Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di invio delle istanze e di erogazione dei rimborsi (Provv. Agenzia Entrate 28.10.2009) DI BELLINAZZO
Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha modificato i criteri di invio delle istanze e di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009). In particolare, la trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna Regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, in base ai termini indicati nell'allegato 1 del provvedimento medesimo (in alcune ipotesi, è prevista anche una differenziazione dei termini in base alla natura del soggetto passivo). Così, ad esempio, la data di attivazione della procedura telematica (vale a dire, il termine iniziale di presentazione) risulta fissata alle: - ore 12:00 del 17.11.2009 per il Molise, la Basilicata e la Calabria; - ore 12:00 del 26.11.2009 per il Piemonte; - ore 12:00 del 10.12.2009 per la Lombardia (istanze relative alle persone fisiche); - ore 12:00 dell'11.12.2009 per la Lombardia (istanze relative alle società). Il modello di istanza andrà quindi presentato, a partire dalle diverse date di attivazione della procedura telematica come definite nel citato allegato, entro: - 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 29.11.2008, ricadono nel periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio; - 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio. Quanto alle modalità di erogazione dei rimborsi, il citato provvedimento stabilisce che le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra: - l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito dall'allegato 1; - l'invio della stessa istanza. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma di cui all'allegato 1, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per la Regione di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine sopra citato. Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, l'Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti. Nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata (con le modalità testé precisate), quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa, i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste.
Fonte: ilsole24ore del 29 ottobre 2009, p. 3
Società non operative - Accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria - Strategie di difesa DI DEOTTO
Gli uffici finanziari stanno notificando ai contribuenti avvisi di accertamento fondati sulla disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94), con particolare riferimento ai soggetti che, dopo aver ottenuto una risposta negativa a seguito di presentazione dell'apposito interpello, hanno comunque deciso di non adeguarsi, in sede di compilazione della dichiarazione, ai valori minimi richiesti. Secondo l'Autore, posto che, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate (circolare 2.2.2007 n. 5), la normativa sulle società non operative ha natura antielusiva, il contribuente, quale strategia difensiva, potrebbe eccepire che, tra le fattispecie elencate dall'art. 37-bis del DPR 600/73, non rientra, appunto, la disciplina in materia di società non operative. Inoltre, occorre ribadire l'infondatezza della tesi, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate (circolari 2.2.2007 n. 5 e 3.3.2009 n. 7), secondo cui, in mancanza di previa proposizione dell'interpello, il successivo ricorso contro l'avviso di accertamento è da ritenersi inammissibile. Tale affermazione, oltre a non trovare alcun riscontro normativo e ad essere contraria al nostro sistema processuale, si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 18 del DLgs. 546/92, in base al quale le cause di inammissibilità del ricorso possono essere rilevate dal giudice, e non certo da una delle parti in causa.
Fonte: ilsole24ore del 2 novembre 2009, p. 1
Scudo fiscale-ter - Effetti dell'adesione sugli obblighi antiriciclaggio DI IORIO
In materia di scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), si osserva che l'esonero dall'obbligo di segnalazione delle operazioni di emersione legate ai reati tributari coperti dalla sanatoria non esime dai seguenti adempimenti (cfr. nota Min. Economia e Finanze 12.10.2009): - adeguata verifica della clientela; - registrazione dei dati; - obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei casi in cui le attività oggetto dello scudo siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità. Ad avviso del Ministero delle Finanze, nella valutazione delle operazioni finalizzate all'emersione ai fini dell'antiriciclaggio, si dovrà tenere conto del comportamento del cliente attribuendo un ruolo centrale alle informazioni sull'origine dei fondi, soprattutto se le operazioni di rimpatrio sono effettuate in contanti, nonché alla valutazione della congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione e il profilo del cliente. Si ricorda, infine, che la normativa antiriciclaggio prevede la possibilità per la Guardia di Finanza di effettuare controlli presso coloro che sono tenuti a questi adempimenti (intermediari e professionisti), per verificarne l'osservanza, e di utilizzare ai fini fiscali i dati e le informazioni registrate.
