante e, a sostegno di ciò, aveva prodotto appositi atti notori, ove ciascun lavoratore attestava il carattere occasionale della prestazione lavorativa. I giudici di merito, accogliendo l'impostazione di precedenti sentenze della Corte di Cassazione, hanno stabilito che, sebbene nel processo tributario non sia ammessa la prova testimoniale, possono concorrere a formare il convincimento giudiziale anche le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale come, del resto, avviene a favore dell'Ufficio.

Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 37

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Di Eduardo (del 17/03/2008 @ 10:14:49, in Rassegna stampa, linkato 294 volte)

Soppressione delle deduzioni extracontabili - Affrancamento dei disallineamenti - Novità della Finanziaria 2008 - Disposizioni attuative (DM 3.3.2008) DI GAIANI E SANTACROCE

Il DM 3.3.2008 ha dato attuazione alle disposizioni della L. 244/2007 che consentono il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni sui quali sono state operate deduzioni extracontabili di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% (ovvero del 14% o del 16%, a seconda dell'entità degli importi da affrancare). Il rialineamento può essere richiesto per singole categorie di beni, considerando tali quelle corrispondenti a ciascun rigo del quadro EC. Unica eccezione a tale criterio è riservata ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, per i quali è consentito escludere dalle immobilizzazioni immateriali i marchi d'impresa. L'efficacia del riallineamento viene legata al versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta, da effettuarsi entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2007. Per i disallineamenti relativi all'IRAP, il recupero avviene obbligatoriamente in sei quote costanti (art. 1 co. 51 della L. 244/2007). Si deve ritenere, a questo proposito, che il riallineamento abbia efficacia con il versamento del primo "sesto", e non segua di pari passo il versamento dei sesti residui. In caso contrario, infatti, si verificherebbero effetti distorsivi connessi ad eventuali plusvalenze calcolate su un bene il cui valore fiscale sarebbe influenzato dal compimento o meno del periodo in cui vengono versati i "sesti" dei disallineamenti pregressi.

Fonte:  ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 34

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Di Eduardo (del 17/03/2008 @ 10:17:35, in Rassegna stampa, linkato 307 volte)

Recesso del socio di società di persone - Somme corrisposte al socio per la parte eccedente gli utili già tassati - Deducibilità (ris. Agenzia Entrate 25.2.2008 n. 64) di Meneghetti e Ranocchi

Con la risoluzione 25.2.2008 n. 64, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme dovute dalle società di persone ai soci receduti a titolo di liquidazione della quota sono deducibili dal reddito d'impresa, se eccedenti la quota di patrimonio netto contabile di competenza. Viene, in questo modo, superata la posizione di alcune Direzioni Regionali delle Entrate, che avevano ritenuto tali eccedenze indeducibili, in quanto attinenti la sfera dei rapporti tra i soci, e non quella dei rapporti tra il socio e la società. La natura di reddito d'impresa del reddito imputato dalle società di persone ai soci uscenti impone di osservare il principio di competenza; i redditi devono, pertanto, essere dichiarati dal socio nel periodo d'imposta in cui sorge il diritto alla loro percezione, e non quello, eventualmente successivo, in cui essi sono materialmente percepiti.

Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 35

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Di Eduardo (del 17/03/2008 @ 10:28:54, in Rassegna stampa, linkato 303 volte)

Violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini e ricevute - Esiguo importo delle contestazioni - Irrilevanza (C.T. Prov. Milano n. 48/40/08) DI CHIAMETTI

La C.T. Prov. Milano n. 48/40/08 chiarisce che la mancata emissione di tre scontrini fiscali, per quanto di importo esiguo, provoca la chiusura dei locali e l'apposizione dei sigilli da parte dell'organo procedente. L'art. 12 co. 2 del DLgs 471/97 prevede, nel caso in cui siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni ad un mese [l'art. 1 co. 159 lett. b) della L. 244/2007 ha elevato a "quattro" il numero di violazioni necessarie per l'irrogazione della sanzione accessoria]. La C.T. Prov. Milano sottolinea, con la sentenza in argomento, che tale sanzione accessoria prescinde dall'esiguità della violazione poichè nell'intento del legislatore essa costituisce uno strumento efficace di prevenzione alla lotta all'evasione fiscale e, pertanto, non costituisce una misura ingiusta ed arbitraria

Fonte: ilsole24ore, del 17 marzo 2008, p. 37

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Errore nella dichiarazione di successione - Rettifica oltre il termine per la presentazione della dichiarazione - Rimborso imposta pagata in eccedenza (Cass. 25.2.2008 n. 4755) DI SETTEMBRE

La Corte di Cassazione, nella sentenza 25.2.2008 n. 4755, ha chiarito che, qualora il contribuente abbia commesso un errore nel dichiarare il valore di un bene ereditario nella dichiarazione di successione, può legittimamente chiedere (entro il termine di prescrizione) il rimborso dell'imposta pagata in eccedenza a causa di tale errore, in base al disposto dell'art. 42 co. 1 n. 1 del DLgs. 346/90. Non rileva, ai fini del diritto al rimborso, il fatto che il contribuente non abbia provveduto alla correzione dell'errore entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (art. 31 del DLgs. 346/90), posto che tale termine non ha natura decadenziale e la sua violazione determina solo l'applicazione di sanzioni tributarie. Inoltre, è principio generale del sistema tributario quello secondo cui gli errori del contribuente nella dichiarazione sono emendabili, posto che la dichiarazione non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria. Il diritto al rimborso dell'imposta pagata in eccedenza, dunque, non viene meno per il fatto che l'Amministrazione finanziaria abbia provveduto alla liquidazione dell'imposta e che questa non sia stata impugnata dal contribuente il quale, anzi, vi abbia dato esecuzione concordando una dilazione e pagando la prima rata.

Fonte: ilsole24ore, del 17 marzo 2008, p. 37

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«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

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