Fonte: ilsole24ore del 2 novembre 2009, p. 5
Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI MENEGHETTI
Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.10.2009 n. 44, in relazione alla Tremonti-ter (art. 5 co. 1 - 3-bis del DL 78/2009 convertito), assumono particolare rilevanza quelli relativi all'estensione, in via interpretativa, dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione. Infatti, nonostante la norma faccia riferimento ai soli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che: - non essendo previsto il requisito della strumentalità dei beni, sono agevolabili non solo i beni strumentali ma tutti i beni diversi da quelli merce, compresi i materiali di consumo (es. cartucce del toner); - è irrilevante il codice attività del soggetto cedente o acquirente, essendo sufficiente che i beni rientrino tra quelli indicati nella tabella; - sono agevolabili i macchinari e le attrezzature che, pur non essendo compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, costituiscono componenti di macchinari più complessi che ne fanno parte (ad esempio, acquisto di macchinari per lavanderie industriali in cui sono inseriti strumenti per il controllo di produzione, timer e componenti software); - sono altresì agevolabili i macchinari e le attrezzature compresi nella divisione 28 acquistati per essere montati in macchinari che non ne fanno parte (ad esempio, acquisto di una gru montata su un autoveicolo); - l'acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28, ma costituito in parte da beni inclusi, fruisce dell'agevolazione limitatamente al costo dei beni compresi nella Tabella. L'Autore sottolinea come, in assenza del requisito della strumentalità, anche i beni dati in locazione/comodato sembrerebbero fruire dell'agevolazione, a prescindere dall'utilizzo del bene; pertanto, la detassazione dovrebbe essere possibile anche nell'ipotesi in cui la locazione del bene sia oggetto dell'attività del locatore.
Fonte: ilsole24ore del 9 novembre 2009, p. 2
Scudo fiscale-ter - Obblighi in materia di privacy e acquisto per successione di immobili o capitali all'estero DI BUTTARELLI
Con riferimento allo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), la riservatezza derivante dall'adesione alla sanatoria può essere limitata in diverse situazioni, tra cui si segnalano: - l'intervento di accertamenti superiori all'ammontare "scudato", oppure riguardanti soggetti solidalmente obbligati o conti cointestati per i quali non è stata presentata un'altra dichiarazione riservata; - l'iscrizione nell'anagrafe dei conti correnti delle nuove posizioni aperte; - il caso in cui le attività e i beni rimpatriati o regolarizzati rientrano nel patrimonio personale del contribuente, il quale dovrà indicare i relativi redditi nelle future dichiarazioni. Inoltre, vi sono da considerare gli adempimenti in materia di privacy da parte degli intermediari. Infatti, benché le informazioni relative allo scudo fiscale non siano di regola dati sensibili del contribuente, si tratta, però, di dati assai delicati per gli effetti che per esso si possono determinare in diverse sedi. Pertanto, l'intermediario è tenuto ad adottare adeguate misure di sicurezza, tenendo presente le disposizioni del DLgs. 196/2003.
Fonte: ilsole24ore del 9 novembre 2009, p. 1
Acconto IRPEF - Riduzione dal 99% al 79% - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri DI MORINA
Per effetto del DL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12.11.2009 viene ridotta dal 99% al 79% la percentuale di computo dell'acconto IRPEF per il 2009, mentre non varia la percentuale dell'acconto IRES (e dell'acconto IRAP dovuto dai soggetti IRES), che resta dunque fissata al 100%. I soggetti che potranno beneficiare della suddetta riduzione sono quindi tutti i soggetti IRPEF che hanno presentato (o avrebbero dovuto presentare) il Modello UNICO 2009 PF con l'indicazione nel rigo RN31 di un importo pari o superiore a 52,00 euro (es. ditte individuali, soci di società di persone, professionisti e altri lavoratori autonomi, titolari - o meno - di ulteriori redditi). Beneficiano della riduzione altresì i lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali il minor acconto dovuto sarà determinato e trattenuto dal sostituto d'imposta. Al fine del computo della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF (la cui scadenza è fissata al 30.11.2009), occorrerà quindi: - applicare la suddetta percentuale all'imposta dovuta per il 2008 (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), indicata nel suddetto rigo RN31 del Modello UNICO 2009 PF, oppure, in caso di adozione del c.d. metodo previsionale, all'imposta che si prevede di conseguire per il 2009 e che sarà indicata nel Modello UNICO 2010 PF; - sottrarre all'importo così determinato quanto già versato a titolo di prima rata.
Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2009, p. 4
Associazioni, società sportive dilettantistiche e organizzazioni di volontariato - Verifica dei requisiti e dell'attività svolta - Modello di comunicazione dei dati rilevanti - Rilievi critici DI NAPOLI
Per gli enti a base associativa, l'art. 148 del TUIR distingue le attività non commerciali, conformi alle finalità istituzionali, da quelle commerciali, stabilendo l'irrilevanza fiscale delle attività fruite dagli associati o partecipanti se attuate in assenza di corrispettivi specifici e, in ogni caso, in linea con le finalità istituzionali dell'ente stesso. A parere dell'Autore, la posizione dell'Amministrazione finanziaria sulla comunicazione dei dati fiscali rilevanti da parte degli enti associativi (Modello "EAS"), manifestata in alcuni chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2009 e ris. Agenzia delle Entrate n. 141/2009), pare opposta rispetto al dettato normativo (si veda, tra gli altri, il seguente inciso: "ai fini dell'individuazione della natura tributaria dell'ente, rileva il carattere commerciale dell'attività essenziale per realizzare gli scopi statuari"). Tale posizione, se applicata nella realtà operativa, giustificherebbe la trasformazione in imprese di tutti gli enti non commerciali che svolgono abitualmente l'attività istituzionale a favore dei soli associati. Nella pratica, attraverso la comunicazione dei dati rilevanti, non è più l'Amministrazione finanziaria a dover ricostruire l'attività dell'ente sottoposto a verifica, provando che, in realtà, è un'impresa commerciale, ma deve essere l'ente a fornire una difficile prova sull'irrilevanza fiscale delle sue entrate.
Fonte: ilsole24ore del 15 novembre 2009, p. 25
Ottenimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità (Cass. 26.11.2009 n. 24926) DI ALBERICI
La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.11.2009 n. 24926, ha affermato che decade dall'agevolazione prima casa colui che, avendo acquistato un immobile in un Comune diverso da quello di residenza, si sia attivato per richiedere le concessioni amministrative necessarie per rendere l'abitazione acquistata abitabile, in seguito vi abbia effettuato i lavori necessari e vi abbia preso la residenza non appena rilasciato il permesso di abitabilità, ma oltre il termine (di un anno, al tempo dei fatti oggetto di causa) che la legge attribuisce per il cambiamento di residenza. Infatti, ad avviso della Corte, la fruizione dell'agevolazione prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza, ovvero in cui questi trasferisca la residenza entro 18 mesi dal rogito (in base alla normativa oggi vigente). Atteso che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, l'agevolazione può trovare applicazione solo ove dalle risultanze anagrafiche sia desumibile che il cambio di residenza è avvenuto nei termini di legge, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla realtà fattuale, ove contrastante con il dato anagrafico, né al fatto che la richiesta del cambio di residenza sia stata presentata nei termini.
Fonte: italiaoggi del 28 novembre 2009, p. 20
Scudo fiscale-ter - Valore di attività e investimenti regolarizzati - Determinazione (circ. Agenzia Entrate 23.11.2009 n. 49) DI PARISOTTO - PIAZZA
La circ. Agenzia delle Entrate 23.11.2009 n. 49 (§ 4.2) precisa che il valore di attività e investimenti da indicare nella dichiarazione riservata deve essere compreso tra il costo d'acquisto e il valore corrente alla data del 31.12.2008. Nel caso in cui venga indicato il valore corrente dei titoli alla data del rimpatrio, si osserva che, poiché i minimi di borsa sono stati raggiunti poco dopo la fine dello scorso anno, la quotazione alla data del rimpatrio dovrebbe essere comunque compresa tra il costo e la quotazione al 31.12.2008. Pertanto, l'indicazione del valore alla data di rimpatrio non dovrebbe creare particolari problemi. Con riferimento al valore dei titoli obbligazionari disciplinati dal DLgs. 239/96, è stato precisato (§ 4.4) che occorre indicare nella dichiarazione riservata il valore comprensivo degli interessi maturati e non ancora percepiti fino alla data del rimpatrio. Sembra, quindi, che il titolo debba essere valorizzato in base ad una sorta di criterio tel quel composto dal valore alla data del 31.12.2008 incrementato dal rateo cedola maturato fino alla data del rimpatrio al netto delle cedole scadute prima del rimpatrio e già percepite.
Fonte: ilsole24ore del 28 novembre 2009, p. 26
Scudo fiscale-ter - Dichiarazione riservata e regime sanzionatorio per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale DI SANTACROCE
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.11.2009 n. 49 in materia di scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), gli investimenti sono indicati nella dichiarazione riservata per un valore compreso tra il costo di acquisto ed il valore corrente al 31.12.2008. Tale valore deve essere supportato da documentazione probatoria sia per il costo di acquisto che per il valore corrente, per il quale sono valide le quotazioni rilevate in mercati regolamentati. In materia di sanzioni per le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale, si segnala che per l'omessa compilazione delle sezioni II e III del modulo RW si applicherà la sanzione pecuniaria compresa tra il 10 e il 50% degli importi non dichiarati. La sanzione in questione ha natura tributaria e ciò implica che sono applicabili l'istituto del ravvedimento, il cumulo giuridico, la definizione agevolata e l'intrasmissibilità agli eredi. Si osserva, poi, che nel caso in cui si applicasse la confisca, essa avrebbe carattere oblatorio e assumerebbe la natura di sanzione accessoria rispetto a quella principale. Di conseguenza, in caso di definizione agevolata o di ravvedimento della sanzione principale, la confisca non dovrebbe essere eseguita.
Fonte: ilsole24ore del 30 novembre 2009, p. 2 - 3
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